Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41813 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41813 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROCCA DI NETO (ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla confisca dei ‘volumi tecnici’ dei beni immobili restituiti a COGNOME, oltre che l’emissione di ordine di cancellazione di tutte le trascrizioni annotazioni su tali beni.
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RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 13/11/2019, il Tribunale di Firenze – riconosciuta la pericolosità generica, ai sensi degli artt. 1 e 4 d.lgs 06 settembre 2011, n. 159, di NOME COGNOME – disponeva nei confronti dello stesso la misura di prevenzione patrimoniale, ordinando la confisca dei beni indicati nel decreto di sequestro del 27/06/2019, relativamente a quelli che si trovavano nella disponibilità diretta e/o indiretta del proposto, nonché dei terzi interessati NOME COGNOME (moglie del proposto), NOME COGNOME (madre del proposto), nonché NOME e NOME COGNOME (figli del proposto).
1.1. Avverso tale provvedimento interponeva appello la difesa di NOME COGNOME, eccependo erronea valutazione delle risultanze istruttorie, nonché violazione, inosservanza ed erronea applicazione di legge, in relazione agli artt. 1, 4, 16, 20 e 24 d.lgs 06 settembre 2011, n. 159. All’esito della proposizione di tale gravame, la Corte di appello di Firenze, in data 03/12/2020, respingeva l’appello avverso la misura patrimoniale, ma riformava parzialmente il decreto impugnato, revocando la confisca delle società in fallimento RAGIONE_SOCIALE, ordinando poi la confisca dei conti correnti n. 840 della UBI Banca e n. 800-330-0791582 della Banca Generali, oltre che di quanto sugli stessi depositato; confermava il decreto impugnato, con riferimento alle residue statuizioni.
1.2. Ricorreva per cassazione il proposto, lamentando:
violazione degli artt. 7, comma 3 e comma 9, d.lgs. 159 del 2011, nonché 127 e 666, comma 3, cod. proc. pen., per inosservanza di norme processuali, a causa della tardiva acquisizione di una memoria redatta dal Pubblico ministero;
violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, quanto al giudizio inerente al profi della pericolosità sociale;
violazione degli artt. 1, 7 comma 2, 23 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011, stante la lesione del diritto di difesa, nonché dell’onere probatorio e del principio necessaria contestazione dei contenuti della proposta, in relazione alla sussistenza dei requisiti oggettivi postulati dalla vigente normativa in tema di confisca, olt che in ragione dell’esistenza di una motivazione solo apparente;
violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, a causa dell’omessa valutazione di congruità dei beni, rispetto alle possidenze lecite dell’avente diritto;
violazione degli artt. 1, 4, 16, 20 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011, in ragion dell’omessa motivazione circa il vincolo posto sugli immobili ubicati in Sinalunga.
1.3. La Quinta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 18/10/2021, così provvedeva:
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annullava senza rinvio il provvedimento impugnato, limitatamente al sequestro dei conti correnti;
annullava il provvedimento impugnato, con riferimento alla confisca degli immobili ubicati in Sinalunga, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, per nuovo esame sul punto;
dichiarava inammissibile il ricorso, nel resto.
1.4. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Firenze decidendo nella veste di giudice del rinvio – ha revocato la confisca dei beni immobili intestati a NOME COGNOME e siti nel Comune di Sinalunga, indicati al punto n. 5) del decreto emesso dal Tribunale di Firenze il 13/11/2019, escludendo da tale revoca i volumi tecnici.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dei difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, deducendo due motivi, che vengono di seguito sintetizzati, entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 1, 16, 20 e 24 d.lgs n. 159 del 2011, contestualmente lamentandosi la omessa motivazione del provvedimento. La Corte di cassazione, nel giudizio rescindente, aveva annullato il decreto di confisca pronunciato dalla Corte di appello di Firenze il 03/12/2020, limitatamente alla confisca degli immobili ubicati nel Comune di Sinalunga, rinviando per nuovo esame – quanto allo specifico profilo – alla Corte territoriale. La Corte di appello, rimanendo entro limiti della devoluzione, ha accolto il gravame ed ha revocato la confisca dei beni immobili indicati nel punto 5) del succitato decreto emesso dal Tribunale di Firenze; ha contestualmente individuato alcuni beni immobili, però, in ordine ai quali ha deciso il mantenimento della misura di prevenzione. La revoca della confisca è stata infatti disposta, come detto, con espressa esclusione dei volumi tecnici relativi agli immobili intestati a COGNOME, parimenti siti in Sinalunga. Ta decisione, in realtà, non risulta assistita da un qualsivoglia apparato motivazionale, risolvendosi in una inammissibile novazione della misura ablativa.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in ragione della erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 24, comma 2-bis d.lgs n. 159 del 2011. Non è stata ordinata la cancellazione delle trascrizioni ed annotazioni, relativamente ai beni immobili in relazione i quali è stata disposta la revoca della confisca. Trattas di una omissione che – a causa della natura ancora non univoca,
dell’individuazione dei beni oggetto della confisca – rende il provvedimento di revoca sostanzialmente inefficace ed inutilizzabile.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato, con riferimento alla confisca dei volumi tecnici dei beni immobili intestati a COGNOME; ha chiesto, inoltre, che venga ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni o annotazioni che insistono sui predetti beni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito chiarite.
