Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40733 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40733 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE nel procedimento a carico di:
avverso la sentenza del 20/10/2023 del TRIBUNALE di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Letta la requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Firenze, ai sensi degli artt. 168 ter cod.pen. e 464 septies cod.proc.pen, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Babacar NOME in ordine ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod.pen., perché estinti per esito positivo della messa alla prova, ed ordinato la restituzione all’aven diritto della merce in giudiziale sequestro.
Il AVV_NOTAIO Generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso, impugnando la statuizione concernente la restituzione della merce contraffatta in sequestro, in quanto disposta in violazione dell’art. 240, comma 2, n. 2) cod. pen. 3. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022, per effetto dell’art 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, e successivamente fino al 30 giugno 2024 ai sensi
dell’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 fe 2024, n. 18.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha concluso per l’annullamento della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’art. 240, comma 2 n2), cod. pen. prevede che sia sempre ordinata la confisca “d cose, la fabbricazione l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali c * reato anche se non è stata pronunciata condanna”.
Nella fattispecie in esame, è inconfutabile che i beni in sequestro rientrino nel applicativa della suddetta previsione normativa considerata la natura dei reati og del procedimento, essendo stata accertata la ricorrenza degli elementi costituti reato di cui all’art. 474 cod. pen. ( Sez. 2, n. 44380 del 29/10/2008, Rv. 242802 Sez. 2., n. 45583 del 22/11/2022, s.m.). Non è, pertanto, conforme al diri restituzione dei beni in giudiziale sequestro disposta dalla sentenza impugnata.
In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere annull limitatamente alla statuizione concernente la restituzione dei beni in sequestro confisca dei medesimi beni.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla restituzione della m in giudiziale sequestro all’imputato e dispone di converso la confisca del mede materiale.
Così deciso il 11 settembre 2024
Consigliere este sore COGNOME
Il Pr,sidente