Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 829 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 829 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nata a Torre del Greco (Na) il 8 febbraio 1984;
avverso la ordinanza n. 2794/24 del Tribunale di Noia del 6 giugno 2024;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 6 giugno 2024 il Tribunale di Noia, nello svolgimento delle funzioni di giudice della esecuzione penale, ha rigettato la opposizione che, per il tramite del proprio difensore fiduciario, COGNOME NOMECOGNOME nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE aveva presentato avverso il provvedimento di rigetto della istanza di dissequestro dalla medesima presentata, nella predetta qualità, in relazione all’avvenuto sequestro di un’autocisterna adibita al trasporto del carburante, contraddistinta dal numero di targa TARGA_VEICOLO nonché di un’automotrice marca TARGA_VEICOLO targata TARGA_VEICOLO, disposto in data 10 febbraio 2022 dal personale della Guardia di Finanza di Noia a seguito di un controllo effettuato ed in esito al quale era risultato che all’interno della prima erano trasportati oltre 10.000 litri di liquido carburante senza che fosse presente la prescritt documentazione fiscale.
Come rappresentato nella citata ordinanza, a seguito del controllo di cui sopra si procedeva, in relazione alla violazione dell’art. 49, comma 1, del dlgs n. 504 del 1995, nei confronti di tale COGNOME NOME, conducente della automotrice che trainava l’autocisterna oggetto di sequestro; tale procedimento era definito a seguito dell’esito positivo della avvenuta messa alla prova del COGNOME, consacrata dal provvedimento del 10 novembre 2023 con il quale il Gup del Tribunale di Noia, preso atto di quanto sopra, dichiarava l’avvenuta estinzione del reato a quello contestato e prosciogliendo, pertanto, l’imputato dalla accusa a lui mossa, disponendo, tuttavia, la confisca di quanto in sequestro.
La ordinanza del 6 giugno 2024 prosegue riferendo che, in data 21 marzo 2023 la COGNOME instava per la restituzione alla società da essa rappresentata, assumendo che questa sarebbe terza interessata estranea al processo celebrato, sia della autocisterna che della motrice in questione.
Tale istanza era, come dianzi accennato, respinta, in quanto, oltre ad essere stato emesso – diversamente da quanto sostenuto dalla COGNOME – un formale provvedimento di confisca, la vicenda doveva intendersi disciplinata, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 44 del dlgs n. 504 del 1995, dall’ar 301 del dPR n. 43 del 1973 a mente del quale la confisca degli automezzi utilizzati per la commissione dei reati in materia di contrabbando (ovvero, come nel caso che interessa per effetto della disposizione di rinvio, anche di violazione della disciplina in materia di accise), anche in assenza di una pronunzia di condanna, incombendo, laddove il veicolo sia nella proprietà di
soggetti terzi, la prova non solo delle estraneità di essi al reato in contestazione ma anche del fatto che essi non erano incorsi in un difetto di vigilanza e che non avrebbero potuto prevedere l’utilizzo criminoso fatto da altri soggetti del veicolo in discorso.
Ha, pertanto, concluso il Tribunale di Noia osservando che nel caso in questione siffatto onere probatorio non era stato soddisfatto, non avendo la COGNOME né fornito la prova della propria buona fede né della mancanza di sua culpa in vigilando dovendo essere considerato che il COGNOME, cioè il soggetto che materialmente stata conducendo il veicolo cui era agganciata la autocisterna recante il carburante corpo di reato, era un dipendente della RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale ordinanza ha interposto ricorso per cassazione la COGNOME, affidando le proprie doglianze a tre motivi di impugnazione.
Di questi, il primo riguarda un preteso travisamento del fatto in cui sarebbe incorso il Tribunale di Noia nel ritenere che con la sentenza emessa a carico del COGNOME sia stata disposta anche la confisca dei beni in sequestro.
Il secondo concerne la mancanza di motivazione in ordine alla confisca (che il ricorrente precisa non essere peraltro mai stata disposta) che sarebbe stata ritenuta di carattere automatico, laddove, invece, la stessa è facoltativa e, perciò, necessita di una motivazione in relazione alla sua applicazione.
Con il terzo motivo ci si duole, con riferimento alla violazione di legge, della assenza di proporzionalità essendo stata disposta la condisca sebbene il reato commesso sia stato addebitato ad un soggetto diverso rispetto a colui che patrimonialmente è stato inciso dal provvedimento ablatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che saranno di seguito precisati.
Deve, preliminarmente rilevarsi la correttezza del mezzo processuale a suo tempo attivato dal ricorrente; invero, trattandosi di provvedimento che, in ipotesi, è stato adottato con sentenza passata in giudicato, la COGNOME, peraltro non legittimata ad impugnare la sentenza ma, semmai, solo legittimata, prima della definitività del provvedimento, ad esperire í rimedi che spettano al terzo nei confronti dei provvedimenti cautelari reali (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 19 ottobre 2017, n. 48126, rv 270938), ha correttamente chiesto, previa revoca della confisca, la restituzione del bene al giudice della esecuzione, proponendo, di fronte al rigetto della sua originaria
istanza, opposizione avverso tale provvedimento di fronte al medesimo giudice (Corte di cassazione, Sezione V penale, 28 giugno 2019, n. 28344, rv 276136) e solo in esito al rigetto anche della sua opposizione ha presentato il ricorso per cassazione ora in esame.
Fatta questa premessa, si osserva, quanto al primo motivo di impugnazione, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, che con il provvedimento emesso a carico di COGNOME Salvatore in data 10 novembre 2023, dichiarativo della non necessità di procedere penalmente a carico di quello in relazione al reato a lui contestato stante il positivo esito della messa alla prova che ha determinato l’estinzione del reato di cui alla imputazione contestatagli, contiene nel suo dispositivo, che come è noto è la parte della sentenza, espressiva della volontà provvedimentale dell’Autorità giudiziaria, in cui viene esternato il contenuto sostanziale del provvedimento, l’espressa previsione: “Confisca di quanto in sequestro”, di tal che il motivo con il quale è stata lamentata una cattiva interpretazione da parte del giudice della esecuzione della sentenza di cui si ‘tratta, la quale non avrebbe contenuto alcuna confisca, è palesemente errato.
Sono, viceversa, fondati i successivi secondo e terzo motivo di impugnazione.
Invero, secondo la previsione di cui all’art. 44, comma 1, del dlgs n. 504 del 1995, i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli artt. 40, 41 e 43 del medesimo testo legislativo, fra le quali vi è quella che era stata oggetto ,di contestazione al COGNOME, “sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale” (mentre non pertinente al caso ora in esame è il richiamo operato dal ricorrente al secondo comma della citata disposizione, il quale si riferisce a “prezzo e profitto” del reato e non al mezzo per la sua commissione); siffatte disposizioni sono state individuate dal giudicante nei commi primo e terzo dell’art 301 del dlgs n.43 del 1973, i quali, a loro volta, prevedono, per quanto ora interessa, che “è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato” e che “si applicano le disposizioni dell’art. 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza”.
Una tale previsione, tuttavia, nel suo rigore, tanto più in quanto la stessa si diriga, come nel nostro caso, nei confronti di un soggetto che non solo deve ritenersi essere estraneo al reato contestato ma, proprio in funzione
di tale sua qualità, neppure è stato posto nella condizione di partecipare al giudizio penale avente ad oggetto la condotta da cui è scaturita la applicazione della misura di sicurezza patrimoniale (si veda, infatti, al riguardo, sia pure con riferimento alla confisca di cui all’art. 12-sexies del decreto legge n. 306 del 1992, ma con indicazioni estensibili anche a vicende analoghe alla presente: Corte di cassazione, Sezione II penale, 28 ottobre 2021, n. 38855, rv 282196), in tanto può considerarsi legittima, anche sotto il profilo della proporzionalità, in quanto sia stato possibile al giudicant verificare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato in contestazione (s veda, infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 gennaio 2018, n. 1503, non massimata sul punto)
Ora, con riferimento al positivo esito della messa alla prova la conseguente estinzione del reato viene pronunziata senza che la stessa sia stata preceduta da una approfondita indagine sulla esistenza del reato fondata su effettivi elementi di prova, di tal che la stessa non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell’accusa e sulle responsabilità per il fatto contestato (Corte di cassazione, Sezione V penale, 7 luglio 2017, n. 33277, rv 270533), sicché una pronunzia di tale guisa non consente di procedere alla confisca conseguente alla commissione del reato, tanto più ove la stessa sia riferita ad una soggetto che rispetto al commissione di quello deve intendersi essere estraneo.
D’altra parte, in ipotesi formalmente diversa dalla presente ma lessicalmente sovrapponibile a questa in quanto anche in relazione ad essa si legge che, nei casi di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., “è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni ed al risarcimento del dann la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato”, questa Corte ha precisato che la confisca di cui all’art. 474-bis cod. pen. presuppone una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, alle quali non può essere equiparata la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova dì cui all’art. 464-septies cod. proc. pen., non essendo tale decisione idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell’accusa e sulla responsabilità (Corte di cassazione, Sezione V penale, 5 dicembre 2019, n. 49478, rv 277519).
Quanto al caso di specie, si osserva, un tale accertamento non è stato affatto operato né in occasione del proscioglimento del Mele né tantomeno da parte del giudice della esecuzione allorché ha pronunziato la ordinanza ora impugnata, sicché la ordinanza del Tribunale di Noia con la quale si è, invece,
ritenuto che sussistessero gli elementi per disporre la confisca in danno della COGNOME risulta essere viziata e, pertanto, la stessa va annullata con rinvio medesimo Tribunale che, in diversa composizione personale, procederà, sulla base delle indicazioni dianzi formulate, a verificare la sussistenza o meno delle condizioni per procedere alla confisca dei beni in sequestro a suo tempo elencati.
PQM
Annulla la ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Noia.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente