Confisca nel Patteggiamento: La Cassazione Sottolinea l’Indispensabile Obbligo di Motivazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta uno strumento fondamentale per la deflazione del carico giudiziario. Tuttavia, la sua natura consensuale non può mai tradursi in un automatismo che pregiudichi i diritti patrimoniali dell’imputato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 20997/2024) ha ribadito un principio cruciale: la confisca nel patteggiamento, se non inclusa nell’accordo, esige una motivazione autonoma e rafforzata da parte del giudice, che non può limitarsi a ratificare l’accordo sulla pena.
Il Caso: Patteggiamento Accettato ma Confisca non Motivata
Nel caso di specie, un imputato aveva concordato con la Procura l’applicazione di una pena per il reato di trasferimento fraudolento di valori. Il Giudice per le indagini preliminari, nel ratificare l’accordo, aveva disposto anche la confisca dei beni in sequestro. Il punto dolente, sollevato dalla difesa, era che tale misura ablativa non era mai stata oggetto dell’accordo tra le parti e, soprattutto, che il giudice non aveva fornito alcuna spiegazione a sostegno della sua decisione.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge proprio per la totale assenza di motivazione riguardo alla statuizione sulla confisca.
La Decisione della Cassazione sulla confisca nel patteggiamento
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo le doglianze della difesa. Gli Ermellini hanno annullato la sentenza impugnata, ma solo limitatamente alla parte relativa alla confisca, rinviando il caso al Tribunale di Milano per un nuovo esame sul punto. La parte della sentenza relativa all’accordo sulla pena, invece, è rimasta valida.
Questo approccio selettivo sottolinea come l’accordo sulla pena e la misura di sicurezza patrimoniale della confisca viaggino su binari distinti quando quest’ultima non è parte integrante del patto processuale.
Le Motivazioni: Perché la Confisca Richiede una Giustificazione Autonoma
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra la motivazione richiesta per la pena patteggiata e quella necessaria per la confisca obbligatoria.
Patteggiamento e Motivazione Sintetica
Normalmente, nel rito del patteggiamento, il giudice non è tenuto a una motivazione complessa. La sua funzione è quella di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, la congruità della pena concordata e l’assenza di cause di proscioglimento. La motivazione può quindi essere molto sintetica, basandosi sull’accordo raggiunto tra accusa e difesa.
L’Eccezione della Confisca Obbligatoria
Questa regola della sinteticità, chiarisce la Corte, non si estende all’applicazione di misure come la confisca per sproporzione (prevista dall’art. 240-bis del codice penale, ex art. 12-sexies d.l. 306/1992). Quando il giudice decide di disporre questa misura, che incide pesantemente sul diritto di proprietà, ha un inderogabile obbligo di motivare in modo specifico e puntuale, anche se la sentenza è di patteggiamento.
I Punti Chiave della Motivazione Mancante
Secondo la Cassazione, il giudice del merito avrebbe dovuto spiegare le ragioni della sua decisione, concentrandosi su due aspetti fondamentali:
1. Valutazione delle giustificazioni: Motivare le ragioni per cui le eventuali giustificazioni fornite dall’imputato sulla legittima provenienza dei beni non sono state ritenute attendibili.
2. Accertamento della sproporzione: Dimostrare l’esistenza di una chiara sproporzione tra il valore dei beni da confiscare e il reddito dichiarato o l’attività economica svolta dall’imputato.
In assenza di questa analisi, la confisca diventa un atto arbitrario e illegittimo.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
La sentenza in esame rafforza una garanzia fondamentale per l’imputato. Stabilisce che il patteggiamento non può essere una ‘zona franca’ in cui misure patrimoniali così invasive come la confisca possano essere applicate senza un adeguato controllo giurisdizionale e una trasparente giustificazione. Il giudice non è un mero notaio dell’accordo tra le parti, ma deve esercitare pienamente la sua funzione di controllo, specialmente quando si tratta di incidere sui diritti fondamentali. Pertanto, qualsiasi statuizione sulla confisca nel patteggiamento che esuli dall’accordo deve essere sorretta da un percorso logico-giuridico chiaro e verificabile, a pena di nullità.
In un patteggiamento, il giudice può disporre la confisca di beni anche se non era parte dell’accordo?
Sì, il giudice può disporre la confisca obbligatoria per legge, ma non può farlo in modo automatico. Deve fornire una motivazione specifica e autonoma che giustifichi tale decisione, anche se la pena è stata concordata.
Quali elementi deve contenere la motivazione del giudice per la confisca?
La motivazione deve spiegare le ragioni per cui le giustificazioni dell’imputato sulla provenienza dei beni non sono ritenute credibili e, soprattutto, deve dimostrare l’esistenza di una chiara sproporzione tra il valore dei beni e il reddito o l’attività economica dell’imputato.
Se la motivazione sulla confisca è mancante in una sentenza di patteggiamento, cosa succede?
Come stabilito in questo caso, la sentenza viene annullata dalla Corte di Cassazione solo limitatamente alla parte relativa alla confisca. L’accordo sulla pena rimane valido, e il caso viene rinviato a un altro giudice per una nuova valutazione, che dovrà essere debitamente motivata, solo sul punto della confisca.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20997 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20997 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Legnano il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 19/12/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell’a 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori disponendo anche la confisca dei beni in sequestro.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per non avere il Giudice per le indagini preliminari motivato in ordine alle ragioni della confisca, che non aveva fatto parte dell’accordo tra le parti sulla pena. Si dà atto che nell’interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Premesso che il ricorso poteva essere proposto, nella specie, anche per i vizi della motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in quanto l’accordo intervenuto tra le parti sulla pena nulla contemplava a proposito della confisca (sul punto, Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin), la sentenza impugnata non ha motivato in ordine alle ragioni della confisca, violando il principio di diritto secondo il quale, in tema di patteggiamento, la sinteticità d motivazione tipica del rito non può estendersi all’applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l’ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l’obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificaz eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull’esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddi dell’imputato o la sua effettiva attività economica (Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358; Sez. 6, n. 11497 del 21/10/2013, dep. 2014, Musaku, Rv. 260879).
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al fine di consentire al giudice di merito di adottare una adeguata motivazione sulla confisca.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano in diversa composizione. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 30.04.2024.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME