Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6071 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6071 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
COGNOME COGNOME
CC – 10/12/2025
R.G.N. 27882/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata a PALERMO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 30/06/2025 del GIP TRIBUNALE di Palermo vista la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; inammissibilità del ricorso;
vista la requisitoria del AVV_NOTAIO, con cui si chiede la in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso in data 11 luglio 2024 il GIP del Tribunale di Palermo – quale giudice della esecuzione – ha sottoposto a confisca cd. estesa (art. 240 bis cod.pen.) un immobile, meglio identificato in atti, in danno di COGNOME NOME.
NOME risulta raggiunta da condanna (definitiva in data 8 novembre 2018) per il delitto di ricettazione, falsità materiale ed altro.
Con l’ordinanza oggetto dell’odierno ricorso, emessa in data 30 giugno 2025, il GIP ha respinto l’atto di opposizione che era stato introdotto da COGNOME NOME.
In motivazione, dopo aver evidenziato che la difesa ha esibito elementi di fatto tesi ad asseverare la lecita provenienza del bene (con particolare riferimento all’avvenuto impiego della liquidazione di un risarcimento per un sinistro stradale avvenuto il 12 maggio del 2015) se ne disconosce la persuasività.
In particolare, secondo la decisione impugnata, la difesa ha documentato esclusivamente un ricovero ospedaliero avvenuto nel 2011, ma non ha prodotto documentazione alcuna comprovante la percezione e l’entità dell’indennizzo.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge COGNOME NOME. Il ricorso Ł affidato a un unico motivo, con cui si deduce vizio di motivazione.
La difesa rappresenta che: a) la liquidazione ottenuta dalla COGNOME per il sinistro stradale era pari a circa 160mila euro e copriva ampiamente la spesa per l’acquisto dell’immobile; b) dato il tempo trascorso, superiore ad anni dieci, sia la compagnia assicurativa che l’istituto di credito non hanno potuto far fronte alla richiesta di copia della relativa documentazione.
Ciò posto si ritiene che il giudice della esecuzione avrebbe dovuto tener conto del fatto che solo il fattore tempo ha impedito la esibizione della documentazione, ferma restando la prova dell’avvenuto sinistro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato infondato.
Ed invero le argomentazioni espresse nella decisione impugnata – quanto alla insufficienza della documentazione prodotta – non appaiono sindacabili in questa sede, in ragione della intrinseca logicità delle medesime.
Il giudice del merito ha infatti osservato che nella documentazione bancaria vi Ł traccia della uscita sostenuta per l’acquisto dell’immobile ma non vi Ł alcun elemento teso a comprovare l’entità dell’indennizzo ricevuto, nØ altre circostanze di fatto idonee a desumerlo in via indiziaria. L’assenza di un minimo substrato oggettivo teso a quantificare l’importo ricevuto rende assertiva la prospettazione difensiva e non consente di contrastare il giudizio di sproporzione formulato nella decisione applicativa della confisca.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 10/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME COGNOME