Confisca facoltativa: quando cellulari e denaro sono legati allo spaccio
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40702/2024, è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale nel contrasto ai reati di droga: la confisca facoltativa di beni utilizzati per commettere il reato o che ne costituiscono il profitto. La decisione offre importanti chiarimenti sui criteri che il giudice deve seguire per motivare un provvedimento di questo tipo, specialmente quando riguarda strumenti di uso comune come telefoni cellulari e somme di denaro.
I Fatti del Caso: Ricorso contro la Confisca
Il caso trae origine dal ricorso presentato dal difensore di un uomo condannato, a seguito di patteggiamento, per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. La difesa contestava la decisione del Giudice per le indagini preliminari (GIP) di Como di confiscare alcuni telefoni cellulari, una scheda SIM e una somma di denaro.
Secondo il ricorrente, non vi era prova sufficiente che il denaro fosse riconducibile all’attività di spaccio e che costituisse interamente il profitto dell’attività illecita. Inoltre, per quanto riguarda i cellulari e la SIM, la motivazione del GIP sarebbe stata illogica, in quanto non dimostrava che questi fossero uno “strumento essenziale ed ineliminabile” per la commissione dei reati.
La Decisione della Corte e il Principio della Confisca Facoltativa
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso infondato, rigettandolo integralmente. I giudici hanno colto l’occasione per ribadire i principi fondamentali che governano la confisca facoltativa ai sensi dell’art. 240 del codice penale.
A differenza della confisca obbligatoria, quella facoltativa richiede che il giudice di merito fornisca una motivazione specifica sulla circostanza che il bene in questione sia servito a commettere il reato o ne rappresenti il prodotto o il profitto. Se questa valutazione è corretta e logicamente motivata, non può essere messa in discussione in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha analizzato separatamente le doglianze relative ai telefoni e al denaro, ritenendo in entrambi i casi che la motivazione del GIP fosse adeguata e priva di vizi logici.
La Confisca dei Telefoni Cellulari: Strumento Essenziale del Reato
Per la Cassazione, il giudice di merito ha correttamente affermato che i telefoni cellulari costituivano «uno strumento essenziale ed ineliminabile per il realizzarsi degli incontri finalizzati alle cessioni dello stupefacente». Inoltre, è stato sottolineato il rischio che gli stessi potessero «essere utilizzati per porre in essere nuove transazioni illecite». Questa motivazione è stata giudicata sufficiente a giustificare la confisca, in quanto stabilisce un nesso diretto e funzionale tra i dispositivi e l’attività di spaccio.
La Confisca del Denaro come Diretto Provento
Anche riguardo alla confisca del denaro, la motivazione è stata ritenuta inattaccabile. Il GIP aveva basato la sua decisione direttamente sul capo di imputazione, il quale specificava che dall’attività illecita l’imputato aveva ricavato «il provento di € 1969,70 e Fr. Ch. 200». Tale importo corrispondeva esattamente alla somma confiscata. La Corte ha quindi ritenuto che il giudice avesse logicamente collegato il denaro all’attività criminosa, qualificandolo come profitto diretto del reato.
Conclusioni: L’Importanza della Motivazione del Giudice di Merito
Questa sentenza riafferma un principio consolidato: nell’ambito della confisca facoltativa, la valutazione del giudice di merito sul nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato è centrale. Se tale valutazione è supportata da una motivazione logica, coerente e non manifestamente errata, come nel caso di specie, essa diventa insindacabile in Cassazione. La decisione evidenzia come anche elementi formali, come le specifiche contestazioni nel capo di imputazione, possano costituire un solido fondamento per giustificare un provvedimento ablativo così incisivo.
Quando il giudice può disporre la confisca facoltativa di un bene?
Il giudice può disporla quando il bene è servito a commettere il reato oppure ne rappresenta il prodotto o il profitto. È necessario che il giudice motivi in modo specifico e logico questo collegamento tra il bene e il reato.
Come deve essere motivata la confisca di telefoni cellulari in un caso di spaccio?
La motivazione deve dimostrare che i telefoni hanno costituito uno strumento essenziale per realizzare l’attività criminale, come ad esempio per organizzare gli incontri per la cessione della droga. È rilevante anche il pericolo che possano essere usati per commettere futuri reati dello stesso tipo.
È sufficiente che il capo di imputazione indichi una somma come provento del reato per giustificarne la confisca?
Sì, secondo questa sentenza, se il capo di imputazione specifica che una determinata somma di denaro è il provento dell’attività illecita e tale somma corrisponde a quella sequestrata, questa costituisce una base motivazionale sufficiente per il giudice per disporne la confisca.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40702 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40702 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2024 del GIP TRIBUNALE di COMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, nella persona del Sostituto NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza, resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como per i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (capo A) e di resistenza a pubblico ufficiale (capo B). Lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’applicazione della confisca di cui all’art. 240 cod. pen., sostenendo che, con riferimento al denaro, non sarebbe affatto dimostrato che questo sia riconducibile all’attività di spaccio e che costituisca tutto profitto dell’attività illecita e non sia invece relativo a diversa attività; e che, rispetto ai telefoni cellulari e alla sim card, la motivazione apparirebbe priva di qualsiasi logicità sostanziale, non emergendo dagli atti che questi siano stati “strumento essenziale ed inelirninabile” per la commissione dei reati di spaccio.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Giova premettere che, trattandosi nel caso di specie di confisca facoltativa, devono applicarsi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di merito deve motivare sulla circostanza che il bene, oggetto di confisca, sia cosa che servì o fu destinata a commettere il reato ovvero ne rappresenti il prodotto o il profitto (art. 240 cod. pen.) e questa valutazione, se correttamente e logicamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010, COGNOME, Rv. 248454.) Nella vicenda in esame, il Giudice di merito ha affermato come appaia del tutto evidente che i telefoni cellulari abbiano costituito «uno strumento essenziale ed ineliminabile per il realizzarsi degli incontri finalizzati alle cessioni dello stupefacente» e «possano ulteriormente essere utilizzati per porre in essere nuove transazioni illecite». Quanto alla confisca del denaro, la motivazione della sentenza impugnata si è basata sul capo A) di imputazione ove si esplicita che, dall’illecita attività di cessione delle sostanze stupefacenti, l’imputato ha ricavato «il provento di € 1969,70 e Fr. Ch. 200», importo corrispondente alla somma confiscata.
GLYPH Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 11 giugno 2024
Il Presidente1 1 ì p·