Confisca facoltativa: la Cassazione stabilisce i limiti per i beni sequestrati
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affrontato un tema di grande rilevanza pratica: i presupposti per la confisca facoltativa di beni sequestrati, come i telefoni cellulari, nell’ambito di un procedimento penale. Con la sentenza n. 44090/2024, la Suprema Corte ha annullato la confisca di alcuni smartphone, chiarendo che il giudice deve sempre motivare in modo specifico il legame funzionale tra il bene e il reato contestato. Approfondiamo i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Spoleto. Un imputato aveva concordato una pena di un anno di reclusione e 1.800 euro di multa per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio (previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90). Oltre all’applicazione della pena concordata, il giudice aveva disposto la confisca dei telefoni cellulari sequestrati all’imputato, ordinandone la vendita.
La difesa ha presentato ricorso in Cassazione non per contestare la pena, ma esclusivamente la misura della confisca. Secondo il ricorrente, il provvedimento era illegittimo perché il giudice non aveva fornito alcuna motivazione sul perché i telefoni fossero da considerarsi strumenti del reato. In particolare, si sottolineava che all’imputato era contestata la mera detenzione della sostanza e non erano stati identificati acquirenti né provati contatti telefonici finalizzati allo spaccio.
La Decisione della Cassazione sulla confisca facoltativa
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. In primo luogo, ha confermato che è possibile ricorrere contro una sentenza di patteggiamento quando l’impugnazione riguarda misure di sicurezza, come la confisca, che non hanno formato oggetto dell’accordo tra le parti. Questo principio, già affermato dalle Sezioni Unite, garantisce il diritto di difesa anche in un procedimento basato sull’accordo.
Nel merito, la Corte ha stabilito che la confisca disposta dal Tribunale era illegittima. I giudici supremi hanno evidenziato come il provvedimento impugnato mancasse completamente di motivazione riguardo al cosiddetto “nesso strumentale” tra i telefoni e il reato. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla parte sulla confisca, ordinando l’immediata restituzione dei cellulari all’avente diritto.
Le Motivazioni
La motivazione della sentenza si concentra sulla natura e sui requisiti della confisca facoltativa, disciplinata dall’art. 240, primo comma, del codice penale. A differenza della confisca obbligatoria, quella facoltativa richiede che il giudice accerti e dimostri l’esistenza di un legame specifico, non occasionale, tra il bene e il crimine commesso.
La Corte ha spiegato che non è sufficiente una relazione puramente casuale. Il bene deve possedere una “intrinseca, specifica e strutturale strumentalità” rispetto al reato. Nel caso di specie, il Tribunale non solo non ha spiegato le ragioni della confisca, ma non ha nemmeno considerato che il reato contestato era la semplice detenzione di droga. Mancando la prova di un’effettiva attività di spaccio tramite i cellulari, non era possibile presumere automaticamente il nesso strumentale.
L’assenza di motivazione sul punto ha reso l’ablazione dei beni arbitraria e, quindi, illegittima. La Corte ha sottolineato che il giudice ha il dovere di esplicitare le ragioni che lo portano a ritenere un bene funzionale alla commissione del reato, specialmente quando la legge gli conferisce un potere discrezionale.
Conclusioni
Questa sentenza riafferma un principio fondamentale dello stato di diritto: ogni provvedimento che incide sui diritti patrimoniali del cittadino deve essere adeguatamente motivato. La decisione chiarisce che la confisca facoltativa non può essere una conseguenza automatica del sequestro di un bene, ma deve basarsi su un accertamento rigoroso del suo effettivo utilizzo per la commissione del reato. Per i telefoni cellulari, ciò significa che l’accusa deve provare che siano stati concretamente usati per attività illecite, come contattare acquirenti o fornitori. In assenza di tale prova, il bene deve essere restituito al legittimo proprietario.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per contestare la confisca di un bene?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che il ricorso è ammissibile se riguarda misure di sicurezza personali o patrimoniali, come la confisca, che non hanno formato oggetto dell’accordo tra le parti.
Quando può essere disposta la confisca facoltativa di un bene, come un telefono cellulare?
La confisca facoltativa può essere disposta solo quando viene dimostrata l’esistenza di uno specifico, non occasionale e strutturale nesso strumentale tra il bene e il reato commesso. Una relazione meramente occasionale non è sufficiente.
Cosa succede se il giudice dispone la confisca facoltativa senza motivare il nesso tra il bene e il reato?
Se il giudice non fornisce alcuna motivazione che giustifichi il collegamento strumentale tra il bene e il reato, la confisca è illegittima. La sentenza può essere annullata in quella parte, con conseguente ordine di immediata restituzione del bene all’avente diritto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44090 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44090 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Albania il 10/10/2003
avverso la sentenza del 05/03/2024 del Tribunale di Spoleto letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Spoleto applicava all’imputato la pena concordata di 1 anno di reclusione e 1.800 euro di multa per il reato di cui all’art 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 90, disponendo contestualmente la confisca dei telefoni cellulari, dei quali ordinava la vendita.
Con l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 240 cod. pen. in relazione all’art. 444 cod. proc. pen. e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla confisca dei cellulari per non avere il giudice accertato l’esistenza dei presupposti per disporla né considerato che al ricorrent,
è contestata la mera detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio; che non sono stati identificati i destinatari della sostanza né accertato l’utilizzo de cellulari per i contatti con gli acquirenti. Trattandosi di confisca facoltativ doveva essere dimostrata la relazione strumentale tra bene e reato, nella specie mancante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che il ricorso, pur riguardando una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., non incontra i limiti previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., avendo questa Corte (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348) ammesso il ricorso per cassazione ex art. 606 cod. proc. pen. con riferimento alle misure di sicurezza sia personali che patrimoniali, che non hanno formato oggetto di accordo tra le parti, il ricorso è fondato.
Il giudice ha disposto la confisca dei cellulari sequestrati all’imputato all’atto del controllo senza rendere alcuna motivazione per giustificarne l’ablazione. Non solo non ha tenuto conto della contestazione di mera detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente, ma non ha in alcun modo dato conto dell’esistenza di un collegamento strumentale tra beni e reato, che legittimasse l’ablazione. La confisca facoltativa ai sensi dell’art. 240, primo comma, cod. pen. esige l’esistenza di uno specifico, non occasionale, nesso strumentale tra bene e reato; è, quindi, necessario che il bene oggetto di ablazione si caratterizzi per una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la “res” ed il reato.
Ma, come già detto, la sentenza impugnata non ha minimamente indicato il nesso strumentale nei termini appena precisati; peraltro, a fronte del reato contestato di mera detenzione, non vi è prova della sussistenza del collegamento strumentale tra beni e reato. Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con immediata restituzione dei telefoni cellulari all’avente diritto.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari in sequestro di cui ordina l’immediata restituzione all’avente diritto. Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 od. proc. pen.
Così deciso, 23 ottobre 2024
Il consigliere esténsore
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