Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45196 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45196 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SEREGNO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCEA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
lette le conclusioni del PG, GLYPH NOME cimmiNo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso il 12/12/2022, la Corte di appello di Brescia dichiarava inammissibile l’istanza ex art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, proposta nell’interesse di NOME COGNOME, finalizzata a ottenere la revoca della confisc beni immobili e mobili (precisamente due appartamenti con relative rimesse ubicati in Seregno, INDIRIZZO, un’automobile Mercedes, l’attivo di un conto corrente televisori e preziosi), oggetto dell’originario provvedimento ablatorio, emesso suoi confronti dal Tribunale di Monza, di cui al decreto emesso il 18/02/201 divenuto irrevocabile il 28/10/2014.
La Corte bresciana dava atto in premessa di essersi già occupata di precedente istanza di revocazione avanzata nell’interesse del COGNOME, fondata sull’eleme di novità costituito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011; detta precedente istanza era stata dichiarata inammissibile dalla Co territoriale, sul presupposto che la deduzione degli effetti della citata senten Giudice delle Leggi non potesse farsi rientrare nei casi di revocazione tassativame contemplati dall’art. 28 d. Igs. 159 del 2011; le Sezioni Unite della Suprema Corte Cassazione, intervenute proprio in detto procedimento, con sentenza 3513 del 16/12/2921, sancivano invece il principio di diritto per cui .
La Corte di appello di Brescia, nell’impugnata ordinanza, chiamata nuovamente ad occuparsi della vicenda, ha rilevato che, in assenza di un riferimento speci nel decreto impugnato alla categoria di pericolosità sociale ascritta al ricorren Tribunale avesse ritenuto la pericolosità sociale alla stregua della previsione d alla lettera b) del d.lgs. n. 159 del 2011, richiamando sul punto i pass motivazionali più significativi espressi nel provvedimento ablatorio.
Conseguentemente, essendo stata l’istanza di revocazione proposta fuori dei casi consentiti dall’art. 28 d. Igs. n. 159 del 2011, pur nell’interpretazione dalla Suprema Corte nel suo massimo consesso, dichiarava inammissibile l’istanza proposta.
Avverso l’indicato decreto della Corte di appello di Brescia ha proposto ricors per cassazione NOME COGNOME, per il tramite dell’AVV_NOTAIO
denunciando, quale unico motivo, l’erronea applicazione dell’art. 28, d.lgs. n. 159 2011 e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione della pericolosità di NOME COGNOME.
Contesta in sintesi il ricorrente la riconducibilità del COGNOME nell’ambito categoria di cui all’art. 1 lett. b) d. Igs. 159/2911′ in quanto dalla motivazio decreto di Monza, nelle stesse parti testualmente richiamate dalla Corte territori emerge come il medesimo fosse stato fatto rientrare nell’ambito di pericolosità socia generica di cui invece all’art. 1 lett. a) d. Igs. 159/2011, con conseguente neces annullamento dell’impugnato decreto monzese, stante l’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta cori la quale ha chiesto il rigett ricorso.
La difesa del ricorrente ha depositato memoria con la quale insiste nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che questa Corte di legittimità, nel suo più autorevole consesso, chiamate ad esaminare il ricorso avanzato da NOME COGNOME avverso il decreto emesso dalla Corte d’appello di Brescia in data 18/03/2(119 – che avev dichiarato inammissibile l’istanza di revocazione dellla confisca di cui al decreto Tribunale di Monza emesso il 18/02/2013 -, dichiarava inammissibile il ricorso osservando che <il ricorso è del tutto aspecifico, poiché in nessun modo deduce che la confisca in questione fosse stata disposta in via esclusiva con riferimento alla fi di pericolosità di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgis. n. 159 del 2011. Al contrario, in vari passaggi, il ricorso evoca il riferimento in via cumulativa alle figu pericolosità di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 cit., invocando espressamente (anche nella memoria successivamente depositata) la necessità di una valutazione della riconoscibilità della figura di cui alla lett. b) alla luce del triplice requisito delineato, con riguardo a detta figura, dalla pronuncia della Corte costituzionale; valutazio questa, la cui necessità resta invece esclusa alla luce delle conclusioni raggiunt
Successivamente alla citata pronuncia, il COGNOME ha nuovamente adito la Corte bresciana ex art. 28 d. Igs. n. 159 del 2011 relativamente al medesimo provvedimento del Tribunale di Monza, sul presupposto che il provvedimento
monzese avesse inquadrato il COGNOME nell'ambito di pericolosità sociale generi di cui all'art. 1 lett. a) d. Igs. 159/2011.
Ciò premesso, va innanzitutto evidenziato come, in considerazione della pronuncia sui medesimi fatti e presupposti di cui alla sentenza citata delle Sez Unite, fosse precluso al COGNOME avanzare una nuova istanza di revocazione fondat sul medesimo elemento di novità, costituito dalla sentenza della Corte Costituzional n. 24 del 2019.
In ogni caso, immune da censure risulta essere la decisione della Cort bresciana che, in assenza dell'indicazione specifica della categoria di pericolo attribuita al proposto, ha rilevato, dalla motivazione del decreto impugnato sussistenza degli elementi su cui si fonda la previsione di cui alla lettera b) del n. 159 del 2011, richiamando sul punto i passaggi motivazionali più significati espressi nel provvedimento ablatorio. In particolare, argomenta la Corte territori in seno al decreto monzese si era evidenziato come il proposto continuasse a non percepire costanti redditi da lavoro e come dovesse ritenersi che continuasse a vive proprio con i proventi delle attività illecite, alternati a temporanee attività lavo evidenziando l'emergente sproporzione tra il patrimonio reale ed i redditi dichiara tanto da far ritenere che lo stesso traesse i mezzi necessari per il pr sostentamento, per quello della sua famiglia, e per l'incremento del patrimonio, proventi illeciti. La Corte territoriale ha dunque concluso rilevando, in partico come la stabilita correlazione tra attività delinquenziali produttive di profitt tenore di vita e l'accumulo patrimoniale del proposto fosse tipica caratteristica d categoria di cui alla lettera b) del citato d.lgs., già presente nel decreto del Tr di Monza.
Come condivisibilrnente osservato dal Procuratore Generale in seno al suo motivato parere, il vizio di illogicità della motivazione dedotto – così come l'event carenza di riscontri alla ritenuta derivazione dei beni dalle attività illecite su degli accertamenti in atti – appare rivolto a sollecitare una diversa valutazio elementi sulla base non della sopraindicata prospettiva, ma della idoneità in s dimostrare, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il rapporto tra produzion di redditi illeciti ed incrementi patrimoniali, profilo che appare sottratto in tali al giudizio in sede di revocazione. Nel caso di specie, la Corte di appello ha rite che tale valutazione fosse già presente nel decreto del Tribunale che aveva fat riferimento proprio ad elementi qualificanti la pericolosità di cui alla lettera b potendo, pertanto, procedersi ad una nuova valutazione degli stessi, in particola sotto il profilo della logicità, a dimostrare l'assunto, diversamente potendosi tra tale operazione in un nuovo esame dei fatti e del loro significato, precluso in A fase.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'ari:. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento cli una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13/07/2023