Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37120 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37120 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/03/2024 del GIP TRIBUNALE di PAVIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento senza
rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento, adottato in data 8 marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari di Pavia, con il quale, su istanza di dissequestro dell’autoarticolato targato TARGA_VEICOLO intestato alla società RAGIONE_SOCIALE completo di semirimorchio targato TARGA_VEICOLO, ha disposto il sequestro e la confisca del mezzo in quanto utilizzato per commettere il reato.
Il ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 205 e 236 cod. pen. in relazione all’art. 606 lett. b), c), e) cod proc. pen. In particolare, il ricorrente evidenzia che in data 16/03/2023 i Carabinieri della compagnia di Stradella, a seguito di perquisizione personale e locale, hanno proceduto al sequestro probatorio dell’autoarticolato completo di semirimorchio; sequestro convalidato dal pubblico ministero con decreto del 17 marzo 2023. In data 19/12/2023 è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti del ricorrente e in quel contesto il giudicante ha disposto unicamente la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro; tale sentenza non è divenuta irrevocabile in quanto la difesa la ha impugnata con ricorso per cassazione per motivi inerenti alla pena. La difesa aveva presentato il 6/03/2024 istanza di dissequestro dell’autoarticolato, ma il giudice ha disposto con provvedimento fuori udienza distinto dalla sentenza la confisca del mezzo, adottando un provvedimento abnorme, atteso che non è possibile integrare a posteriori il contenuto decisorio della sentenza di merito. Le misure di sicurezza, si assume, devono essere disposte con la stessa sentenza di condanna, come confermato dal combinato disposto degli artt. 205 e 236 cod. pen. nonché dal tenore dell’art. 579 cod. proc. pen., essendo previsto solo in fase di esecuzione che il giudice possa decidere in ordine alla confisca dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato è vergato a penna in calce all’istanza di dissequestro dell’autoarticolato, previa acquisizione del parere del pubblico ministero, e reca la data del 8 marzo 2024; costituisce, dunque, un provvedimento autonomo dalla sentenza di applicazione della pena, pronunciata il 19 dicembre 2023 e divenuta irrevocabile il 3 aprile 2024 a seguito di ordinanza di inammissibilità n.25310/2024 emessa dalla Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Il provvedimento, inerente a veicolo già sottoposto a sequestro probatorio, prevede il sequestro e la contestuale confisca di un bene sul quale in sede di emissione della sentenza di patteggiamento il giudice della cognizione non si è pronunciato. Si tratta di confisca facoltativa ai sensi dell’art. 24 comma 1, cod. pen., in base al quale «Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto».
Secondo l’indirizzo interpretativo che il Collegio ritiene condivisibile, è abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione disponga la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, in quanto all’omessa pronuncia di tale provvedimento è possibile porre rimedio solo con l’impugnazione o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall’ art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l’ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria (Sez. 6, n. 25602 del 27/05/2020, COGNOME, Rv. 279572 01; Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018, COGNOME, Rv. 274578; Sez. 5, n. 26481del 04/05/2015, COGNOME, Rv. 264004; Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2004, COGNOME, Rv. 261886).
Ove si volesse accedere all’indirizzo che ammette il procedimento di correzione di errore materiale, peraltro non seguito nel caso in esame, tale procedimento potrebbe al più riguardare l’omissione in sentenza di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato (Sez. 3, n. 16714 del 12/03/2024, Annunziata, Rv. 286197 – 01); ma, nel caso di specie, il provvedimento concerne un’ipotesi di confisca facoltativa che non costituisce espressione di un potere riconosciuto al giudice della cognizione dall’ordinamento.
L’abnormità del provvedimento con riguardo alla disposta confisca, unico profilo sul quale è stato proposto ricorso, lo rende impugnabile con ricorso per cassazione (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, COGNOME, Rv. 243590 – 01); la
fondatezza del ricorso impone l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione, ritenuta abnorme, con la quale è stata disposta la confisca dell’autoarticolato e del semirimorchio in sequestro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla confisca dell’autoarticolato completo di semirimorchio, statuizione che elimina.
Così deciso in data 11 settembre 2024
Il GLYPH sigliere estensore
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