Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26424 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26424 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Bologna il 5/10/1962
avverso l’ordinanza del 18/3/2025 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18/3/2025, la Corte di appello di Bologna rigettava l’istanza con la quale NOME COGNOME aveva chiesto la revoca della confisca di un fondo pensione del valore di circa 53mila euro allo stesso intestato, disposta con riguardo ad una sentenza di condanna divenuta irrevocabile.
Propone ricorso per cassazione il COGNOME deducendo – con unico motivo – l’erronea interpretazione dell’art. 545, commi 3, 4, 6, 7 e 8 cod. proc. civ. Riportata integralmente l’ordinanza impugnata, si evidenzia che la Procura generale presso la Corte di appello avrebbe dato per dimostrata la provenienza
della provvista confiscata, presente sul conto corrente come composta da ratei di pensione. Ne deriverebbe l’applicazione della norma indicata, ed in particolare del comma ottavo, in forza del quale le somme percepite a titolo di pensione, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, potrebbero esser pignorate o confiscate per importo eccedente il triplo dell’assegno sociale quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento. Ne deriverebbe, ancora, che, trattandosi di somme già percepite, queste potrebbero essere confiscate soltanto nella misura indicata dalla norma (anche ai sensi dei commi 3, 4 e 5), che, a seguito dei conteggi effettuati in ricorso, ammonterebbe alla somma di soli 107,18 euro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta infondato.
In primo luogo, occorre rilevare che l’atto in esame, dopo aver integralmente riportato l’ordinanza impugnata, si apre e si fonda su una affermazione di puro merito, secondo la quale “la Procura generale dà atto che è dimostrata la provenienza della provvista, presente su quel conto corrente da ratei di pensione.” La stessa affermazione di merito, tuttavia, non si ritrova nell’ordinanza impugnata (né, peraltro, nella requisitoria scritta del Procuratore generale di appello), dalla quale risulta invece che la confisca (seguente ad una condanna per reato tributario) ha avuto ad oggetto un “fondo pensione del controvalore di euro 53.033,60 euro presso Axa Mps Assicurazioni Vita s.p.a.” intestato al ricorrente.
Ebbene, muovendo da questa premessa in fatto, la Corte di appello di Bologna ha correttamente escluso l’operatività dell’art. 545, commi 3, 4, 6, 7, 8 e 9 cod. proc. civ. (in tema di crediti impignorabili) ed ha applicato un consolidato principio di diritto, che il ricorso non menziona né contesta, in forza del quale il sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca può avere ad oggetto le somme di danaro versate in favore di un fondo pensione in fase di accumulo, trattandosi di uno strumento finanziario che, pur avendo una finalità riconducibile al genus previdenziale, è assimilabile alle assicurazioni sulla vita – avuto riguardo sia alla formazione della provvista, alimentata da somme non immediatamente ricollegabili alla nozione di corrispettivo di rapporto lavorativo oggetto d accantonamento, che alla successiva fase di erogazione della prestazione periodica (Sez. 3, n. 13660 del 28/2/2020, Lucchesi, Rv. 279269). Ed invero, proprio la qualificazione attribuita a questi fondi di strumenti per la previdenza complementare induce ad escludere che, pur ritenuta la piena meritevolezza dell’interesse che sottende alla stipula di accordi di tale genere fra privato ed
assicuratore (meritevolezza, peraltro, indubbiamente attestata dalla specifica tipicità attribuita per via legislativa a tali forme contrattuali di previdenza e taluni privilegi ad esse connessi), essi vadano a integrare, arricchendolo e non costituendolo, quel nucleo essenziale di prestazioni che è soggetto a espressa garanzia di intangibilità sia sotto il profilo civile che sotto quello penale.
6.2. Ne consegue, pertanto, che – sia con riferimento alla primigenia fase di accumulo della provvista monetaria, sia con riferimento alla successiva fase di erogazione della periodica prestazione pecuniaria – gli strumenti finanziari riconducibili alla categoria dei “fondi pensione” costituiscono una categoria assimilabile alle assicurazioni sulla vita, così che le somme di danaro in essi confluite sono soggette alla ordinaria disciplina penalistica in materia di sequestro preventivo dei crediti finalizzato alla successiva confisca (in tal senso, ancora Sez. 3, n. 13660 del 2020, cit.).
Tanto premesso, si ribadisce che il ricorso in esame non si confronta affatto con questi argomenti, sviluppando calcoli monetari sul presupposto che la somma oggetto di confisca sia costituita esclusivamente da “ratei di pensione”, contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza impugnata.
8. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1° luglio 2025
Il Presidente