Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13094 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13094 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’i luglio 2022, la Corte di appello di Palermo ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., avverso il provvedimento con cui, il 15 aprile 2021, lo stesso giudice, procedendo in executivis, ha respinto l’istanza di NOME COGNOME, intesa alla revoca, nella misura del 50%, della confisca del capitale sociale e del compendio aziendale della società RAGIONE_SOCIALE, disposta, ai sensi dell’art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., nell’ambito del procedimento penale c.d. «Gotha», instaurato nei confronti, tra gli altri di NOME COGNOME e concluso con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo del 21 gennaio 2018, confermata dalla locale Corte di appello il 13 gennaio 2010 e divenuta irrevocabile, per questa parte, il 12 ottobre 2011.
La società della cui confisca si discute fu costituita il 2 marzo 2005 dai soci fondatori NOME COGNOME e NOME COGNOME, titolari, ciascuno, di una quota del 50%.
RAGIONE_SOCIALE subentrò ad altra società, la RAGIONE_SOCIALE, nel preliminare di acquisto del cantiere sito in Palermo, INDIRIZZO e 8, cui fece seguito, il 5 agosto 2005, la stipula del contratto definitivo.
La vicenda si svolse, secondo quanto accertato nel procedimento penale «Gotha», sotto l’egida di NOME COGNOME, capo del mandamento mafioso di COGNOME, il quale, già titolare occulto della RAGIONE_SOCIALE, formalmente gestita da NOME COGNOME e NOME COGNOME, si determinò – stanti le sopravvenute, autonome vicissitudini giudiziarie di COGNOME, che ne avevano minato l’affidabilità a promuovere la costituzione di un nuovo organismo, cui parteciparono, come detto, COGNOME e COGNOME il quale destinò, a tal fine, capitali, nella misura di 190.000 euro, la cui origine illecita non risulta essere stata accertata.
Le investigazioni effettuate con riferimento a tale operazione diedero la stura al procedimento penale intentato a carico di COGNOME, COGNOME e COGNOME per il reato di fittizia intestazione al secondo ed al terzo della RAGIONE_SOCIALE, in realtà rientrante nella disponibilità del boss mafioso, che si concluse con la condanna di COGNOME e COGNOME per il delitto sanzionato, al tempo, dall’art. 12quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 – con esclusione, tuttavia, della circostanza aggravante prevista dall’art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 – e l’assoluzione, per non aver commesso il fatto, di COGNOME.
In quella sede, non venne disposta la confisca della RAGIONE_SOCIALE, che fu, invece, ordinata – ai sensi dell’art. 416-bis, settimo comma, cod. pen. e sul postulato della radicale «mafiosità» dell’impresa, nella sua interezza –
nell’ambito di altro procedimento penale, all’esito del quale NOME COGNOME venne irrevocabilmente condannato per il delitto di associazione RAGIONE_SOCIALE.
3. La Corte di appello – adita, quale giudice dell’esecuzione, da COGNOME il quale, professandosi terzo di buona fede, ha chiesto la revoca, nei limiti della quota di sua pertinenza, della confisca del capitale sociale e del compendio patrimoniale della RAGIONE_SOCIALE – ha disatteso l’istanza originaria e l’opposizione successivamente presentata ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. sul rilievo, innanzitutto, della strumentalità dell’operazione RAGIONE_SOCIALE avviata da COGNOME al reimpiego di risorse di provenienza illecita, ciò che ha determinato l’asservimento dei beni de quibus agitur all’attività dell’associazione RAGIONE_SOCIALE della quale egli era, al tempo, esponente di spicco.
Ha, ulteriormente, segnalato che la natura di «impresa RAGIONE_SOCIALE» della RAGIONE_SOCIALE emerge già dalle circostanze che ne hanno segnato la nascita e l’intervento in sostituzione della RAGIONE_SOCIALE, intestata a compiacenti prestanome ma, in realtà, appartenente in via esclusiva a COGNOME e, per questa ragione, ugualmente confiscata ai sensi dell’art. 416-bis, settimo comma, cod. pen..
