Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37678 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37678 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/06/2025
SENTENZA
sul ricorso presentato da: COGNOME NOME, nato a COGNOME il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Crotone del 08/10/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Procuratore generale, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; lette le memorie a firma dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che, riportandosi ai m di ricorso, ha insistito per il suo accoglimento;
PREMESSO IN FATTO
Con sentenza pronunciata in data 08/10/2024, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Crotone ha condannato COGNOME NOME alla pena di euro 1.600,00 di ammenda in relazione alla violazione di cui all’articolo 20 d. Igs. 136del 2006, così riqualificata l’originaria imp di cui all’articolo 435 cod. pen..
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, affidandolo a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, violazione di norme processual e vizio di motivazione.
Il giudice, dopo il deposito della sentenza, ha disposto la correzione di errore materiale ex 130 cod. proc. pen., disponendo confisca e distruzione delle bombole in sequestro, senza addurre motivazione alcuna.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione: trattandosi d confisca facoltativa e non obbligatoria, peraltro preceduta da mero sequestro probatorio e non preventivo, occorre specifica motivazione in punto di periculum, invece assente.
2.3. Con il terzo motivo lamenta mancata applicazione dell’articolo 131-bis cod. pen., di cui pur si era fatta richiesta.
2.4. Con il quarto motivo lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pure espressamente richieste.
In data 4 giugno 2025 l’AVV_NOTAIO, per l’imputato, depositava memoria scritta in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto ai soli primi due motivi.
1.11 procedimento di correzione dell’errore materiale può infatti emendare il provvedimento, per integrazione, soltanto con elementi che necessariamente ne dovevano far parte, con esclusione di qualsiasi modifica che introduca elementi estranei alla ratio decidendi e che comporti l’esercizio di un potere discrezionale (Sez. 3, Ord. n. 3936 del 05/12/2013, dep. 2014, Mari, Rv. 258924 01; Sez. 1, n. 30483 del 06/05/2010, COGNOME, Rv. 248316 – 01); non può quindi farsi ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale da parte del giudice dell’esecuzione quando s realizzi un’indebita integrazione del dispositivo della sentenza di merito, che si risolve i modifica rilevante, essenziale e significativamente innovativa del contenuto della decisione (Sez 1, n. 42897 del 25/09/2013, COGNOME, Rv. 257158 – 01).
Con specifico riferimento alla statuizione di confisca, si è ritenuto che la procedura di correzi degli errori materiali è applicabile nel caso in cui la sentenza abbia omesso statuizi obbligatorie per legge e di natura accessoria, come, esemplificativamente, nel caso in cui l sentenza abbia omesso di disporre la confisca obbligatoria per equivalente ai sensi dell’art. 322 ter o dell’articolo 452-quaterdecies cod. pen. (Sez. 3, n. 39081 del 17/05/2017, De Giudice, Rv. 270793 – 01; Sez. 3, n. 16714 del 12/03/2024, Annunziata, Rv. 286197 – 01).
Non è questo il caso all’attenzione del Collegio, in cui il giudice ha inserito, con la procedu correzione, un autonomo capo di sentenza, contenente una statuizione della quale non vi è
traccia in motivazione, per cui va escluso che la mancata previsione della confisca nel dispositiv possa essere attribuita ad un mero refuso.
Né, d’altro canto, il decreto legislativo 139 del 2006 prevede, in relazione alla contravvenzio di cui all’articolo 20 contestata, alcuna ipotesi di confisca obbligatoria, che consentirebb emendare il dispositivo mancante.
Il motivo è, perciò, fondato.
Anche il secondo motivo è, per le medesime motivazioni, fondato, non essendo possibile disporre una confisca facoltativa ai sensi dell’articolo 240, primo comma, cod. pen., con procedura di cui all’articolo 130 cod. proc. pen., e in ogni caso in assenza di motivazione. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio del capo di sentenza relativo alla confisca.
4. Infondati sono, invece, il terzo e quarto motivo.
Quanto, in particolare, al denegato riconoscimento della causa di non punibilità per particolar tenuità del fatto, si ribadisce che la valutazione relativa deve essere parametrata alle circostan di fatto in cui si è verificata la violazione.
