Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28455 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28455 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Reggio Calabria il 11/03/1967
avverso la sentenza emessa il 20 febbraio 2025 dalla Corte d’appello di Reggio Calabria
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che, accogliendo l’appello del Pubblico Ministero avverso la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 348 cod. pen., ha disposto la confisca della porzione dell’immobile di proprietà dell’imputato, sito a Reggio Calabria, INDIRIZZO, adibita a clinica per l’ abusivo esercizio della professione medico chirurgica e di tutte le dotazioni presenti al suo interno.
Con un unico motivo di ricorso deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione ai seguenti profili: a) mancanza della motivazione circa il
nesso di strumentalità tra il bene e la condotta illecita ascritta e in merito alla concreta pericolosità che la libera disponibilità del bene possa agevolare la commissione di nuovi reati della stessa indole; b) mancanza di motivazione in merito al medesimo nesso di strumentalità in relazione alle attrezzature mediche; c) mancata valutazione della proporzionalità della misura ablatoria stante la natura promiscua dell’immobile e la sua destinazione, in parte, ad abitazione privata.
Il Procuratore Generale, nel concludere per il rigetto del ricorso ha rilevato l’inammissibilità delle doglianze relative a lla confisca delle dotazioni presenti all’interno dell’immobile , trattandosi di un punto contenuto nella sentenza di primo grado non oggetto di impugnazione dell’odierno ricorrente.
Ha, invece, ritenuto infondata la doglianza relativa alla confisca dell’immobile, sottolineando che la Corte territoriale ha adeguatamente argome ntato in merito al rapporto di correlazione tra detto bene e l’attività illecita ivi svolta, tenendo conto della sua conformazione (in parte adibito a B&B, con autonomo ingresso, ed in parte adibito a clinica per i trapianti di capelli), e delle modalità della condotta, atteso che il ricorrente operava esclusivamente in tale immobile, seppure coadiuvato dai collaboratori, separatamente giudicati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
Va, innanzitutto, rigettata la doglianza relativa alla confisca delle attrezzature in quanto, come correttamente dedotto dal Procuratore Generale, attiene ad un punto della decisione di primo grado non devoluto alla cognizione del Giudice di appello.
1.1. È, invece fondata la doglianza relativa alla confisca dell’immobile.
Ai fini della confisca dell’immobile prevista all’art. 348, comma secondo, cod. pen. non è sufficiente che nello stesso sia esercitata l’attività illecita essendo invece necessaria la sussistenza di un nesso strumentale diretto ed esclusivo del bene con detta attività (Sez. 6, n. 19831 del 24/03/2022, Murano, Rv. 283266).
Va, infatti, considerato che l’art. 348, comma secondo, cod. pen. prevede “la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato” come effetto della condanna per tale titolo di reato. Si tratta, dunque, di un caso speciale di confisca obbligatoria, in deroga alla norma generale in tema di confisca facoltativa, contenuta nell’art. 240, comma 1, cod. pen.
Questa Corte, pronunciandosi proprio in relazione a siffatta misura ablatoria, ha condivisibilmente affermato che la natura, facoltativa o obbligatoria della confisca, non comporta un mero cambio di etichetta della misura ablativa,
ma involge l’analisi dei presupposti che la giustificano. Si è, infatti, affermato che, ai fini della confisca facoltativa , è sufficiente l’esame della sussistenza del nesso di strumentalità in concreto tra la cosa e il commesso reato, in ragione delle specifiche caratteristiche della prima e delle modalità e circostanze di commissione del secondo, senza che siano richiesti requisiti di indispensabilità volti a configurare un rapporto causale diretto ed immeditato tra la cosa e il reato, nonché, l’analisi della pericolosità sociale dell’imputato (cfr. Sez. 6, n. 19831 del 2022).
Con riferimento, invece, alla confisca obbligatoria delle cose che, in base alla disciplina generale dell’art. 240 cod. pen., sarebbero soggette esclusivamente alla confisca facoltativa, si è, invece, osservato che, in tali casi, la confisca assolve non solo alla funzione interdittiva e di prevenzione che è tipica della misura di sicurezza patrimoniale, ma anche ad una finalità punitiva (cfr. Sez. 6, n. 19831 del 2022). Si è, pertanto, affermato che, alla luce del tenore letterale dell ‘ art. 348, comma secondo, cod. pen., che fa riferimento alle ‘cose che servirono o furono destinate a commettere il reato’) , il criterio di individuazione e selezione dei beni suscettibili di confisca obbligatoria va individuato nel qualificato vincolo di pertinenzialità del bene con il reato, di per sé idoneo ad esprimerne il tasso di pericolosità. Sulla base di tale criterio, dunque, al fine di disporre la confisca dell’immobile in cui viene esercitata abusivamente la professione medica, (o altra per la quale sia chiesta una speciale abilitazione dello Stato) non è sufficiente il solo accertamento, sul quale si sono focalizzati i Giudici di merito nel caso in esame, che ivi sia stata svolta sistematicamente e abitualmente l’attività illecita, ma, al fine di evitare una indiscriminata compressione del diritto di proprietà e di uso del bene, è necessaria anche la verifica della sussistenza di un rapporto di correlazione indefettibile, intrinseco, essenziale, e non occasionale, con il reato, cioè indispensabile per l’attuazione della condotta illecita e tale da rivelare che detto bene è oggettivamente e specificamente predisposto per la commissione di futuri reati.
Nella specie, tale non può considerarsi ex se la porzione di immobile in cui veniva esercitata abusivamente la professione medica, non avendo la Corte di merito esaminato se, alla stregua sia delle modalità della condotta che della conformazione della porzione dell’immobile oggetto di confisca, tenuto, altresì, conto della diversa destinazione dell’altra porzione non confiscata, sussista o meno un rapporto di esclusiva correlazione con il reato, sintomatico della pericolosità del bene medesimo.
Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca di porzione dell’immobile
con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca di porzione dell’immobile con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 17 giugno 2025