Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44572 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44572 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Gelatina il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Lecce il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/03/2023 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
lette le conclusioni COGNOME‘AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento COGNOME‘ordinanza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16/03/2023, il Tribunale di Lecce rigettava le richieste di riesame che erano state presentate, ai sensi COGNOME‘art. 324 cod. proc. pen., da NOME COGNOME e da NOME COGNOME avverso il decreto del 15/02/2023 con il quale il G.i.p. del Tribunale di Lecce aveva disposto il sequestro preventivo, ai sensi del combinato disposto COGNOME‘art. 321 cod. proc. pen. e COGNOME‘art. 240-bis cod. pen., finalizzato alla confisca di due appartamenti, intestati uno a NOME COGNOME (quello ubicato in Lecce, INDIRIZZO e uno NOME COGNOME (quello ubicato in
INDIRIZZO) ma ritenuti in realtà riconducibili ad NOME COGNOME indagato per i reati di partecipazione a un’associazione mafiosa e usura.
Avverso l’indicata ordinanza del 16/03/2023 del Tribunale di Lecce, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, per il tramite COGNOMEo stesso difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il ricorso di NOME COGNOME è affidato a quattro motivi.
In ordine a tale ricorso, è pervenuto atto di rinuncia, a firma del difensore di AVV_NOTAIO, munito di procura speciale allegata all’atto di rinuncia, motivato dalla sopravvenuta carenza di interesse per avere il G.u.p. del Tribunale di Lecce, con sentenza del 12/05/2023, disposto la restituzione agli aventi diritto COGNOME‘appartamento già sottoposto al sequestro preventivo.
Anche il ricorso di NOME COGNOME è affidato a quattro motivi.
4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione COGNOME‘art. 240-bis cod. pen., per avere il Tribunale di Lecce dato conto di un elemento, quello COGNOMEa sussistenza del fumus commissi delicti dei reati-spia COGNOMEa confisca “estesa”, «del tutto neutro ai fini COGNOMEa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti i provvedimento di sequestro preventivo, atteso che, da uri lato, il Sig. NOME COGNOME, in qualità di terzo interessato, non avrebbe potuto fornire alcuna allegazione difensiva utile nell’ottica del fumus commissi delicti dei reati contestati all’imputato NOME COGNOME, dall’altro, l’ormai instaurata fase di giudizio nelle for del rito abbreviato renderebbe del tutto superflua ed ultronea ogni argomentazione relativa all’in sé COGNOMEe condotte contestate».
4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in rellazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione COGNOME‘art. 240-bis cod. pen. e la mancanza COGNOMEa motivazione in ordine alla ritenuta riconducibilità ad NOME COGNOME COGNOME‘appartamento ubicato in SurboINDIRIZZO.
Il ricorrente lamenta in particolare che il Tribunale di Lecce: a) nell’affermare che «l’intendimento era di far acquistare formalmente l’appartamento alla COGNOME , in qualità di prestanome del COGNOME», non si sarebbe adeguatamente confrontato con la tesi difensiva secondo cui, da un lato, il fatto che il COGNOME avesse provveduto a fornire a NOME COGNOME il denaro da versare alla promittente venditrice NOME COGNOME si giustificava in quanto, poiché tra il COGNOME e la COGNOME vi era una relazione sentimentale, il COGNOME intendeva che la titolarità COGNOME‘appartamento fosse COGNOMEa COGNOME e che l’immobile divenisse la dimora familiare e, dall’altro lato, venuta meno la menzionata relazione sentimentale, non potendo la COGNOME procedere all’acquisto, il COGNOME aveva individuato un nuovo acquirente – appunto, il COGNOME – avendo interesse a
conservare la possibilità di abitare nell’appartamento quale locatario; b) avrebbe «omesso di verificare la condotta asseritarnente simulatoria del contratto di locazione» COGNOME‘appartamento tra il COGNOME (quale locatore) e il COGNOME (quale locatario), «argomentando sul presupposto che l’aver continuato a vivere nell’appartamento in virtù del predetto contratto fosse sufficiente a rendere il COGNOME il proprietario esclusivo del bene»; c) avrebbe utilizzato argomentazioni «inconferenti e prive di pregio» in ordine alla «dimestichezza con la normativa in materia di sequestro e confisca dei patrimoni illeciti»», la quale sarebbe invece smentita dal mancato utilizzo, da parte COGNOMEo stesso COGNOME, di «particolari cautele»; d) non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla tesi difensiva secondo cui la mancata restituzione, da parte del COGNOME alla COGNOME, COGNOME‘importo di C 51.951,00 che quest’ultima aveva versato alla venditrice NOME COGNOME si doveva considerare una circostanza «neutra ai fini COGNOMEa riconducibilità COGNOME‘immobile al COGNOME, rappresentando, al più, un mero inadempimento di una scrittura privata che legittimerebbe la sola COGNOME a richiederne l’esecuzione nelle sedi opportune»; e) avrebbe trascurato quanto era stato dedotto e sarebbe stato dimostrato dalla difesa in ordine alle ragioni che avrebbero indotto il COGNOME all’acquisto COGNOME‘appartamento, consistenti nell’intenzione COGNOMEo stesso COGNOME di proseguire a lavorare nella gestione di abitazioni destinate a Bed and Breakfast, essendosi egli invece indotto a locare l’appartamento al COGNOME sia perché questi vi risiedeva già sia parché il canone di C 350,00 mensili era tale da “coprire” la rata del mutuo di C 318,00 mensili che egli aveva acceso per acquistare l’appartamento.
