Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15135 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15135 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
Lo scambio, osservato visivamente dagli operanti, insospettiti dalle sospensioni particolarmente basse della Peugeot 308 (che evidentemente nascondeva un carico pesante), non Ł stato del resto contestato dal ricorrente e comunque costituisce questione di fatto non censurabile in questa sede di legittimità.
Il motivo di ricorso, che non si confronta criticamente con la sentenza impugnata, Ł quindi generico.
3.2. Del pari inammissibili sono le doglianze relative all’articolo 114 e 378 cod. pen., avendo la Corte territoriale chiarito a pagina 7 che la dinamica dei fatti, così come ricostruita, Ł incompatibile sia con l’attenuante della minima partecipazione che quella del favoreggiamento, essendo circostanza di tutta evidenza che il ricorrente fosse il dominus dello scambio TLE/denaro.
3.3. Quanto al denaro, infine, la sentenza a pagina 9 chiarisce che, in assenza di specifica devoluzione di tale capo della sentenza, non ha potuto procedere all’applicazione ex officio della confisca ( ex art. 301 d.P.R. 43/1973 o 240bis cod. pen.), posta la evidente natura di profitto o prezzo del reato, cui avrebbe tuttavia dovuto procedere il giudice di primo grado.
Il motivo di ricorso, che non si confronta criticamente con la sentenza impugnata, Ł quindi generico e inammissibile.
4. Il secondo motivo Ł del pari inammissibile.
In primo luogo, Ł contestato al ricorrente ai sensi dell’articolo 291ter d.P.R. 43/1973, ora articolo 85 d. lgs. 26 settembre 2024, n. 141, (anche) di avere condotto un veicolo intestato ad altri (nella fattispecie, al cognato COGNOME Carlo) e tale dato Ł stato valorizzato dalla Corte territoriale (pag. 8) al fine del riconoscimento della sussistenza della circostanza aggravante. Il ricorso, che sul punto della proprietà di terzi del veicolo non si confronta con la sentenza impugnata, Ł generico e quindi inammissibile.
Quanto all’aggravante di cui all’articolo 291ter , comma 2, lettera b) (che sussiste quando «nel commettere il reato o immediatamente dopo l’autore Ł sorpreso insieme a due o piø persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia»), su cui la Corte territoriale non ha espressamente motivato, va tuttavia sottolineato che, a pagina 7, essa evidenzi come l’imputato fosse giunto sul luogo dello scambio a bordo della sua Lancia Musa che fungeva da «scorta» alla Peugeot 308, ove era custodito il TLE da cedere al Sagliano nel luogo ove i tre convergevano, per poi darsi tutti alla fuga in direzioni diverse, valutazione fattuale che non può essere messa in discussione in sede di legittimità e che, in ogni caso, implicitamente, disattende la censura de quo .
In proposito, il Collegio ribadisce il principio secondo cui, in tema di motivazione della sentenza, Ł necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, così da consentire l’individuazione dell’ iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, posto che non Ł necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma Ł sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, COGNOME, Rv. 284061 – 01).
Non Ł infatti censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, COGNOME, Rv. 275500 01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 256340 – 01).
Ed infatti, il giudice d’appello non Ł tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell’impugnazione, giacchØ le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935 – 01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 256340 – 01; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, COGNOME, Rv. 250105 – 01; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Rv. 233187 – 01; Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2002, dep. 2003, COGNOME, Rv. 223061 – 01), come avvenuto nel caso di specie.
5. In ogni caso, l’inammissibilità dei motivi originari del ricorso si estende ai motivi aggiunti (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
6. I ricorsi di COGNOME Salvatore e COGNOME Angela sono inammissibili.
Ed infatti, ai sensi dell’articolo 301, comma 3, d.P.R. 43/1973, «si applicano le disposizioni dell’articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza».
Questa Corte ha precisato che in tema di contrabbando doganale, nel caso in cui venga utilizzato per il trasporto della merce un mezzo di proprietà di un terzo estraneo al reato, quest’ultimo ha l’onere di provare, al fine di evitarne la confisca obbligatoria ed ottenerne la restituzione, di non averne potuto prevedere, nemmeno a titolo di colpa, l’illecito impiego anche occasionale da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza. (Sez. 3, n. 41876 del 11/07/2007, COGNOME, Rv.
238053 – 01).
Sussiste quindi un duplice onere di allegazione da parte del terzo che si asserisce estraneo al reato: di non aver potuto prevedere, per cause indipendenti dalla sua volontà, l’illecito impiego, anche occasionale, del veicolo da parte di terzi; di non essere incorso in un difetto di vigilanza (Sez. 3, n. 8790 del 26/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278267 – 01; Sez. 3, n. 15848 del 25/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269869 – 01; Sez. 3, n. 40524 del 30/04/2015, COGNOME, Rv. 264930 – 01).
Questa Corte ha anche precisato che la possibilità di disporre la confisca del mezzo di proprietà di terzo estraneo al reato non viola l’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione EDU e non può ritenersi misura sproporzionata rispetto al fine legittimo perseguito dalla misura cautelare, siccome inserita all’interno di un procedimento in contraddittorio che consente al soggetto di dimostrare di non aver potuto incolpevolmente prevedere l’illecito impiego, anche occasionale, del veicolo da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza) (Sez. 3, n. 24847 del 11/05/2016 – dep. 15/06/2016, Angeli, Rv. 26720101).
Il ricorso del Sagliano va pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse, non essendo lo stesso il proprietario del mezzo, mentre quello della COGNOME, peraltro generalizzata nel ricorso solo con nome e cognome, senza neppure l’indicazione delle complete generalità (ciò che renderebbe già di per sØ inammissibile il ricorso), Ł in ogni caso generico, avendo la ricorrente omesso di dedurre in modo specifico sui due profili dianzi evidenziati.
7. I ricorsi, conclusivamente, vanno tutti dichiarati inammissibili.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/03/2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME NOME