Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 473 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 473 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Albania il 30/01/2003
avverso la sentenza del 03/05/2023 del Tribunale di Venezia lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATI -0
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Venezia applicava all’imputato NOME COGNOME la pena, sull’accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di 12,5 grammi di cocaina), disponendo la confisca dello stupefacente e dei telefonini in sequestro, in quanto “utilizzati per la commissione del reato”.
Li/
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e assenza di motivazione in relazione all’art. 240 cod. pen. e al punto della confisca dei telefoni cellulari.
Il Tribunale ha necessariamente fatto riferimento alla confisca facoltativa di cui all’art. 240 cod. pen. in considerazione del titolo di reato, offrendo tuttavia una motivazione generica, ambigua, insufficiente ed errata, non potendosi considerare i telefoni in questione “strumento” del reato di detenzione della cocaina né tantomeno profitto o prodotto dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2. Va rilevato come la misura di sicurezza patrimoniale prevista dall’art. 240 cod. pen. – la cui applicabilità è fatta espressamente salva anche in caso di patteggiamento dal comma 1 dell’art. 445 cod. proc. pen. – presuppone (avendo esclusivo riguardo alle ipotesi che interessano ai fini della soluzione del caso di specie) che si tratti di un bene utilizzato per commettere il reato ovvero di una cosa che ne costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ai fi dell’adozione del provvedimento ablativo è dunque necessario provare la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l’illecito, in termini di strumentalità ovvero di derivazione (prodotto, profitto o prezzo).
Quanto alla ravvisata strumentalità dei telefoni cellulari, la confisca facoltativa ai sensi dell’art. 240, primo comma, cod. pen. esige l’esistenza di uno specifico, non occasionale e strutturale, nesso strumentale tra bene e reato. È necessario, quindi, che il bene oggetto di ablazione si caratterizzi per una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la “res” ed il reato.
Ebbene, non solo la sentenza impugnata non ha chiarito il nesso strumentale nei termini sopra indicati, ma, stante la ipotesi di reato c:ontestata (la sola detenzione dello stupefacente), manca la possibilità stessa della configurabilità del nesso stesso.
Motivo per cui la sentenza va annullata senza rinvio con conseguente ordine di restituzione dei telefoni cellulari.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei cellulari in sequestro di cui dispone la restituzione all’avente diritto. Così deciso il 09/11/2023.