Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8913 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8913 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a HANAU AM MAIN (GERMANIA) il 22/01/1966 DI COGNOME NOMECOGNOME nato a PALERMO il 01/06/1971
avverso il decreto del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in epigrafe, la Corte d’Appello di Palermo accoglieva parzialmente l’appello proposto dai ricorrenti contro il provvediment applicativo emanato dal Tribunale di Palermo, Sezione misure di prevenzione, in data 2 maggio 2022, limitando la confisca al punto vendita della società RAGIONE_SOCIALE situato in Palermo, INDIRIZZO formalment
intestato ad RAGIONE_SOCIALE, di cui è trustee NOME COGNOME ma ritenuto di riconducibile al proposto.
Avverso il richiamato provvedimento sia NOME COGNOME che NOME COGNOME nell’indicata qualità, propongono ricorsi per cassazione, c unico atto, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia (ossia, per il Lucches avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME e, per il NOME COGNOME, l’av NOME COGNOME), proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo denunciano violazione degli artt. 10 e 27 del d.lgs. 10 settembre 2011, n. 159, lamentando che la Corte d’Appello, pur avendo riconosciuto che la società RAGIONE_SOCIALE non è un’impresa mafiosa, ha erroneamente ritenuto l’acquisizione del punto vendita di Palermo, INDIRIZZO avvenuta con mezzi illeciti.
L’erroneità di tale conclusione, con conseguente motivazione apparente della decisione della Corte territoriale, dipenderebbe dalla circostanza che e si fonderebbe sulle sole dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME non riscontrate da altri soggetti e smentite sia dalle presunte pers offese, NOME COGNOME e NOME COGNOME sia dall’archiviazione del procedimento, a carico del Lucchese, per estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti dei predetti, e dall’assoluzione del medesimo Flamia pe tale reato in considerazione dell’assenza di riscontri esterni individualizzanti.
2.2. Mediante il secondo motivo, proposto in via subordinata, i ricorrent lamentano che il Lucchese già deteneva, prima dell’assunta acquisizione, con metodo illecito, delle quote dei soci COGNOME e COGNOME, il 33% delle quote dell società RAGIONE_SOCIALE sicché il punto vendita di Palermo, INDIRIZZO non avrebbe potuto essere confiscato nella sua totalità bensì, a t concedere, nella sola misura del 66%.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo dei ricorsi è inammissibile.
1.1. Come invero ricordato dagli stessi ricorrenti, in tema procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito
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dell’entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltan per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistent o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (ex multis, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv. 279284 – 01).
1.2. Ciò premesso, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, l motivazione resa dalla Corte territoriale, e integrata in parte qua con quella del Tribunale che ha ricostruito l’articolata vicenda, non è meramente apparente, si è del resto espressamente confrontata con le doglianze riproposte d difensori in ordine alla rilevanza dell’archiviazione del procedimento p estorsione aggravata a carico del Lucchese e all’assoluzione del COGNOME E, invero, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, come ricorda decisione impugnata, con argomentazione lineare, sono state corroborate da quelle rese dallo stesso proposto, il quale ha ammesso di aver dato mandato a Morreale o al COGNOME di intercedere in suo favore e di aver saputo, in seguit che NOME COGNOME e il cugino NOME COGNOME avevano convinto l’COGNOME a non insistere nella richiesta di estrometterlo dalla gestione del punto vendita accettare la sua richiesta di lasciarglielo gestire il negozio da solo, condi che, poi, COGNOME aveva a propria volta rappresentato ad COGNOME il quale, parimenti, aveva accettato.
Lo stesso proposto ha dichiarato, inoltre, di aver ricompensato con una somma di denaro il Morreale per il “favore” ricevuto.
Di qui la Corte territoriale ha evidenziato, con adeguata motivazione (pag. 23-24), che alcun rilievo può assumere, in tale contesto, posto che riunione si tenne in presenza dell’COGNOME, del Lucchese e di alcuni esponent della famiglia mafiosa bagherese, che la volontà dei soci non ne fosse sta coartata e avessero deciso di cedere le quote per loro libera scelta, consider che è emerso, per quanto riconosciuto dallo stesso ricorrente, che egli richiesto la mediazione dell’esponente mafioso NOME COGNOME per ottenere il punto vendita in suo favore e lo ha ricompensato per il proficuo interessamento con la somma di euro 25.000,00. D’altra parte, la taciturna presenza dei mafio ha infastidito l’COGNOME, per come ammesso dallo stesso, ed è stata definit incresciosa dall’COGNOME.
E, naturalmente, trattandosi di misura di prevenzione, alcuna rilevanza assume la circostanza che non sia stata accertata la responsabilità penale del Lucchese né di altri soggetti per tali fatti, poiché il vaglio che deve
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compiuto è, piuttosto, quello sulla pericolosità del proposto, pericolosità sussiste qualora, come ha sottolineato in maniera logica la decisione censurat risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatt pur non ancora oggetto di condanna, ovvero ritenuti non sufficienti – nel merit o per preclusioni processuali – per una condanna penale, ben possono, viceversa, essere posti alla base di un giudizio di pericolosità.
Il secondo motivo non è fondato: infatti, confiscando l’intera impresa, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio per il qua tema di confisca di prevenzione, laddove un’attività imprenditoriale si sviluppata GLYPH ed GLYPH espansa GLYPH con GLYPH l’ausilio GLYPH e GLYPH sotto GLYPH la GLYPH protezione GLYPH di un’associazione mafiosa, ne risulta contaminato tutto il capitale sociale e l’i patrimonio GLYPH aziendale, GLYPH divenendo GLYPH essi GLYPH stessi GLYPH parti GLYPH dell’impresa “a partecipazione mafiosa” che, come tali, sono soggette a confisca, a null rilevando l’iniziale carattere lecito delle quote versate dai diversi soci. E, non può scindersi, a fini ablatori, la quota ideale riconducibile all’utili risorse illecite, essendo normalmente impossibile distinguerla da quella riferib alla capacità e all’iniziativa imprenditoriale legittima (Sez. 6, n. 707 14/07/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 283462 – 01).
Nella situazione considerata, infatti, per quanto si è rilevato nell’esa del primo motivo, l’utilizzo del metodo mafioso ha inquinato l’intero cic aziendale (Sez. 5, n. 10983 del 27/09/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 27888401), nel quale pure le partecipazioni originariamente detenute dal Lucchese erano state acquisite legittimamente.
Pertanto i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Consigliere COGNOME idente