Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 14814 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 14814 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il 17/11/2000
avverso la sentenza del 09/12/2024 del GIP TRIBUNALE di Foggia
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del cellulare e del denaro in sequestro.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia, con sentenza del 9 dicembre 2024, ha applicato all’imputato NOME la pena di anni due di reclusione ed euro 2.000 di multa per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, ultimo periodo, del d.P.R. 309/9 disponendo altresì la confisca e distruzione del telefono cellulare nonché la confisca del denaro (euro 1.245,00) sequestrati all’imputato nel corso della perquisizione domiciliare.
Avverso detta sentenza, l’imputato, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per i seguenti motivi.
2.1 Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., per erronea applicazione dell’art. 240 cod.pen. in relazione alla confisc del telefono cellulare, oltre che il vizio di motivazione.
Il ricorrente lamenta il difetto di prova circa la strumentalità del telefono rispetto al r contestato e l’assenza di motivazione sul punto.
Osserva che, secondo costante giurisprudenza, anche a seguito dell’accertamento della responsabilità dell’imputato per detenzione di stupefacente per uso non esclusivamente personale, deve essere disposta la restituzione dei beni che non presentino profili di intrinseca pericolosità e di necessaria pertìnenzialità rispetto alla commissione di future ed analoghe condotte delittuose.
Nel caso specifico, non sarebbe emersa la prova dell’utilizzazione del telefono ai fini della commissione del reato di detenzione di stupefacente, difettando in modo assoluto il nesso di pertinenzialità tra l’apparecchio e il delitto contestato.
Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la confisca facoltativa e art. 240 comma 1 c.p. è legittima solo quando risulti dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale che riveli la probabilità del ripetersi di un’attività punibile. Il ricorrente evidenzia inoltre l’asse indagini sul contenuto del telefono e sul traffico telefonico che potessero dimostrare un asservimento strumentale non occasionale al reato contestato.
2.2 Con il secondo motivo, censura, sempre per violazione di legge e vizio motivazionale, la decisione in relazione alla confisca del danaro.
Rileva che, nell’ipotesi di condanna solo per detenzione illecita di stupefacente, solo quando non si tratti di ipotesi di “lieve entità” di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 com 5, è applicabile la confisca di cui all’art. 240-bis c.p., in forza del rinvio ad esso operato D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85-bis, non essendo applicabili né l’art. 240 c.p. né la disposizione specifica in materia di stupefacenti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7-bis.
Il ricorrente lamenta inoltre la contraddittorietà della motivazione, rilevando du disposizioni diametralmente opposte nella sentenza impugnata.
Da un lato, a pag. 5 della sentenza, il giudice avrebbe argomentato in modo preciso, valorizzando la non ricorrenza del requisito della sproporzione rispetto alle capacità economiche dell’imputato in ragione dell’entità della somma (euro 1.245,00), coerentemente non disponendo la confisca del denaro sequestrato.
Dall’altro, ha disposto la confisca della stessa somma di danaro sequestrata all’imputato, ai sensi degli art. 85 bis D.P.R. 309/90 (cosi come modificato dal decreto legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159) e 240 bis c.p., non avendone lo stesso dimostrato la provenienza; somma che – alla luce dello stato di disoccupazione ammesso dallo stesso imputato in sede di udienza di convalida dell’arresto e degli accertamenti fiscali eseguiti dalla Guardia di Finanza di Foggia (cfr. annotazione del 10.07.2024) – appare sproporzionata rispetto alle sue capacità economiche.
Oltre alla suddetta contraddizione, le argomentazioni del giudice non avrebbero dato alcun rilievo alla circostanza che il denaro sequestrato fosse stato rinvenuto all’interno dell’abitazio nella quale il COGNOME conviveva con la signora NOME COGNOME, presente all’interno dell’abitazione e, secondo gli stessi operanti, di fatto domiciliata al INDIRIZZO. Il ricorrente lame che da nessun atto d’indagine sarebbe stato possibile escludere che il denaro fosse riferibile alla signora COGNOME anziché all’imputato, e che sul punto il giudice non avrebbe fornito alcuna motivazione. Inoltre,
Per tali motivi, il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del cellulare e del denaro in sequestro.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per entrambi i motivi dedotti.
4.1 Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’illegittimità della confisca del telef cellulare per violazione dell’art. 240 c.p. e per carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di un nesso di strumentalità tra il bene e il reato contestato.
La censura è fondata.
Sul punto, va richiamato il principio di diritto in base al quale in tema di patteggiamento l’estensione dell’applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134 del 2003, a tut ipotesi previste dall’art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisc obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritien attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati (Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, COGNOME, Rv. 258275; resa in fattispecie, nella quale la Corte riteneva inadeguata ed insufficiente la motivazione con cui i giudici disponevano la confisca di un computer limitandosi ad affermare che trattavasi di bene di pertinenza del reato).
Pertanto, il giudice non può motivare, con formula astratta, il provvedimento che ne dispone l’applicazione in relazione al bene utilizzato per commettere un reato con la sola
indicazione della finalità di prevenire la commissione di altri reati, ma è tenuto a argomentare, in concreto, la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità fra il bene ablato e il reato commesso, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo nel compimento dell’illecito, sia le modalità di realizzazione dello stesso (Sez. 3, n. 33432 del 03/07/202 COGNOME, Rv. 285062); il tutto richiamando il principio generale in forza del quale, in tema d confisca facoltativa ai sensi dell’art. 240, comma primo, cod. pen., non è sufficiente motivare il provvedimento che la dispone affermando che il bene è servito per commettere il reato, alla luce della natura cautelare della stessa che tende a prevenire la commissione di nuovi reati (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324).
Nel caso di specie il giudice del merito ha giustificato la confisca (facoltativa) del telefo cellulare ‘in quanto strumenti adoperati per la commissione del reato’; con argomentazione evidentemente apodittica.
Non risulta, infatti, che sia stata valorizzata alcuna circostanza relativa al contenuto de telefono o al traffico telefonico tale da dimostrare un asservimento strumentale al reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
Pertanto, in assenza di elementi che dimostrino che il telefono cellulare sequestrato sia stato effettivamente utilizzato per la commissione del reato contestato all’imputato e che sussista un concreto pericolo che lo stesso possa essere impiegato per la commissione di futuri reati della stessa specie, la confisca del dispositivo si rivela illegittima.
Né può ritenersi che un telefono cellulare, per le sue caratteristiche intrinseche, costituisca uno strumento necessariamente asservito all’attività di detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti, potendo lo stesso essere impiegato per molteplici finalità del tutto lecite.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata riguardo alla statuizione sulla confisca del telefono cellulare.
4.2 Fondato è pure il secondo motivo afferente alla confisca del denaro.
Deve preliminarmente rilevarsi che, nel caso di specie, la sentenza di patteggiamento è stata emessa il 31/01/2024, in data successiva alla modifica introdotta all’art. 85-bis, d.P.R. ottobre 1990, n. 309 dall’art. 4, comma 3-bis del dl. 15 settembre 2023, n. 123 (legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159), che ha incluso la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 tra i delitti presupposto della confisca “per sproporzione”ex art. 240bis cod. pen., la quale, pertanto, troverebbe in ipotesi applicazione.
Ciò in quanto, ai fini della individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado (cfr. Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, NOME COGNOME NOME COGNOME Rv. 286103; Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, COGNOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE), Rv. 285602).
Tanto premesso, va riaffermato che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, contestato all’imputato, il denaro rinvenuto nella sua disponibilità può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all’art. 240-bis co pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. 309/90(Sez. 4, n. 2013
del 19/04/2022, NOME COGNOME Rv. 283248), non essendo consentita, con riguardo a tale reato, la confisca del denaro né ai sensi dell’art. 240 cod. pen., né ai sensi dell’art. 73, comma
7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, n sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione
per cui è affermata la responsabilità.
Ne consegue che, in relazione al reato di (sola) detenzione di sostanza stupefacente, di cui all’anzidetto art. 73, può procedersi alla confisca del denaro, trovato in possesso dell’imputato,
anche quando si tratti di ipotesi di «lieve entità», di cui al comma 5 del citato articolo ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall’art. 240-bis cod. p
ovvero si tratti di denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non possa giustificar provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la
disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito.
Nel caso di specie, la motivazione a sostegno della disposta confisca è palesemente contraddittoria.
Infatti, al terzo capoverso di pagina 5, il giudice di merito afferma che la somma di danaro non può considerarsi “sproporzionata” rispetto alle capacità economiche del prevenuto e che non può escludersi che la stessa sia frutto di una lecita accumulazione patrimoniale, anche alla luce degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di finanza di Foggia (annotazione del 10.07.2024).
Subito dopo, al quarto capoverso, ritiene invece che la stessa somma di danaro sia sproporzionata.
Dalla decisione non emergono elementi per risolvere tale insanabile contrasto.
ravvisabile il vizio della motivazione perplessa, che ricorre allorquando due o più alternative prospettate dallo stesso giudicante in relazione al fatto oggetto del giudizio non siano al fine risolte, sicché persistano incertezze sulla soluzione accolta, restando indecifrabil le ragioni del suo convincimento (Sez. 3, sent. n. 39678 del 24 aprile 2018 – Rv. 273816 – 01) È
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alle statuizioni sulla confisca del telefono cellulare e del denar sequestrati, con rinvio al GIP del Tribunale di Foggia, diversa persona fisica, per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del telefono e della somma di denaro, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al fribunale di fggia, in diversa persona fisica.
Così deciso il 27/03/2025.