4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione COGNOME‘art. 240-bis cod. pen. in ordine alla ritenuta ragionevolezza temporale tra l’acquisto COGNOME‘immobile e la commissione dei reati legittimanti l’ablazione.
Il ricorrente lamenta in particolare che il Tribunale di Lecce: a) abbia richiamato Sez. 3, n. 52055 del 03/10/2017, Monterisi, Rv. 272420-01, precedente che, in realtà, non si attaglierebbe al caso in esame nel quale il ricorrente COGNOME, per fare fronte al pagamento COGNOMEe somme ancora dovute alla venditrice COGNOME‘appartamento, aveva acceso un mutuo ipotecario; b) avrebbe fondato il proprio giudizio in ordine alla ritenuta anticipazione COGNOMEe condotte criminose del COGNOME rispetto agli anni 2019-2020 nei quali, secondo la contestazione, esse erano state commesse, su di un criterio di mera verosimiglianza «sconosciuto al panorama processual-penalistico»; c) non avrebbe tenuto conto del fatto che le indagini che erano state svolte nell’ambito dei procedimenti cosiddetti RAGIONE_SOCIALE e Offside avrebbero positivamente dimostrato
l’estraneità del COGNOME a contesti criminosi nel quinquennio che coincideva con il momento in cui si era manifestata l’intenzione di entrare in possesso COGNOME‘appartamento facendo asseritamente ricorso a dei prestanome; d) abbia richiamato dei precedenti penali del COGNOME che erano relativi a condotte «esauritesi al più nel giugno 2003, ossia dieci anni prima la prima manifestazione di interesse all’operazione di compravendita».
4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l’erronea applicazione COGNOME‘art. 125 COGNOMEo stesso codice e COGNOME‘art. 240-bis cod. pen. e la mancanza COGNOMEa motivazione in ordine alla ritenuta «sproporzione tra redditi e acquisto COGNOME‘immobile».
Il ricorrente lamenta al riguardo in particolare che il Tribunale di Lecce: a) abbia ritenuto l’inutilizzabilità COGNOMEa documentazione concernente la società con sede in Romania RAGIONE_SOCIALE per la ragione che il COGNOME, che aveva prodotto tale documentazione, non aveva provveduto alla traduzione formale in italiano del bilancio COGNOMEa menzionata società (essendo stato peraltro prodotto l’atto costitutivo COGNOMEa stessa in lingua italiana); b) nel ritenere – sempre con riferimento all medesima documentazione – che «si tratterebbe, in ogni caso, di profitti di una società di capitali, cioè di un soggetto giuridico distinto rispetto a COGNOME NOME» non avrebbe adeguatamente considerato che «proprio l’analisi del bilancio depositato avrebbe potuto contribuire a determinare la situazione economica del COGNOME»; c) ancora con riferimento alla documentazione relativa a RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dubitato COGNOMEa qualifica di amministratore unico del COGNOME; d) con riguardo agli invocati accrediti sul conto corrente del COGNOME, avrebbe illegittimamente onerato il terzo COGNOME di provare la reale esistenza del rapporto sottostante e la sua liceità; e) non avrebbe considerato come il COGNOME avesse evidenziato come il COGNOME avesse ricevuto bonifici, accrediti e rimborsi per C 140.834,64 nel 2014, per C 19.291,19 nel 2015, per €: 4.857,74 nel 2016 (oltre alle mensilità COGNOMEa pensione e a ulteriori C 8.000,00 come rimborso a seguito di un incidente stradale), come la menzionata RAGIONE_SOCIALE avesse chiuso il bilancio al 31 dicembre 2018 con un attivo di C 561.851,21 – i quali erano stati oggetto di dichiarazione all’estero e avrebbero dovuto trovare riscontro nella quantificazione dei redditi di cui il COGNOME poteva disporre – con la conseguente insussistenza di uno squilibrio COGNOMEe disponibilità lecite del COGNOME rispetto a valore di acquisto COGNOME‘appartamento; f) oltre a non avere espunto dal calcolo COGNOMEe uscite di denaro del 2021 l’importo di C 8.000,00 utilizzato per l’acquisto di un’autovettura (in realtà, peraltro, C 4.000,00, essendo l’indicazione COGNOME‘importo di C 8.000,00 frutto di un errore materiale), in quanto tale somma proveniva dai nonni materni, aveva del tutto omesso di motivare sia in ordine alla prova positiva che il COGNOME aveva offerto in ordine alla propria capacità economico-reddituale Corte di Cassazione – copia non ufficiale
– in particolare, in ordine al fatto che, per acquistare l’appartamento, egli aveva acceso un mutuo ipotecario, che era in grado di sostenere con i propri redditi – sia in ordine alla riconducibilità, per intero, anziché per la sola somma di C 51.951,00, del bene sequestrato (il quale era stato acquistato per la somma di C 130.000,00) all’iniziativa economica del COGNOME, dovendosi ritenere che «a tutto voler concedere il sequestro preventivo finalizzato alla confisca andrebbe circoscritto alla sola porzione corrispondente alla somma di C 51.951,00, originariamente versata dalla Sig.ra COGNOME ma di fatto messa a disposizione dal COGNOME».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
Si deve infatti preliminarmente rilevare che – come si è anticipato nella parte in fatto – è pervenuto atto di rinuncia al ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME, a firma COGNOME‘AVV_NOTAIO, munito di procura speciale, motivato dalla sopravvenuta carenza di interesse per essere venuta meno la sottoposizione del bene a misura cautelare.
Da ciò consegue che il ricorso proposto dal COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi COGNOME‘art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Tale inammissibilità del ricorso per rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto determinata da una causa non imputabile al ricorrente sicché non si configura un’ipotesi di sua soccombenza, neppure virtuale comporta che questi non debba essere condannato al pagamento né COGNOMEe spese del procedimento né di una somma a favore COGNOMEa cassa COGNOMEe ammende, secondo quanto è ordinariamente previsto, per il caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. (Sez 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549-01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, COGNOME, Rv. 281785-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 252910-01).
Il ricorso di NOME COGNOME.
2.1. Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse.
Il Tribunale di Lecce, nel dare atto che, in ordine al fumus commissi delicti dei reati-spia COGNOMEa confisca “estesa”, il ricorrente non aveva avanzato contestazioni, si è limitato a rilevare come, in ordine allo stesso fumus, si fosse formato il giudicato cautelare.
Poiché, come è stato esattamente osservato con il motivo in esame, il COGNOME, in quanto terzo interessato, si deve ritenere estraneo ai temi di prova strettamente correlati alla colpevolezza COGNOME‘imputato per i reati-spia COGNOMEa confisca “estesa” (Sez. 1, n. 19094 del 15/12/2020, dep. 2021, Flauto, Rv. 281362-01), risulta evidente come lo stesso COGNOME non abbia alcun interesse a contestare
il rilievo del Tribunale di Lecce in ordine all’intervenuta formazione del giudicato cautelare sul fumus dei medesimi reati-spia.
2.2. Prima di esaminare gli altri tre motivi di ricorso, si deve rammentare che le Sezioni unite COGNOMEa Corte di cassazione anno da tempo chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi COGNOMEa motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 23969201).