Ha valorizzato, in questa direzione, sia il tenore delle conversazioni intercettate – attestanti il venir meno del rapporto di fiducia con NOME ed il coinvolgimento, in sua vece, di COGNOME, genero di NOME COGNOME, lui pure condannato per mafia, e nipote di NOME COGNOME, pronto a rassicurare COGNOME circa l’affidabilità del congiunto – che le dichiarazioni rese da NOME COGNOME, amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, e, soprattutto, da NOME COGNOME, il quale ha ammesso di avere, anche in questo caso, seguito le indicazioni del capo mandamento, cui doveva essere ascritta la decisione di creare la nuova società, immettendo denaro proprio in attuazione di una strategia che assegnava allo stesso COGNOME il consueto ruolo di intestatario fittizio.
La Corte di appello ha, d’altro canto, rilevato che l’assoluzione di COGNOME dal reato di intestazione fittizia è discesa dall’assenza di prova in merito all’avere egli investito nell’operazione somme spettanti a COGNOME, la cui caratura criminale egli ha, nondimeno, da subito pienamente percepito.
Tanto, ha aggiunto, a dispetto del fatto che, all’atto della costituzione della società, COGNOME non conosceva ancora COGNOME (che avrebbe incontrato, per la prima volta, solo il 20 luglio 2005, cioè a distanza di oltre quattro mesi), non potendosi dubitare del fatto che COGNOME fosse stato previamente informato dal padre e dallo zio dell’obiettivo perseguito dal dominus dell’operazione.
La Corte di appello ha, conclusivamente, ritenuto che «se pure COGNOME avesse investito dei denari in tale società, circostanza non esclusa da alcuna decisione
giudiziaria, ciò non muterebbe la natura RAGIONE_SOCIALE della società, poiché è provato che la RAGIONE_SOCIALE è nata per assecondare i voleri di COGNOME, per impedire cioè che il capomandamento di COGNOME subisse un provvedimento di confisca legato alla sua precedente condanna irrevocabile, nonché per portare a termine il lucroso affare dell’acquisto del cantiere di INDIRIZZO, affare che esaurisce l’intera funzione economica della società» e che, dunque «appurata la natura RAGIONE_SOCIALE della società, non può ricondursi COGNOME alla figura del terzo di buona fede, osservandosi che egli, consapevolmente, ha effettuato investimenti in seno ad una società impegnata nel portare a termine un lucroso affare RAGIONE_SOCIALE sotto la regia della RAGIONE_SOCIALE, affare che esaurisce sul piano economico la funzione della società stessa e che rende, sostanzialmente, la società nella sua interezza uno strumento del sodalizio per il raggiungimento dei suoi fini».
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione articolato su tre motivi, con i quali deduce, costantemente, vizio di motivazione.
Con il primo motivo, taccia di manifesta illogicità l’attribuzione di valenza indiziaria, nell’apprezzamento della sua consapevolezza della dimensione criminale nella quale l’investimento da lui effettuato andava ad iscriversi, alla conversazione tra NOME COGNOME e NOME COGNOME che, in .quanto posteriore rispetto alla costituzione della società, nulla dice in ordine alla condizione psicologica in cui egli versava al momento della sottoscrizione del contratto e del conferimento del capitale, peraltro di gran lunga precedente rispetto a quello in cui egli ebbe occasione di conoscere COGNOME.
Con il secondo ed il terzo motivo, COGNOME si duole della riconduzione, da parte della Corte di appello, della RAGIONE_SOCIALE alla categoria della «impresa RAGIONE_SOCIALE» anziché a quella della «impresa a partecipazione RAGIONE_SOCIALE», che sarebbe stata imposta dalla corretta considerazione delle emergenze processuali e, specificamente: della sua assoluzione dall’addebito relativo alla fittizia intestazione del capitale sociale e del compendio aziendale; dell’esclusione, nei confronti di COGNOME, dell’aggravante speciale; dell’assenza di prova circa l’immissione, da parte sua, di risorse di matrice illecita o di pertinenza di COGNOME.
Obietta, di conseguenza, che il giudice dell’esecuzione «avrebbe dovuto accertare, ai fini di un’eventuale permanenza della misura ablativa per l’intero, se e da quale momento il ciclo aziendale sia stato, se del caso, inquinato dai metodi mafiosi, ovvero se, senza alterazione dello stesso, si sia realizzata, limitatamente al 50% dell’investimento operato dall’odierno ricorrente, un’immissione di capitali illeciti (circostanza, quest’ultima, per vero, esclusa dallo stesso organo giudicante)».
