Confisca Facoltativa del Cellulare: La Cassazione Sottolinea l’Obbligo di Motivazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19629 del 2024, è tornata su un principio fondamentale del nostro ordinamento: l’obbligo del giudice di motivare i propri provvedimenti. Il caso specifico riguardava la confisca facoltativa di un telefono cellulare a seguito di un patteggiamento per spaccio di stupefacenti, una decisione annullata proprio per l’assenza di un’adeguata giustificazione.
Il Caso: Patteggiamento per Spaccio e Confisca del Telefono
La vicenda ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Genova. Un soggetto aveva concordato con il Pubblico Ministero una pena per il reato di cessione di una modica quantità di cocaina (0,5 grammi), un’ipotesi di reato minore prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti. Oltre alla pena detentiva e pecuniaria, il giudice aveva disposto la confisca del telefono cellulare che era stato sequestrato all’imputato.
Il Ricorso in Cassazione: Il Problema della Confisca Facoltativa non Motivata
La difesa ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, ma non per contestare la colpevolezza o la pena concordata. L’unico punto del ricorso riguardava proprio la confisca del cellulare. Secondo il difensore, il giudice di primo grado aveva ordinato la misura ablativa senza spiegare le ragioni giuridiche che la giustificassero. Si trattava, infatti, di una confisca facoltativa, non obbligatoria per legge, e come tale necessitava di una motivazione specifica sui presupposti che la rendevano necessaria.
La Decisione della Suprema Corte: La Motivazione è Sempre Necessaria
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando un principio di grande importanza. Anche nell’ambito di una sentenza di patteggiamento, che si basa su un accordo tra le parti, il giudice non può esimersi dal motivare le statuizioni che impone autonomamente, specialmente quando incidono sui diritti patrimoniali dell’imputato.
La Corte ha ricordato che le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito l’ammissibilità del ricorso per cassazione contro le sentenze di patteggiamento per vizi di motivazione relativi all’applicazione di misure di sicurezza, come la confisca. La questione non è se il giudice potesse confiscare il bene, ma se abbia spiegato perché lo ha fatto.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella natura della confisca applicata. La confisca di un bene, quando è facoltativa, richiede che il giudice dimostri la sussistenza di un legame di pertinenzialità tra l’oggetto e il reato, e soprattutto che valuti la pericolosità derivante dalla sua libera disponibilità. In altre parole, il giudice avrebbe dovuto spiegare perché lasciare il telefono all’imputato avrebbe potuto rappresentare un incentivo o uno strumento per commettere nuovi reati della stessa indole.
Nel caso di specie, la sentenza del Tribunale era completamente silente su questo punto. Non conteneva alcuna argomentazione sul perché quel cellulare specifico fosse pericoloso nelle mani del condannato. Questa omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittima la misura.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La pronuncia rafforza la garanzia del diritto di proprietà e il principio generale dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Per i giudici, ne deriva il chiaro monito di non poter applicare misure discrezionali in modo automatico, ma di dover sempre esplicitare il ragionamento logico-giuridico sottostante. Per gli imputati e i loro difensori, si tratta di una conferma della possibilità di contestare decisioni accessorie, come la confisca, anche quando si è raggiunto un accordo sulla pena principale. La sentenza è stata quindi annullata limitatamente a questo punto, con rinvio al Tribunale di Genova per un nuovo esame che dovrà, questa volta, essere adeguatamente motivato.
È possibile confiscare un cellulare in caso di patteggiamento per spaccio?
Sì, è possibile, ma se si tratta di una confisca facoltativa, come in questo caso, il giudice ha l’obbligo di motivare specificamente la sua decisione, spiegando perché la disponibilità del telefono da parte del condannato potrebbe essere un incentivo a commettere nuovi reati.
Cosa significa “confisca facoltativa”?
Significa che la legge non impone al giudice di confiscare un bene, ma gli conferisce il potere di farlo a sua discrezione. Per esercitare tale potere, il giudice deve valutare le circostanze del caso concreto e fornire una spiegazione logica e giuridica delle ragioni che lo portano a ritenere necessaria la confisca.
Perché la Cassazione ha annullato la confisca in questo caso?
La Cassazione ha annullato la confisca perché la sentenza del Tribunale era totalmente priva di motivazione su quel punto. Il giudice si era limitato a disporre la confisca del cellulare senza argomentare in alcun modo sulla sua pericolosità o sul rischio che potesse essere utilizzato per commettere altri reati.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 19629 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19629 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE (CUI 05H5H66) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 del TRIBUNALE di GENOVA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Genova in data 19.12.2023 ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a Trawally Sainey la pena concordata con il P.M. in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione alla cessione di grammi 0,5 di sostanza stupefacente del tipo cocaina; per quanto in questa sede rileva, ha disposto la confisca del cellulare in sequestro.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite difensore, lamentando violazione di legge in ordine alla confisca del cellulare, statuizione non motivata quanto ai presupposti di legge.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del telefono cellulare.
Si deve premettere che la questione «se l’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge n. 103, del 2017, osti all’ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena con la quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all’applicazione di misura di sicurezza, personale o patrimoniale», rimessa con ordinanza della Sez. 6, n. 17770 del 16/01/2019, è stata decisa dalle Sezioni Unite della S.C., le quali, con sentenza n. 21368 del 26/09/2019 (dep. 17/07/2020), hanno ritenuto ammissibile, anche in caso di applicazione di pena su richiesta, il ricorso per cassazione con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali.
Ciò posto, prende atto il Collegio che la sentenza impugnata riconosce sussistere il reato di cessione di stupefacenti del tipo cocaina, di cui all’art. 7 comma 5, d.P.R. 309/90, e che la parte della motivazione che fa riferimento al provvedimento ablativo del telefono cellulare, pur trattandosi di confisca facoltativa, nulla argomenta al riguardo; per contro, è pacifico che, anche con la sentenza di patteggiamento, il giudice che disponga la confisca facoltativa delle cose sequestrate deve motivare sulla circostanza che la libera disponibilità del bene possa costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa (cfr. Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010, Rv. 248454 – 01).
La sentenza impugnata va, dunque, annullata limitatamente alla disposta confisca del telefono cellulare in sequestro, con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del telefono cellulare e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Genova. Così deciso il 9 aprile 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Presidente