Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34756 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34756 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
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avverso l’ordinanza del 24/03/2023 del TRIBUNALE di UDINE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 14 luglio 2023, il Tribunale di Udine ha respinto l’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dallo stesso Tribunale, quale giudice dell’esecuzione, in data 24/03/2023, che aveva respinto la richiesta di restituzione della patente già sequestrata al ricorrente nell’ambito di un procedimento poi conclusosi a suo carico con sentenza di non doversi procedere per prescrizione e che invece ne aveva disposto la confisca e la distruzione.
Con ricorso per Cassazione, il difensore di NOME COGNOME censura la decisione per violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e), cod. proc. pen in relazione all’inosservanza delle norme di cui agli artt. 262, 537, 675 cod. proc. pen. e 240, comma 2, cod. pen., nonchè degli artt. 666, 667, 125 cod. proc. pen.,
111 Cost. e 6 CEDU, e in relazione alla contraddittorietà e alla manifesta illogicità della motivazione.
Si lamenta che il giudice dell’esecuzione abbia disposto la confisca e la distruzione ritenendo la patente falsa in assenza di una richiesta del p.m. e senza tenere conto del fatto che il procedimento era stato instaurato solo per valutare la richiesta di restituzione dell’interessato.
Inoltre si censura la statuizione di confisca perché non si basa su un accertamento della falsità della patente di guida, visto che il giudizio si è concluso con il proscioglimento.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Il caso in esame ha ad oggetto la confisca in sede esecutiva di una patente italiana effettivamente rilasciata dall’autorità competente, ma sulla base di documenti falsi presentati dall’interessato.
L’ordinanza impugnata ha ritenuto che questa situazione imponesse la confisca obbligatoria della patente ex art. 240, comma 2, cod. pen. Il ricorso deduce che, per disporre la confisca obbligatoria, occorreva un accertamento di falsità del documento effettuato nel giudizio di cognizione, che nel caso in esame manca del tutto.
L’argomento è fondato, sia pure con le seguenti precisazioni.
La giurisprudenza di questa Corte ritiene che, nel caso in cui sia sottoposto a sequestro un documento materialmente genuino, rilasciato, però, sulla base di dichiarazioni o certificazioni false presentate dall’imputato, la cosa sia soggetta a confisca facoltativa, e non obbligatoria, in quanto il bene non può essere ritenuto intrinsecamente criminoso, costituendo, in realtà, più correttamente, il prodotto del reato (Sez. 5, Sentenza n. 47553 del 05/10/2023, P.M. in proc. Bannino, Rv. 285829: In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca della carta di circolazione e della targa di un’autovettura, rilasciate dai funzionari della motorizzazione civile indotti in errore da false dichiarazioni idonee a far apparire l’importazione intracomunitaria avvenuta direttamente dal terzo acquirente e non dalla società effettiva importatrice del veicolo, trova applicazione la disciplina della confisca facoltativa, vertendosi in tema di prodotto del reato e non di beni intrinsecamente pericolosi. Fattispecie in cui la società, al fine di sottrarsi a pagamento dell’Iva, aveva falsamente indicato quale diretto acquirente il terzo i
buona fede, non intenzionato alla rivendita e, dunque, non tenuto agli adempimenti fiscali).
Si tratta, infatti, di una tipologia di documenti che non è corretto ritenere intrinsecamente falsi, quanto, piuttosto, “fondati su presupposti fattuali e giuridici non veri” (Sez. 5, n. 37772 del 23/05/2023, P.M. in proc. Brochetta, n.m.).
La circostanza che nel caso in esame si sia in presenza di un bene assoggettabile in astratto a confisca facoltativa impediva in radice che il giudice dell’esecuzione ne potesse disporre la confisca, atteso che la giurisprudenza di questa Corte ritiene che la confisca possa essere disposta in sede esecutiva, nell’esercizio del potere previsto dall’art. 676 cod. proc. pen., soltanto quando obbligatoria (Sez. 1, Sentenza n. 27172 del 16/04/2013, Biosa, Rv. 256614; La confisca facoltativa può essere disposta solo dal giudice che pronuncia la condanna e non, quindi, in fase esecutiva; Sez. 1, Sentenza n. 17546 del 20/04/2012, NOME, Rv. 252888: il giudice dell’esecuzione può disporre la confisca solo qualora essa sia obbligatoria per legge. In applicazione del principio, la Corte ha annullato la confisca di una somma di denaro, ritenuta profitto del delitto previsto dall’art. 12 del d.lgs n. 286 del 1998, prevedendo tale ultima norma come obbligatoria la sola confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato).
La circostanza che l’ordinanza impugnata non potesse disporre la confisca della patente in esame non esaurisce, peraltro, i poteri del giudice dell’esecuzione sull’istanza di restituzione della stessa presentata dall’odierno ricorrente, e coltivata con l’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. che ha originato il provvedimento impugnato.
Infatti, come rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte, “ai fini della restituzione della cosa sequestrata e non confiscata, è necessaria la prova rigorosa di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile su di essa, non potendo ipotizzarsi, in questa materia, un “favor possessionis” che prescinda dal “jus possidendi” (Sez. U, Sentenza n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202268).
Come si spiega nella motivazione della pronuncia COGNOME, la soluzione “rappresenta la puntuale applicazione della disciplina posta dall’art.262, comma 1° cod. proc. pen., che, attraverso il testuale riferimento alla persona che “ne abbia diritto”, prescrive, ai fini della restituzione delle cose sequestrate e non confiscate, la prova rigorosa di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile”.
Nella giurisprudenza delle Sezioni semplici il principio di diritto è stato riaffermato più di recente con riferimento ad un caso di patente ottenuta per il tramite di un falso ideologico (Sez. 5, n. 26204 del 15/06/2022, NOME, n.m., fattispecie relativa all’attestazione di superamento di un esame di abilitazione, in realtà, mai svolto).
In definitiva, il giudice dell’esecuzione, pur non potendo disporre la confisca della patente, è tenuto in ogni caso, prima di disporne la restituzione, a valutare – anche, attraverso i poteri di cui all’art. 185 disp. att. cod. proc. pen., mediante il coinvolgimento dell’autorità amministrativa competente ad emettere i provvedimenti di ritiro o revoca della patente previsti dagli artt. 216 e 219 c.d.s. – se nella situazione personale di NOME sia possibile ritenere che egli abbia un “diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile” a conservare il possesso di tale patente.
Nell’ipotesi in cui dovesse concludere nel senso che egli non ha titolo per pretendere la restituzione della stessa, la legittimità o meno della confisca si riduce, come rilevato ancora dalle Sezioni Unite COGNOME, “ad una questione meramente teorica ed astratta, dalla cui soluzione, in un senso o nell’altro, non può comunque derivare alcun vantaggio concreto a favore di chi ha proposto l’impugnazione”, o, nel caso in esame, l’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. L’eliminazione del provvedimento impugnato non implica, infatti, né la caducazione né l’accoglimento dell’istanza di restituzione, ed impone, quindi, che sia data una risposta alla stessa dal giudice dell’esecuzione, secondo i principi di diritto evidenziati in questa sentenza.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Udine.
Così deciso il 26 giugno 2024.