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
L’esame delle censure mosse da COGNOME all’ordinanza impugnata deve muovere dall’indirizzo ermeneutico, consolidato presso la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’art. 416-bis, settimo comma, cod. pen. in relazione al capitale sociale ed al patrimonio di un’impresa, occorre accertare se essa possa o meno essere qualificata come «RAGIONE_SOCIALE», condizione che ricorre «quando vi sia totale sovrapposizione tra le compagini associativa e criminale, ovvero quando l’intera attività d’impresa sia inquinata da risorse di provenienza delittuosa che abbiano determinato una contaminazione irreversibile dell’accumulo di ricchezza, rendendo impossibile la distinzione tra capitali leciti ed illeciti, o, infine, quando l’impresa sia asservita al controllo della RAGIONE_SOCIALE condividendone progetti e dinamiche e divenendone lo strumento operativo, con conseguente commistione tra le attività d’impresa e RAGIONE_SOCIALE» (Sez. 1, n. 13043 del 04/12/2019, Passalacqua, Rv. 278891 – 01; Sez. 6, n. 13296 del 30/01/2018, COGNOME, Rv. 272640 – 01).
Nella medesima prospettiva, risulta, al contrario, insufficiente la mera partecipazione al sodalizio criminale di chi cura l’amministrazione o la gestione dell’azienda, se non accompagnata da una «correlazione, specifica e concreta, tra la gestione e le attività dell’impresa e le attività riconducibili all’associazione» (Sez 6, n. 21741 del 16/02/2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 28151 – 01; Sez. 6, n. 6766 del 24/01/2014, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 259073 – 01; Sez. 6, n. 47080 del 24/10 /2013, COGNOME, Rv. 257709 – 01).
Laddove, quindi, l’impresa sia stata costituita mediante l’immissione di risorse non derivanti, in tutto o in parte, da fonti illecite, effettuata da soggetto che non è un mero prestanome ma rappresenta anche i propri interessi, per la confisca dell’intero compendio dell’impresa – da qualificarsi come «a partecipazione RAGIONE_SOCIALE» – è necessario accertare se (e da quale momento) il ciclo aziendale sia stato inquinato dai metodi mafiosi, ovvero se l’attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l’ausilio e sotto la protezione di un’associazione RAGIONE_SOCIALE (in questo senso, con diretto riferimento alla confisca di prevenzione ma con argomenti estensibili a quella ex art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., cfr. Sez.
6, n. 7072 del 14/07/2021, dep. 2022, Zummo, Rv. 283462 – 01; Sez. 5, n. 10983 del 27/09/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278884 – 01).
3. La fattispecie in esame è connotata, per quanto si evince dal provvedimento impugnato, dall’iniziativa di NOME COGNOME, esponente mafioso di rango, il quale, impegnato, dietro lo schermo di terzi compiacenti, in un lucroso progetto edilizio, si è, ad un certo punto, determinato ad affidarne la realizzazione ad un nuovo soggetto giuridico, realizzato immettendo, tramite il fido prestanome NOME COGNOME, suoi capitali e giovandosi dell’apporto di NOME COGNOME il quale, titolare di un proprio concorrente interesse all’operazione economica, si è impegnato personalmente, pur nella piena consapevolezza (attestata, anche in chiave retroattiva, dalle rassicurazioni fornite a COGNOME da NOME COGNOME) della caratura criminale del socio occulto.
Una volta escluso – in ossequio all’esito del procedimento penale relativo alla fittizia intestazione delle quote della RAGIONE_SOCIALE – da un canto, che COGNOME abbia assunto, su mandato di COGNOME, il ruolo di «testa di legno» e, dall’altro, che la condotta illecita di COGNOME e COGNOME sia stata finalizzata ad agevolare l’attività dell’associazione RAGIONE_SOCIALE di cui il primo era esponente di picco, la qualificazione dell’intera RAGIONE_SOCIALE alla stregua di «impresa RAGIONE_SOCIALE» e, quindi, la confisca delle quote di pertinenza di COGNOME, terzo rimasto estraneo al procedimento penale all’esito del quale è stato emesso il provvedimento ablativo della cui parziale revoca qui si discute, postulano il positivo scrutinio della correlazione tra le attività dell’impresa e gli scopi del sodalizi criminoso.