Le Sezioni unite COGNOMEa Corte di cassazione hanno anche statuito che, in tema di riesame COGNOMEe misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma COGNOME‘art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) del comma 1 COGNOME‘art. 606 COGNOMEo stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710-01; successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, COGNOME, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, COGNOME, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119-01).
2.3. Il secondo motivo non è consentito.
Il Tribunale di Lecce ha ritenuto la riconducibilità all’indagato NOME COGNOME COGNOME‘appartamento sito in INDIRIZZO, e la solo formale intestazione di tale bene al ricorrente NOME COGNOME sulla base degli elementi che, dalle risultanze istruttorie – in particolare: dal contenuto COGNOMEe intercettate conversazion telefoniche tra NOME COGNOME e NOME COGNOME (originaria promissaria acquirente COGNOME‘immobile), NOME COGNOME (venditrice COGNOME‘immobile), NOME COGNOME e NOME COGNOME (figlio di NOME), nonché dalla documentazione acquisita (movimentazioni del conto corrente intestato alla COGNOME, certificato storico di residenza di NOME, contratti preliminare e definitivo di acquisto COGNOME‘appartamento nonché di locazione COGNOMEo stesso, da parte del COGNOME, ad NOME) – era emerso che: a) il pagamento COGNOMEe rate per l’acquisto COGNOME‘appartamento era stato effettuato da NOME COGNOME (con la quale il COGNOME aveva avuto una relazione sentimentale che era terminata già nel 2015), dal novembre del 2014 al dicembre del 2020, per un importo complessivo di €
Sulla base di tali elementi, il Tribunale di Lecce riteneva che il COGNOME fosse stato il «regista» COGNOME‘intera operazione di acquisto COGNOME‘immobile e ne fosse «il reale ed effettivo proprietario», avendo utilizzato, come semplice prestanome, il COGNOME, così come prima aveva utilizzato la COGNOME.
51.951,00, con denaro proveniente dal COGNOME, del quale la COGNOME si doveva quindi ritenere una prestanome; b) nel 2020, il COGNOME aveva comunicato alla venditrice NOME COGNOME che l’appartamento non sarebbe stato più acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE ma da un altro soggetto, indicato dallo stesso COGNOME, al quale questi avrebbe «intestato» l’appartamento («un parente mio che è interessato alla casa, non la pagherà 130, cioè tu i soldi che ti ho dato fino adesso te li tieni, differenza che c’è, che devi avere sul contratto, questo si fa un mutuo e te la manda e io gliela intesto»); c) nonostante fosse stato previsto che il COGNOME avrebbe corrisposto C 51.951,00 alla vecchia promissaria acquirente NOME COGNOME, ciò non risultava essere mai avvenuto, con la conseguenza che tale somma si doveva ritenere essere rimasta definitivamente a carico del COGNOME, il che costituiva – sempre ad avviso del Tribunale di Lecce – «l’ennesima dimostrazione di chi sia, in realtà, l’acquirente effettivo COGNOME‘appartamento»; d) i COGNOME aveva trasferito la propria residenza nell’appartamento sin dal 12 ottobre 2017 e aveva continuato a viverci, in virtù di un formale contratto di locazione, anche dopo l’acquisto COGNOME‘immobile da parte del COGNOME; e) nel corso di un’intercettata conversazione telefonica tra NOME COGNOME e il figlio NOME, era lo stesso NOME COGNOME a dichiarare di avere acquistato l’abitazione e di esserne, quindi, il proprietario («ho pagato io questa 130», cioè l’importo corrispondente al prezzo di acquisto COGNOME‘appartamento); f) il COGNOME, il quale, servendosi COGNOMEa COGNOME, aveva concluso il contratto preliminare di acquisto COGNOME‘appartamento, non aveva mai fatto valere i suoi diritti di promissario acquirente nei confronti del COGNOME, oltre a non avere, sempre tramite la COGNOME, come si è già detto, mai recuperato l’importo di C 51.951,00 che aveva sborsato; g) i rapporti tra il COGNOME e il COGNOME erano risultati strettissimi, tanto che, in una conversazione, quest’ultimo si era rivolto al primo chiamandolo «NOME». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tale motivazione COGNOMEa riconducibilità all’indagato COGNOME COGNOME‘appartamento formalmente intestato al ricorrente, oltre a non evidenziare alcuna erronea applicazione COGNOME‘art. 240-bis cod. pen. – peraltro, neppure argomentata dal ricorrente, il quale si limita, in effetti, a una mera enunciazione di tale vizio ne rubrica del motivo – non risulta, in tutta evidenza, né mancante né apparente ma, al contrario, pienamente idonea a rendere comprensibile l’itinerario logico che è stato seguito dal Tribunale di Lecce al fine di ritenere il carattere fitti COGNOME‘intestazione COGNOME‘appartamento al COGNOME e la riconduc:ibilità COGNOMEo stesso bene all’indagato NOME COGNOME.
A fronte di ciò, le doglianze del ricorrente – il quale, peraltro, ha anche omesso di confrontarsi compiutamente con la motivazione COGNOME‘ordinanza impugnata (il riferimento è, in particolare, alle intercettate affermazioni di NOME COGNOME «io gliela intesto» e «ho pagato io questa 130») – appaiono attaccare la persuasività COGNOMEa motivazione o sollecitare una differente valutazione del significato probatorio da attribuire ai vari elementi indiziari, il che, come si è visto al punto 2.2., è estran alla nozione di «violazione di legge» per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma COGNOME‘art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
2.4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Con riguardo alla rilevanza del tempo COGNOME‘acquisto del bene rispetto a quello di consumazione di uno dei reati che sono indicati dall’art. 240-bis cod. pen., le Sezioni unite COGNOMEa Corte di cassazione hanno da tempo chiarito che, poiché la condanna per uno di tali reati comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato allorché, da un lato, sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi COGNOMEa sua attività economica e il valore degl stessi beni e, dall’altro, non risulti una credibile giustificazione circa la provenienz di essi, ne consegue che, essendo, perciò, irrilevante il requisito COGNOMEa “pertinenzialità” del bene rispetto al reato per il quale si è proceduto, la confisca dei singoli beni «non è certo esclusa per il fatto che siano stati acquisiti i data anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto», o che il loro valore superi il provento del delitto per cui è intervenuta condanna (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 226490-01. Nello stesso senso, più di recente: Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269657-01).
La presunzione di illegittima acquisizione da parte COGNOME‘imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata deve essere tuttavia circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano ictu °cui/ estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, COGNOME, Rv. 274468-01; Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, COGNOME, Rv. 272988-01; Sez. 4, n. 35707 del 07/05/2013, COGNOME, Rv. 256882-01).
La Corte di cassazione ha altresì precisato che il terzo intestatario del bene aggredito è legittimato a contestare, oltre alla fittizietà COGNOME‘intestazione, anche l mancanza dei presupposti legali per la confisca, tra cui la ragionevolezza temporale tra acquisto del bene e commissione del reato che legittima l’abiezione (Sez. 1, n. 19094 del 15/12/2020, Flauto, Rv. 281362-01).
Rammentati tali prìncipi, il Collegio ritiene che il Tribunale di Lecce ne abbia fatto corretta applicazione.
Il Collegio ritiene infatti che, come è stato reputato dal Tribunale di Lecce, un acquisto, con un pagamento diluito nel tempo, effettuato, prima, dal novembre del 2014 fino a tutto il 2020, per il tramite di NOME COGNOME (che disponeva materialmente i bonifici, con il denaro che le faceva avere NOME COGNOME, in favore COGNOMEa promittente venditrice NOME COGNOME) e, poi, una volta concluso il contratto definitivo (il 16 luglio 2021), per il tramite di NOME COGNOME (che aveva acceso un mutuo per il pagamento COGNOMEa parte residua del prezzo), non si debba considerare ictu ocull estraneo alle attività illecite (di partecipazione a un’associazione mafiosa e di usura) poste in essere (quelle di usura in modo sistematico) dal COGNOME con riferimento, secondo quanto era stato accertato, al biennio 2019-2020, tenuto anche conto del fatto che, come meglio si dirà esaminando il quarto motivo, lo stesso COGNOME non è mai stato capiente per tutto il tempo del diluito pagamento del prezzo COGNOME‘appartamento.
A fronte di ciò, le censure del ricorrente finiscono col risolversi in non consentite censure di vizi motivazionali.
2.5. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
Nel caso di confisca ai sensi COGNOME‘art. 240-bis cod. pen., dall’accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio, che spetta alla pubblica accusa provare, scatta una presunzione iuris tantum di illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall’interessato, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificat allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997-04, che, in motivazione, ha sottolineato che l’imputato, in considerazione del principio COGNOMEa cosiddetta “vicinanza COGNOMEa prova”, può acquisire o quantomeno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento COGNOMEa tesi difensiva. In senso analogo: Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052-01).
