Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45120 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45120 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Fermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 del GIP del Tribunale di Teramo letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla confisca.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale il GIP del Tribunale di Teramo ha applicato all’imputato la pena concordata in relazione al reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 90 e ha contestualmente ordinato la confisca e distruzione di quanto in sequestro.
Ne chiede l’annullamento per inosservanza ed erronea applicazione della legge nonché per mancanza di motivazione in relazione alla confisca di beni diversi dalla sostanza stupefacente.
Deduce che la confisca del cellulare e dell’autovettura in possesso dell’imputato al momento del controllo e dell’arresto è stata disposta senza motivazione e in violazione dell’art. 240 cod. pen., non trattandosi di beni
suscettibili di confisca obbligatoria, in mancanza del nesso di pertinenzialità o strumentalità con il reato e di adeguata motivazione della indispensabilità del vincolo ablatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che il ricorso, pur riguardando una sentenza ex rt. 444 cod. proc. pen., non incontra i limiti previsti dall’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., avendo questa Corte (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348) ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 606 cod. proc. pen. con riferimento alle misure di sicurezza, sia personali che patrimoniali, che non hanno formato oggetto di accordo tra le parti, il ricorso è fondato.
Deve, infatti, ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l’applicazione della confisca, essendo la stessa un’ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., come peraltro, già affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946).
Nel caso di specie, è di tutta evidenza l’assenza di motivazione in ordine alla confisca, essendosi il giudice limitato a disporla senza specificare né argomentare alcunché in ordine ai beni diversi dalle sostanze stupefacenti sequestrate, neppure indicati, non soggetti a confisca obbligatoria.
Pur non essendo esigibile un’ampia motivazione sul punto, dovendo l’obbligo di motivazione conformarsi alla natura della sentenza di patteggiamento, è, tuttavia, indispensabile che il giudice giustifichi l’ablazione definitiva del bene soggetto a confisca facoltativa, dando conto del nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato e, in forza di tale collegamento strumentale con l’attività illecita, della necessità di sottrarlo alla disponibilità dell’impu valutazione del tutto assente nel caso di specie sia in relazione al telefono cellulare che all’autovettura, utilizzata per il trasporto dello stupefacente.
Per le ragioni esposte la sentenza va annullata limitatamente alla confisca dei beni diversi dalle sostanze stupefacenti con rinvio al GIP del Tribunale di Teramo per nuova valutazione sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei beni diversi dagli stupefacenti con rinvio per nuova valutazione sul punto al GIP del Tribunale di Teramo.
Così deciso, 4 ottobre 2023 Il consigliere e5tensore COGNOME
ente