A tal fine, occorre, in buona sostanza, accertare se ed in quale misura la creazione della società e la realizzazione del progetto RAGIONE_SOCIALE siano stati strumentali al conseguimento dell’obiettivo preso di mira dalla compagine RAGIONE_SOCIALE e non, invece, tappe di un percorso finalizzato all’attuazione di una lecita ed ordinaria iniziativa economica privata.
4. La Corte di appello, consapevole della centralità del tema, ha posto l’accento – oltre che sulla cura mostrata da COGNOME nell’assicurarsi che COGNOME fosse partner solido ed affidabile – sulla diretta ed inscindibile connessione tra la creazione della RAGIONE_SOCIALE ed il superamento dell’impasse seguita alle difficoltà di COGNOME e, di conseguenza, della RAGIONE_SOCIALE, nella conduzione dell’affare relativo al cantiere di INDIRIZZO che, ha sottolineato «esaurisce sul piano economico la funzione della società stessa» e «rende, sostanzialmente, la società nella sua interezza uno strumento del sodalizio per il raggiungimento dei suoi fini».
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è, dunque, nella prospettiva del giudice dell’esecuzione, «impresa RAGIONE_SOCIALE» perché creata al solo scopo di portare a compimento un progetto di rilevanza strategica per la cosca: affermazione, questa, che, tuttavia, non può essere legata unicamente al coinvolgimento di COGNOME, circostanza che, di per sé, non equivale a dimostrare l’iscrizione della vicenda nella sfera di interessi del sodalizio mafioso da lui diretto; tanto, vieppiù in ragione delle concorrenti, personali esigenze che potrebbero aver portato il dominus dell’operazione, timoroso di essere colpito da misure di prevenzione, a celare – grazie all’apporto di COGNOME – la sua partecipazione all’affare.
Il provvedimento impugnato contiene, sotto questo profilo, reiterati riferimenti alla matrice illecita degli investimenti operati da COGNOME quale longa manus di COGNOME, il quale, si legge, in particolare, a pag. 4, «aveva portato a termine un rilevante investimento RAGIONE_SOCIALE, finalizzato all’acquisto di un cantiere sito a Palermo, in INDIRIZZO, utilizzando denaro di provenienza illecita», ciò che vale a dimostrare l’intrinseca «mafiosità» della società di nuova costituzione così come di quella che, in prima battuta, aveva sottoscritto il preliminare di acquisto degli immobili.
Il dato – la cui decisiva rilevanza è agevole cogliere, alla luce delle obiezioni sollevate dal ricorrente e dei principi di diritto sopra richiamati – è, tuttavia esposto in termini assertivi e non è accompagnato dall’indicazione degli elementi che, sul piano sia storico che logico, inducono la convinzione che NOME COGNOME destinò a quell’investimento risorse provenientcì dagli illeciti commessi in attuazione del programma criminoso della cosca o, comunque, di pertinenza della RAGIONE_SOCIALE.
Non COGNOME risulta, COGNOME dunque, COGNOME convenientemente COGNOME dimostrato COGNOME che COGNOME l’entità imprenditoriale, quale che sia stata la genesi dei capitali impiegati per la sua costituzione, è stata piegata agli interessi dell’associazione RAGIONE_SOCIALE e che ricorrano, pertanto, le condizioni per disporne la confisca integrale, estesa alle quote di chi vi abbia immesso proprie risorse di origine non sospetta.
Sul punto, va, peraltro, aggiunto che l’esclusione, nel procedimento relativo all’intestazione fittizia della RAGIONE_SOCIALE, dell’aggravante ex art. 416bis.1 cod. pen. è stata operata dalla Corte di appello in sede di rinvio dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 33259 del 21/08/2012, aveva, tra l’altro, rimarcato (cfr., in specie, pag. 8) l’imprescindibile necessità che, al fine di ravvisare la sussistenza della circostanza, nella sua dimensione soggettiva, comprovata la strumentalità della condotta a vantaggio del sodalizio anziché del suo singolo esponente.
Sussiste, quindi, il denunciato vizio di legittimità.
Alle precedenti considerazioni consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio che, libero nell’esito, sia emendato dal vizio riscontrato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo.
Così deciso il 10/11/2023.