Quanto al primo motivo, giova in primo luogo richiamare la nozione penalmente rilevante di “volumi tecnici”, come elaborata da una risalente e consolidata giurisprudenza di legittimità. Trattasi di volumi che si presentano come strettamente necessari, a contenere e consentire la allocazione di impianti tecnici; essi sono legati da un rapporto di strumentalità necessaria, rispetto all’utilizz della unità immobiliare principale, alla quale si connettono. La definizione quali “volumi tecnici” è assoggettata ad una duplice condizione negativa, così compendiata:
che tali impianti, per ragioni di funzionalità, non possano trovare adeguata sistemazione, all’interno del corpo di fabbrica propriamente detto;
che non sussista una sproporzione, quanto al complessivo ingombro, tra tali volumi e le esigenze dell’edificio principale, al quale essi sono avvinti da un nesso di accessorietà (Sez. 3, n. 14281 del 04/02/2016, COGNOME, Rv. 266394; si veda anche Sez. 3, n. 22255 del 28/04/2016, Casu, Rv. 267289, a mente della quale: «In tema di reati edilizi, sono “volumi tecnici” quelli strettamente necessari contenere e consentire la sistemazione di impianti tecnici, aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione (serbatoi idrici, extra-cors degli ascensori, vani di espansione dell’impianto termico, canne fumarie e di ventilazione, vano scala al di sopra della linea di gronda), che non possono trovare allocazione, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche»).
2.1. Il decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Firenze il 27/06/2019, del resto, conteneva una dettagliata descrizione dei beni direttamente riferibili a COGNOME, a carico dei quali veniva adottata la misura di prevenzione; tale descrizione si trova pedissequamente riportata, poi, nella parte motiva del decreto ex art. 24 d.lgs n. 159 del 2011 versato nell’incarto processuale, emesso dal Tribunale di Firenze il 13/11/2019. Ebbene, in nessuna parte di tale decreto è dato riscontrare
un riferimento ai volumi tecnici, essendovi riportati beni rispettivamente rientranti nelle categorie catastali A/7 (che identifica i villini), A/3 (che identifica abitazioni che sono definibili “di tipo economico”, sia in ragione della tipologia di materiali impiegati, sia per la rifinitura e che sono dotate esclusivamente degli impianti tecnologici indispensabili) e D/10 (che identifica gli immobili speciali a destinazione produttiva o terziaria, quali – a puro titolo esemplificativo – possono essere fabbriche, teatri, cinema, banche e ospedali). Alcun riferimento vi è a volumi tecnici, che siano idealmente distinguibili dagli edifici principali ai quali accedono e che siano entrati nella disponibilità del proposto, in forza dell’utilizzo di mezzi di illecita provenienza.
2.2. Tanto premesso, coglie nel segno l’osservazione della difesa, laddove sostiene la totale inesistenza – anche sotto il profilo grafico – di una specifica motivazione, in ordine al mantenimento della misura di prevenzione limitatamente ai volumi tecnici. La doglianza, quindi, è da ritenersi fondata.
Anche la seconda censura difensiva è da accogliere.
L’art. 24, comma 2-bis d.lgs 159 del 2011 prevede, infatti, che «con il provvedimento di revoca o di annullamento definitivi del decreto di confisca è ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni». Tale disposizione non risulta rispettata, nel decreto impugnato. Trattasi di provvedimento che ha la veste dell’atto dovuto per il giudice e che, pertanto, non è suscettibile di valutazioni discrezionali, restando anche sottratto alla disponibilità delle parti. All’adozione di tale provvedimento provvederà la Corte territoriale, in sede di giudizio di rinvio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il decreto impugnato sarà annullato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma, 31 maggio 2023.