Confisca ex art. 85-bis: Ricorso Inammissibile se non Centra il Punto
Nel labirinto delle norme procedurali, la specificità dei motivi di ricorso è un faro che guida verso una decisione di merito. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: un ricorso è destinato all’inammissibilità se le sue argomentazioni non si confrontano direttamente con la reale motivazione della decisione impugnata. Il caso in esame riguarda una confisca ex art. 85-bis del Testo Unico Stupefacenti, e ci insegna l’importanza di un’analisi legale mirata.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare che, nell’ambito di un procedimento per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, disponeva la confisca di una somma di denaro. L’imputato, ritenendo ingiusta tale misura, proponeva ricorso per Cassazione. La sua difesa si basava su un unico, apparentemente solido, motivo: la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente motivato il cosiddetto ‘nesso pertinenziale’, ovvero il collegamento diretto tra il denaro sequestrato e l’attività illecita di spaccio.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità e Condanna alle Spese
La Suprema Corte, tuttavia, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. Gli Ermellini hanno osservato che il ricorrente aveva costruito la sua intera argomentazione su un presupposto errato. L’impugnazione, infatti, non teneva minimamente conto del fondamento giuridico su cui il GUP aveva basato la sua decisione.
Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Specificità della Confisca ex art. 85-bis
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella distinzione tra la confisca ordinaria e quella speciale prevista dalla legge. Il ricorso dell’imputato era ‘generico’ e ‘non si misurava’ con la motivazione del provvedimento, perché ignorava un dettaglio cruciale: la confisca non era stata disposta in via generale, ma ai sensi della specifica norma dell’art. 85-bis del D.P.R. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti).
Questa norma introduce una forma di confisca particolare, spesso definita ‘allargata’ o per sproporzione, che ha presupposti e meccanismi probatori differenti rispetto alla confisca ordinaria. Essa permette di aggredire i patrimoni di cui il condannato non può giustificare la legittima provenienza, quando vi sia una sproporzione con il suo reddito e si presuma che siano frutto di attività illecite. Pertanto, la discussione sul ‘nesso pertinenziale’ diretto tra quella somma di denaro e quel singolo episodio di spaccio era del tutto fuori luogo, poiché la legge in questo caso richiede una valutazione più ampia sulla provenienza del patrimonio dell’imputato. Il ricorso, omettendo qualsiasi riferimento a tale disposizione e ai suoi specifici criteri applicativi, si è rivelato sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza di un’Impugnazione Mirata
Questa ordinanza è un monito per ogni operatore del diritto. Evidenzia che un’impugnazione efficace non può limitarsi a sollevare principi generali, ma deve scendere nel dettaglio della decisione che contesta, analizzandone il fondamento giuridico e smontandone, se possibile, le specifiche argomentazioni. Ignorare la norma applicata dal giudice di grado inferiore equivale a sparare a salve: un’azione inefficace che comporta solo un’ulteriore condanna, quella alle spese e alla sanzione pecuniaria per l’inammissibilità.
Perché il ricorso contro la confisca è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava la specifica base legale della decisione, ovvero l’art. 85-bis del D.P.R. 309/1990, ma si limitava a criticare genericamente la mancata motivazione sul nesso pertinenziale, un argomento non rilevante per quella specifica tipologia di confisca.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Qual era il fondamento giuridico specifico della confisca nel caso esaminato?
La confisca del denaro era stata disposta ai sensi dell’articolo 85-bis del D.P.R. n. 309 del 1990 (Testo Unico Stupefacenti), una norma che prevede una forma speciale di confisca per i reati legati alla droga.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4751 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4751 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VELLETRI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata disposta la confisca del denaro per il delitto di detenzione a fini di spaccio di stupefacen per mancata motivazione in ordine al nesso pertinenziale;
ritenuto il ricorso inammissibile perché non si misura con la motivazione che dà atto come la confisca fosse stata disposta ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, disposizioni sulla quale il ricorso omette qualsiasi riferimento.
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2025