Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6271 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6271 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il 17/04/1963
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME
PASSAFIUME
che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 13.7.2022 il Tribunale di Messina ha applicato a NOME COGNOME in ordine ai delitti di cui agli artt. 256 d.lgs n. 152/2006 (capo A); artt.. 81 cod. pen. e 44 lett b. D.P.R. n. 380/01 (capo B); artt. 93 e 94 DPR n. 380/2001 (capo C); artt. 624 e 625 cod. pen (capo D); art. 544 ter cod. pen (capo E) la pena concordata e ha disposto, al di là dell’accordo delle parti, la confisca di due aree in relazione ai reati di cui capi A) e E) e di due manufatti in relazione al reato di cui al capo E).
La Corte di Cassazione, su ricorso dell’imputato, in data 21.12.2022, ha annullato detta sentenza limitatamente alla disposta confisca, rilevando l’assenza di motivazione sul punto, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina.
Il Tribunale di Messina, con sentenza del 17.10.2023, decidendo in sede di rinvio, in parziale riforma della precedente sentenza di applicazione della pena, ha revocato la confisca delle due aree di cui ai verbali di sequestro del 12.4.2012 disponendone il dissequestro e la restituzione all’avente diritto e ha confermato la confisca dei due manufatti di cui al medesimo verbale.
La Corte di Appello, su impugnazione dell’imputato, con sentenza del 24 ottobre 2024, ha confermato la statuizione della confisca.
Avverso tale ultima sentenza, ha proposto ricorso l’imputato, per mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata non GLYPH si sarebbe soffermata, come necessario, sulle specifiche doglianze formulate con l’atto di impugnazione con cui si era evidenziato come nel patto fossero rientrate anche le questioni inerenti la confisca. Dai rilievi fotografici emerge- osserva il difensore- la vetustà degl immobili che non potevano essere stati costruiti abusivamente dall’imputato, il quale peraltro non poteva neanche aver posto in essere la fattispecie di cui all’arti 544 ter cod. pen. non essendo stato sequestrato animale alcuno.
Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. In disparte dall’abnormità della sentenza impugnata (emessa dalla Corte di Appello a seguito di impugnazione di sentenza di patteggiamento non appellabile per espressa previsione di cui agli artt. 448, comma 2, e 593 cod. proc. pen., ma solo ricorribile per cassazione, e, dunque, espressione di esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge: in tal senso Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, COGNOME, Rv. 283552 e prima ancora Sez. U n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590), non rilevabile di ufficio da questa Corte in quanto non correlata al thenna decidendum devoluto (Sez. 3, n. 34683 del 14/09/2021, COGNOME, Rv. 282159 – 02; Sez. 4, n. 1488 del 13/05/1998, dep. 30/07/1998, p.m. in c. Cidello), il motivo, con cui si censura GLYPH il merito della motivazione, è meramente reiterativo della stessa doglianza già formulata, in assenza di confronto con GLYPH l’iter argonnentativo adottato.
A fronte della doglianza per cui i reati per i quali è stata applicata la pena non prevedevano la confisca obbligatoria, i giudici, invero, hanno ricordato che il G.I.P. aveva disposto la confisca facoltativa dei locali adibiti a stalla in ragio del nesso di strumentalità con il reato di maltrattamento di animali e hanno ribadito la sussistenza di tale nesso, avendo COGNOME detenuto animali di varie specie nei due manufatti abusivamente realizzati e non idonei, “in quanto tali da non garantire buone condizioni di stabulazione, igiene, pulizia e salute con particolare riferimento all’areazione degli ambienti” e avendo, in tal modo, sottoposto detti animali a condizioni non sopportabili per le loro caratteristiche etologiche.
La Corte, inoltre, ha anche rilevato che il mantenimento nella disponibilità dell’imputato delle due strutture abusive, poste in luogo appartato, avrebbe favorito la commissione di altri reati ed ha, dunque, motivato anche in ordine alla sussistenza in concreto del nesso di strumentalità fra il bene ablato e il reato commesso, in conformità di quanto prescritto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023, COGNOME, Rv. 285062 – 01; Sez. 3, n. 30133 del 15/06/2017, S., Rv. 270324 – 01).
La Corte, infine, ha escluso la legittimazione dell’appellante a dedurre la appartenenza a terzi degli immobili interessati dalla confisca, in coerenza con il principio, dettato dall’art. 568 comma 4 cod. proc. pen, per cui per proporre impugnazione è necessario avervi interesse, inteso, nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità, come misura della utilità pratica derivante dalla impugnazione, sussistente ogni qualvolta dal raffronto fra la decisione oggetto di gravame e quella che potrebbe essere emessa, se il gravame fosse accolto, emerge per l’impugnante una situazione di vantaggio meritevole di tutela
giuridica (in tal senso Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv.202269, secondo cui la facoltà di attivare i procedimenti di gravame è «subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell’impugnante e l’eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso», e più di recente Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, COGNOME, Rv. 275953).
Il motivo di ricorso, di contro, nell’ affermare che la confisca sarebbe stata esclusa dal patto, non tiene conto che l’annullamento da parte della Corte di Cassazione era avvenuto in quanto la statuizione relativa alla confisca, non esclusa nell’originario accordo, non era stata motivata. A tal fine si deve ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che è ricorribile per cassazione, per vizio di motivazione, la sentenza di patteggiamento che disponga una misura di sicurezza, ove questa, come nel caso in esame, non abbia formato oggetto di pattuizione tra le parti (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep.17/07/2020, Savin, Rv. 279348).
Inoltre il motivo si limita a reiterare GLYPH le stesse censure già dedotte, richiamando l’appartenenza a terzi dei manufatti e, in maniera apodittica, la carenza di motivazione in relazione al nesso strumentale fra i beni ed il reato, non contrapponendo al percorso argomentativo su indicato alcuna valida ragione in fatto o in diritto.
4.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Deciso il 14 gennaio 2025.
Il Cons GLYPH
e est.
CANCELLEIVA GLYPH