Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36549 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36549 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’Il aprile 2024, la Corte di appello di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di confisca del corpo del reato emesso dalla stessa Corte il 5 dicembre 2023 e avente ad oggetto «quanto indicato nel verbale 20.10.2010».
Si tratta del compendio oggetto di sequestro nel contesto del procedimento penale definito con sentenza della Corte di appello di Genova del 28 febbraio 2022, irrevocabile il 25 maggio 2023.
Con l’opposizione era stata contestata l’ascrivibilità dei beni all’attività criminosa di COGNOME ritenuto responsabile del delitto di associazione per delinquere preordinata alla commissione di truffe e furti.
Lo stesso COGNOME era stato destinatario di misura di prevenzione personale e patrimoniale in quanto soggetto ritenuto autore di truffe e furti in abitazione con vasta organizzazione di mezzi.
Quanto in sequestro è stato ritenuto strumentale alla commissione dei reati per i quali il ricorrente è stato condannato.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con il quale ha eccepito violazione di legge e vizi di motivazione.
Ha evidenziato come il provvedimento avverso il quale era stata proposta opposizione aveva disposto la confisca sulla base della considerazione che una parte dei beni in sequestro non avesse più alcuna utilità, a tal punto che l’interessato non ne aveva mai chiesto la restituzione: per questo motivo poteva essere confiscata.
Altra parte dei beni conservava qualche valore ma doveva ritenersi ascrivibile all’attività criminosa e doveva essere, quindi, parimenti confiscata.
Tale distinzione doveva considerarsi arbitraria.
A fronte della motivata opposizione, la Corte di appello ha comunque risposto con un provvedimento contraddittorio e solo genericamente motivato.
Peraltro, al momento dell’emissione del provvedimento impugnato, era spirato il termine per l’applicazione della misura di prevenzione.
In applicazione analogica dei principi espressi dalla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione, non poteva essere emesso il provvedimento ablatorio stante la liceità della provenienza dei beni oggetto di sequestro, tenuto conto del confronto tra il dato temporale di commissione dei reati e dell’epoca di
acquisto dei predetti beni.
Nel caso di specie, la Corte di appello si è limitata a rilevare la mancanza di idonea giustificazione del possesso dei beni sequestrati in ragione della loro strumentalità alla commissione dei reati, senza alcuna adeguata motivazione.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Si verte in materia di confisca disposta ex art. 240, comma primo, cod. pen. avendo avuto ad oggetto il provvedimento ablatorio beni qualificabili come corpo del reato essendo gli stessi ascrivibili all’attività criminosa del condannato avendo con la stessa un vincolo di strumentalità.
Sul punto, questa Corte ha affermato il principio per cui «in tema di confisca facoltativa ex art. 240, comma primo, cod. pen., il giudice non può motivare, con formula astratta, il provvedimento che ne dispone l’applicazione in relazione al bene utilizzato per commettere un reato con la sola indicazione della finalità di prevenire la commissione di altri reati, ma è tenuto ad argomentare, in concreto, la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità fra il bene ablato e il reato commesso, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo nel compimento dell’illecito, sia le modalità di realizzazione dello stesso» (Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023, COGNOME, Rv. 285062).
Rileva, inoltre, l’ulteriore principio in base al quale «ai fini dell’applicazion della confisca facoltativa di cui all’art. 240, comma primo, cod. pen., è necessario l’accertamento di un nesso di strumentalità in concreto tra la cosa ed il commesso reato, in ragione delle specifiche caratteristiche della prima e delle modalità e circostanze di commissione del secondo, senza che siano richiesti requisiti di “indispensabilità”, volti a configurare un rapporto causale diretto ed immediato tra l’una e l’altro, tale per cui la prima debba apparire come indispensabile per l’esecuzione del secondo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l’ablazione di un motociclo, di proprietà di uno dei partecipi ad una rapina, impiegato per commettere la stessa, rilevando che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato sul concreto pericolo che lo stesso potesse essere usato in futuro per compiere fatti analoghi). (Conf. anche n. 2158 del 1993)» (Sez. 2′ n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280991)
In termini sintetici, il giudice dell’esecuzione, provvedendo in sede di opposizione al decreto di confisca, ha osservato il predetto principio indicando il titolo di reato per il quale il ricorrente ha riportato condanna, la natura dei beni oggetto del vincolo, il nesso di strumentalità degli stessi rispetto alle fattispecie di reato per le quali COGNOME ha riportato condanna.
Il riferimento compiuto nel provvedimento impugnato all’applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti del ricorrente è stato funzionale a lumeggiare il quadro personologico dello stesso e a fornire un ulteriore elemento di supporto al provvedimento ablatorio.
A fronte di tale impianto motivazionale, appare privo di rilievo il ragionamento svolto in esordio del ricorso in esame in punto di contenuto motivazionale del decreto originario di confisca e della distinzione tra i beni oggetto di provvedimento ablatorio in esso contenuta.
Tale distinzione non è stata operata dal giudice dell’esecuzione nel provvedimento impugnato e, pertanto, esula dai temi suscettibili di essere sottoposti all’esame di questa Corte.
Nella sostanza, peraltro, il ricorso si pone in termini puramente avversativi rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato limitandosi a denunciarne la motivazione «generica e contraddittoria».
Inconferente, inoltre, il riferimento contenuto nella parte finale del provvedimento alla giurisprudenza di questa Corte in materia di misure di prevenzione essendo, evidentemente, non estendibili alla materia della confisca ex art. 240 cod. pen. i principi espressi in punto di pericolosità sociale del proposto e di correlazione temporale tra le acquisizioni patrimoniali del proposto e la manifestazione della pericolosità contrariamente a quanto sembra, peraltro in termini del tutto aspecifici, presupporre il ricorrente.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/06/2024