Nel caso in esame, il Collegio ritiene che il Tribunale di Lecce abbia correttamente reputato che, posta l’accertata sproporzione tra i redditi del COGNOME e il patrimonio COGNOMEo stesso, con la conseguente sussistenza COGNOMEa menzionata presunzione iuris tantum di illecita accumulazione patrimoniale, il ricorrente non avesse superato tale presunzione sulla base COGNOMEe necessarie specifiche e verificate allegazioni.
Risulta, anzitutto, corretta l’affermazione del Tribunale di Lecce COGNOME‘inutilizzabilità COGNOMEa documentazione (in particolare, del bilancio 2018) concernente la società con sede in Romania RAGIONE_SOCIALE in quanto non accompagnata dalla sua traduzione formale. La Corte di cassazione ha infatti ripetutamente chiarito – affermando un principio che il Collegio, condividendolo,
intende ribadire – che, nel procedimento di riesame, caratterizzato da tempi assai ravvicinati e da adempimenti il cui mancato rispetto può comportare l’inefficacia COGNOMEa misura, è onere COGNOMEa parte e non del giudice provvedere a che la documentazione prodotta sia redatta in lingua italiana o accompagnata dalla sua traduzione formale (Sez. 1, n. 51847 del 01/10/2015, COGNOME, Rv. 268543-01; Sez. 5, n. 40909 del 22/10/2010, COGNOME, Rv. 248503-01, specificamente relativa al procedimento di riesame concernente una misura cautelare reale; Sez. 3, n. 15380 del 03/03/2010, Reznic, Rv. 246607-01).
Inoltre – e in ogni caso -, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, appare corretta l’affermazione del Tribunale di Lecce secondo cui gli eventuali profitti COGNOMEa menzionata società non si potrebbero considerare appartenenti, sic et simpliciter, al socio (ancorché unico) NOME COGNOME.
Parimenti corretta si deve ritenere anche l’affermazione del Tribunale di Lecce secondo cui la presunzione iuris tantum di illecita accumulazione patrimoniale non si poteva reputare essere stata superata dal COGNOME sulla base COGNOMEa mera risultanza COGNOME‘accredito al COGNOME di alcuni bonifici con l’indicazione di relativ fatture, atteso che la mancata produzione di tali fatture non consentiva di ritenere accertata né l’esistenza COGNOMEe stesse né, tanto meno, l’esistenza dei rapporti a esse sottostanti, e di conseguenza, la liceità COGNOME‘eventuale relativo provento e la sua non derivazione da evasione fiscale, sicché il COGNOME non si poteva ritenere avere superato la predetta presunzione sulla base di allegazioni che, come è necessario, si potessero ritenere sufficientemente specifiche e verificate.
Infine, a fronte di una prova anche “diretta” COGNOME‘acquisto COGNOME‘appartamento con risorse finanziarie del COGNOME, che risultava avere fornito alla COGNOME la somma, mai recuperata, di C 51.951,00, aveva asserito di intendere intestare la casa al nuovo acquirente, risultato poi essere il COGNOME, e aveva affermato di avere pagato integralmente lui la casa («ho pagato io questa 130»): a) da un lato, appare irrilevante che il Tribunale di Lecce non abbia motivato in ordine alle prove che il COGNOME avrebbe asseritamente fornito in ordine alla propria capacità reddituale; dall’altro lato, risulta logico che lo stesso Tribunale abbia ritenuto di ricondurre per intero (e non per la sola somma di C 51.951,00) il bene sequestrato all’iniziativa economica COGNOMEo stesso COGNOME, ancorché risultasse l’accensione di un mutuo da parte del COGNOME.
3. Pertanto: il ricorso di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi COGNOME‘art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento COGNOMEe spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione COGNOMEa causa di inammissibilità, al pagamento COGNOMEa somma di C 3.000,00 in favore COGNOMEa cassa COGNOMEe ammende; il ricorso di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento COGNOMEe spese processuali e COGNOMEa somma di euro tremila in favore COGNOMEa cassa COGNOMEe ammende. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME.
Così deciso il 05/10/2023.