Nella elaborazione giurisprudenziale della causa di non punibilità per particolare tenuità del fa (rectius della offesa) si è affermato che l’esiguità del disvalore – a fronte di fatto che integ fattispecie tipica – è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla con al danno, alla colpevolezza (v. Sez. U n.13681 del 25.2.2016, Tushaj rv 266595).
Il riferimento testuale alle «modalità della condotta», come è stato precisato da Sez. U 2016 Tushaj, ricomprende anche l’analisi dell’elemento soggettivo del reato, il che consente d valorizzare anche le condizioni soggettive che hanno determinato, sul piano psicologico, la commissione del reato.
Inoltre, nei reati di mera condotta (dunque di pericolo) la applicazione della disposizione di all’art. 131-bis cod.pen. è sempre possibile e la valutazione in ordine all’offesa al bene giuri protetto deve avvenire al momento della condotta secondo un giudizio prognostico “ex ante” (v. Sez. III n.23184 del 23.06.2020, rv 280158).
Nel caso che ne occupa la rilevanza e offensività della condotta, ai fini di cui all’art.13 cod.pen. – va parametrata alle circostanze di fatto in cui si è verificata la violazione «incidenza» della condotta contestata, quantomeno in prospettiva, sulla regolarità ed efficienza della condotta tenuta (secondo il giudizio prognostico prima richiamato).
E la ‘relativa valutazione è stata svolta, implicitamente, laddove è stato rilevato che le 72 bomb di cui alla contestazione erano posizionate sul marciapiede antistante l’attività, nei pressi abitazioni private, in centro abitato e poste su pubblica via comunale, di tal chè anche la pe base della comminata ammenda, fissata in euro 2.400, misura prossima al massimo edittale previsto («da 258 a 2.582 euro»), è chiaramente indicativa della ritenuta gravità del fat (principio variamente reiteratamente affermato da questa Corte, da ultimo, con riferimento a
reato in tema di stupefacenti, da Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 Ud. (dep. 08/02/2023 ) Rv. 284096 – 01, secondo cui «Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. (Fattispecie in cu giudice di appello, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen., aveva posto in rilievo la consist quantità e la buona qualità della droga detenuta, la zona in cui la condotta era avvenuta, l mancanza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti generiche e la sussistenza di precedenti penali dell’imputato ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena)»; cfr. anche, Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022 Ud. (dep. 15/07/2022 ) Rv. 283420 – 01).
5. Il quarto motivo è, del pari, infondato.
Questa Corte ritiene (v. Sez. 3, n. 37844 del 15/06/2023, Grifasi, n,m.) che l’obbligo motivazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze atipiche non sussiste tanto se la richiesta manca, quanto in caso di richiesta generica che non alleghi gli specifici indicatori di possibile attenuazione della pena (sulla necessità della specificità della richiesta, v. anche S 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172; Sez. 1, n. 5917 del 12/03/1990, COGNOME, Rv. 184129; Sez. 2, n. 2344 del 13/07/1987, Tricarico, Rv. 177678).
La presunzione di non meritevolezza, in ultima analisi, non impone al giudice di spiegare le ragioni della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in mancanza di (9 -richiesta dell’imputato o in caso di richiesta generica (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, 275440; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Rv. 266460).
Nel caso in esame, dal riepilogo delle conclusioni delle parti contenuto hella sentenza e non contestato dal ricorrente, emerge che lo stesso avesse richiesto esclusivamente l’applicazione dei «benefici di legge», tra cui non si debbono ritenere incluse le circostanze attenuan generiche, le quali hanno natura di circostanza in senso tecnico, come evidenziato dalla possibilità di essere utilizzate nel giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen..
Ciò, a maggior ragione, dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezz dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01).
6. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla confisca disposta con la procedura di cui all’articolo 130 cod. proc. pen..
Il ricorso va infine rigettato in relazione alle questioni poste con riferimento al man riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del fatto e delle circostanze attenua generiche.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso, in Roma, il 23 giugno 2025.