Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44228 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44228 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a FORMIA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Roma, con decreto in data 10/1/2023, depositato il 23/1/2023, quale giudice di rinvio a seguito dell’annullamento pronunciato dalla Suprema Corte di cassazione, Sezione 5 Penale, il 30 settembre 2021, ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Frosinone, il 14/6/2019, ritenuta la pericolosità, ha disposto nei confronti di COGNOME la confisca dell’immobile denominato come “immobile primo”, tra quelli di proprietà del proposto ubicati nel comune di Sant’Elia INDIRIZZO, in provincia di Frosinone
NOME COGNOME è stato ritenuto socialmente pericoloso con riferimento alle attività delittuose dallo stesso commesse e, nello specifico, per l’attività di spaccio di stupefacenti esercitata presso gli immobili oggetto di sequestro e
confisca. Attività posta in essere in concorso con la moglie e la cognata. Tutti condannati per tali fatti.
Il proposto è stato ritenuto pericoloso “almeno dal 2003”
Avverso il decreto del Tribunale ha proposto appello l’attuale ricorrente.
La Corte territoriale ha confermato . e il provvedimento, a seguito del ricorso proposto dalla difesa, è stato annullato dalla Corte di cassazione quanto all’immobile primo, con specifico riferimento all’individuazione della data di costruzione dello stesso, ciò al fine di verificare se l’acquisizione del bene si inserisca o meno nel periodo di pericolosità già definito.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il proposto che, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge di legge e del diritto di difesa; omesso accertamento di correlazione temporale tra la condotta di vita di COGNOME NOME e la generazione di profitti in capo allo stesso impiegati per l’edificazione del manufatto confiscato nonché dell’esatta individuazione della data di realizzazione del bene; motivazione meramente apodittica e perciò apparente in relazione alla confermata confisca del fabbricato indicato in atti come “immobile 1”.
In data 7 settembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il AVV_NOTAIO NOME, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
In data 23 settembre 2023 è pervenuta in cancelleria la memoria con la quale l’AVV_NOTAIO, evidenziato che la Corte territoriale non avrebbe correttamente individuato il periodo di costruzione abusiva del manufatto e l’acquisizione dello stesso con riferimento all’effettivo periodo di pericolosità del ricorrente, insiste per l’accoglimento del ricorso e chiede l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
In un unico motivo, con argomenti ribaditi nella memoria depositata, la difesa deduce la violazione e del diritto di difesa in ordine all’accertamento della data di costruzione dell’immobile e della correlazione temporale tra questa e la pericolosità del proposto.
Le doglianze, articolate nei termini della violazione di legge ma che afferiscono la logicità e completezza della motivazione, non sono consentite e risultano manifestamente infondate.
1.1. Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione patrimoniali, ai sensi degli artt. 10 e 27 D.Lvo 159 del 2011, è ammesso solo per violazione di legge.
Il secondo comma dell’art. 27 cit., infatti, espressamente stabilisce che “per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall’articolo 10” che, a sua volta al comma terzo prevede che “avverso 11 decreto della corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell’interessato e del suo difensore….”.
In sede di legittimità, non è dunque deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279435; Sez. 6, Sentenza n. 21898 del 11/02/2014, COGNOME, Rv. 260613; Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, COGNOME, Rv. 237277; la limitazione del ricorso alla sola “violazione di legge” è stata tra l’altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole con sent. n. 321 del 2004).
1.2. Tanto premesso, le doglianze, pure formulate nei termini della violazione di legge ma che in realtà afferiscono alla logicità e alla completezza della motivazione, non sono consentite e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.2.1. La Corte territoriale, a seguito dell’annullamento disposto da questa Corte, era tenuta esclusivamente a individuare e motivare in merito all’anno di realizzazione dell’immobile indicato come “primo”.
In ordine a ogni altra questione, come anche al periodo di pericolosità, il procedimento si era concluso e una diversa valutazione sul punto era pertanto preclusa.
Nell’attuale fase, di conseguenza, ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen., possono essere dedotte esclusivamente le violazioni di 14 afferenti al giudizio relativo alla data di realizzazione dell’immobile.
1.2.2. Nel caso di specie il giudice di rinvio si è pronunciato nei termini richiesti e la motivazione che ha reso quanto alla data di realizzazione dell’immobile, fondata su di una coerente lettura degli elementi acquisiti (le informative della polizia giudiziaria, le riprese aeree e le immagini fotografiche),
risulta adeguata e coerente e non è, di conseguenza, né inesistente né apparente,
Sotto tale profilo, pertanto, le attuali censure, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e, comunque, atteso che la motivazione del provvedimento impugnato risulta completa e logica, sono manifestamente infondate.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 settembre 2022.