Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3593 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3593 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME NOME IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Relatore –
Sent. n. sez. 1605/2025 UP – 27/11/2025
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ARIENZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 26 febbraio 2025 la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa il 27 gennaio 2022 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato COGNOME NOME in relazione al reato di cui agli artt. 269 e 279 del d. lgs. n. 152/2006 perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena in relazione ai residui reati di cui agli art. 474 e 648 cod. pen.,
contestatigli in relazione all’abusiva detenzione e messa in vendita di materiali recanti il logo dei noti marchi di calzature Hogan e Baldanini contraffatti o alterati.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduceva violazione di legge in relazione alla disposta confisca dell’immobile sede dell’attività abusiva.
Assumeva al riguardo che il detto immobile era di proprietà dell’COGNOME solo parzialmente, essendo comproprietari anche i di lui fratelli, estranei ai reati contestati, e che la confisca non poteva pregiudicare i diritti dei terzi in buona fede.
Evidenziava che la Corte d’Appello aveva ritenuto che i diritti dei comproprietari dell’immobile non fossero opponibili poiché nessuna prova era stata fornita in relazione alla loro estraneità all’attività illecita e al fatto che i medesimi non fossero consapevoli che all’interno del detto immobile venisse esercitata tale attività.
Deduceva che con tale impostazione era stato indebitamente invertito l’onere della prova a carico dei terzi estranei, i quali non avevano neppure partecipato al procedimento penale conclusosi con la confisca dell’immobile.
La difesa individuava un ulteriore vizio del provvedimento impugnato nella totale omissione da parte della Corte di merito di una valutazione in ordine alla proporzionalità e alla eventuale eccessività della disposta confisca, evidenziando che il principio di proporzionalità della misura patrimoniale era stato più volte enunciato dalla Corte di legittimità e dalle Corti sovranazionali.
Assumeva infine che, nel caso di specie, la confisca era palesemente sproporzionata poiché riguardava un intero immobile a più piani e parzialmente locato ad uso abitativo, a fronte dell’esercizio di un’attività illecita avente carattere artigianale e comunque contenuta.
Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione degli artt. 62bis , 132 e 133 cod. pen. in relazione alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che la Corte territoriale aveva omesso di considerare diversi elementi
evidenziati dalla difesa, fra i quali il fatto che l’COGNOME aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena ed era totalmente incensurato, nonché il limitato disvalore penale della condotta.
Assumeva inoltre che la Corte d’Appello si era limitata a dichiarare ‘congrua’ la pena, senza fornire adeguata risposta alla richiesta subordinata, avanzata dalla difesa, avente ad oggetto il contenimento della pena nel minimo edittale.
In data 21 novembre 2025 la difesa depositava memoria difensiva con la quale ribadiva le argomentazioni già illustrate con il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo, nella parte in cui invoca ragioni tutte attinenti esclusivamente alle posizioni dei fratelli comproprietari dell’immobile confiscato ed estranei al reato contestato, ragioni rispetto alle quali soltanto questi ultimi, e non l’imputato e odierno ricorrente, potrebbero vantare un interesse ad impugnare il provvedimento di confisca, è inammissibile per carenza di interesse.
1.1. In particolare, la difesa del ricorrente deduce che non sarebbe onere dei comproprietari dell’immobile confiscato dimostrare la loro estraneità all’attività illecita e la loro inconsapevolezza rispetto al fatto che all’interno del detto immobile sia esercitata tale attività, ma che sarebbe onere dell’accusa fornire la prova della loro partecipazione all’attività illecita ovvero della loro consapevolezza dell’esercizio di una tale attività all’interno dell’immobile.
Trattasi -in tutta evidenza di argomentazione spesa nell’esclusivo interesse dei terzi comproprietari dell’immobile ed estranei al reato, ai quali soltanto compete sollevare una tale eccezione.
1.2. Fermo quanto precede, va ulteriormente osservato che, nella fattispecie, si è in presenza di un edificio in comproprietà, locato a terzi solo per alcune porzioni che risultano autonome e diverse rispetto a quella nella quale risulta essere stata esercitata l’attività delittuosa da parte di uno solo dei comproprietari, l’odierno ricorrente COGNOME NOME.
A fronte di tale situazione di fatto, e fermo il provvedimento di confisca obbligatoria degli immobili utilizzati per il deposito (o la produzione) di prodotti commerciali contraffatti, in quanto beni che sono serviti a commettere il reato
di commercio di prodotti con segni falsi (Sez. 2, n. 27961 del 22/06/2011, COGNOME, Rv. 250979-01; Sez. 5, n. 41040 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 26491101), in applicazione dei consolidati princìpi giurisprudenziali (cfr. Sez. 2 n. 23543 del 18/01/2019, COGNOME, Rv. 276751-01), va riaffermato il principio secondo cui i comproprietari dell’immobile, per adempiere all’onere previsto dall’art. 474bis , terzo comma, cod. pen., avrebbero dovuto dimostrare la loro estraneità al reato e inoltre di non avere potuto prevedere l’illecito impiego dell’immobile nella misura in cui il compossesso in qualità di comproprietari permetteva loro di prevederlo, e ancòra di aver adempiuto all’obbligo di vigilanza nella misura in cui la legge permetteva loro di vigilare sull’uso della cosa in quanto comproprietari e compossessori quantomeno della porzione dell’immobile all’interno della quale veniva esercitata l’attività delittuosa.
Un tale onere non risulta adempiuto, ciò che costituisce una ulteriore ragione per ritenere l’inammissibilità del motivo in trattazione.
È del pari inammissibile, in quanto manifestamente infondato, il secondo motivo.
2.1. La Corte d’Appello ha, invero, reso una motivazione che risulta immune da vizi in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, avendo effettuato congruo riferimento all’assenza di elementi favorevoli per l’imputato diversi dall’incensuratezza, elemento quest’ultimo che, per espressa previsione di legge (art. 62bis , terzo comma, cod. pen.) da solo non può essere posto a fondamento della concessione dell’invocato beneficio, e ancora ad elementi da valutarsi negativamente per l’COGNOME, quali la negativa personalità del medesimo come risultante dalla connotazione della condotta illecita, avente carattere di stabilità, e inoltre il dato oggettivo relativo al non trascurabile quantitativo di prodotti contraffatti detenuti dall’imputato, elementi questi ultimi che la Corte di merito ha considerato anche ai fini della dosimetria della pena.
Del resto, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, e condiviso da questo Collegio, quello secondo il quale, ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche
considerazioni mosse sul punto dall’interessato (v., ex multis , Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693-01).
2.2. Va poi evidenziato che l’indicazione in motivazione – con riferimento alla determinazione dell’entità della pena – degli elementi negativi ritenuti di dominante rilievo non rende necessario l’esame dettagliato degli ulteriori elementi rappresentati solo genericamente nel ricorso (Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252-01). E’ quindi sufficiente, in considerazione dell’entità della pena determinata nella sentenza impugnata, il richiamo, tra i criteri di valutazione previsti dall’art. 133 cod. pen., unicamente alla capacità a delinquere dell’imputato, desunta dai precedenti penali, e alla gravità dei fatti per le particolari modalità di commissione. Allorché la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l’obbligo motivazionale previsto dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 267949-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 258356-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197-01; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825-01; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, Rv. 245596-01; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, COGNOME, Rv. 241189-01; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, COGNOME, Rv. 237402-01). Infine, costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che in tal caso l’obbligo di motivazione del giudice si attenua ed è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283-01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464-01).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME