Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15314 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 15314 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 10/09/1992
avverso la sentenza del 26/11/2024 del TRIBUNALE di MONZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 26/11/2024, il Tribunale di Monza, su con :orde richiesta delle parti, ha applicato a COGNOME NOME la pena di anni tre di reclusione ed iuro 16.000 multa per i reati di cui agli artt. 73, co. 1, d.P.R. n. 309/1990 e 337 c.p., rel detenzione di gr. 146,7 di sostanza stupefacente tipo cocaina, suddivisa in 217 involucri, e resistenza a pubblico ufficiale.
Avverso la predetta sentenza, l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia . , ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: violazione dell’art. 606, co 1, lett. a e) c.p.p. per inosservanza e mancanza di motivazione sottesa all’applicazion del dispost previsto dall’art. 240 c.p. in relazione all’art. 445 c.p.p.
Ad avviso della difesa, la confisca dei telefoni cellulari disposta dal Tribunal troverebbe giustificazione nella cornice normativa applicabile, in quanto, ai sen ;i dell’a c.p., la confisca facoltativa può essere disposta dal giudice solo quando sia dimc strato il di asservimento tra il bene e il reato. Secondo la difesa, mancherebbe nel case di specie un motivazione adeguata sul legame strumentale tra i telefoni sequestrati e l’attivit2: delittuo
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione posta all’attenzione di questa Corte attiene esclusivamente dia legittimi della confisca dei telefoni cellulari, disposta dal Tribunale di Monza con la senten2a impugnat
In tema di confisca facoltativa, questa Corte ha costantemente affE: rmato che provvedimento ablativo, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti sensi dell’art. 444 c.p.p., deve essere sorretto da idonea e specifica motivazionE in ordine sussistenza del rapporto di pertinenzialità tra i beni confiscati e il reato.
Come opportunamente evidenziato dal ricorrente, la confisca facoltativ i è legitti soltanto quando risulti compiutamente dimostrata la relazione di asservimento tr la “cosa” e reato, nel senso che la prima deve essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, bensì da uno stretto nesso strumentale, che rilevi effettivamente la probab del ripetersi di un’attività punibile.
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito che, in seguito 111e modific operate dalla legge n. 134/2003, anche in caso di “patteggiamento”, il giudice è tenuto motivare le ragioni per cui dispone la misura ablativa, quando questa al bia caratt facoltativo.
Nel caso in esame, la sentenza impugnata risulta carente sotto il profilo mo:ivazionale, quanto il giudice di primo grado ha disposto la confisca dei telefoni celi’. lari c motivazione apodittica e generica, limitandosi ad enunciare che “deve essere disposta la confisca e distruzione ex art. 240 c.p. dello stupefacente in sequestro e dei ci ue telef giudiziale sequestro, essendo gli stessi riconducibili all’attività delittuosa po ;ta i
dall’imputato”, senza illustrare quale fosse in concreto il collegamento fun2 i dispositivi e l’attività di spaccio.
Tale carenza motivazionale assume rilievo anche nel contesto di un procedimi ?nto de con patteggiamento. Infatti, seppure in tale rito sia consentita una motivazione )iù
questa non può comunque risolversi in una mera clausola di stile, priva di rif wim peculiarità del caso concreto.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata non contiene
,
alcun riferimentc a elementi fattuali specifici da cui desumere che i telefoni sequestrati fossero effettivamente u
l’attività di spaccio. Non vi è menzione di messaggi, chiamate o altri dati ricavati c a e correlati all’attività illecita, né risulta che sia stata compiuta un’analisi del
volta a evidenziare la sussistenza del denunciato collegamento funzionale.
2.Alla luce di tali principi, il difetto di motivazione rilevato nella sentenza i relazione alla confisca dei telefoni cellulari impone, entro i limiti precisati, l’
senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e di!: truzi telefoni cellulari in sequestro di cui dispone la restituzione all’avente diritto.
Così deciso il 25 marzo 2025 Il consigliere estensore COGNOME ,Presidente