Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50733 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50733 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Lecce il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/04/2023 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procurat generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 1° marzo 2007, divenuta successivamente irrevocabile, la Corte di appello di Lecce confermava la condanna di NOME COGNOME in ordine ai reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e ad associazione dedita al narcotraffico, e con essa la confisca, ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, con. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, pro-tempore vigente, di un fondo sito in agro di Cavallino, di cui l’imputato non aveva giustificato la provenienz di cui risultava titolare – per interposta persona fisica, quella del coniuge, NOME – in valore sproporzionato al proprio reddito e alla propria attiv economica.
Con istanza 9 marzo 2022 COGNOME adiva la medesima Corte di appello, in qualità di giudice dell’esecuzione, per ottenere la revoca ex tunc della statuizione ablatoria, sul presupposto dell’inesistenza della fittizia intestazione e derivazione lecita del denaro da lei utilizzato per l’acquisto. La provvista le sar stata fornita dal fratello NOME, a ricompensa di servigi ricevuti. La donazio indiretta dell’immobile sarebbe avvenuta all’insaputa degli altri congiunti.
Il giudice adito, con l’ordinanza in epigrafe indicata, pronunciava contraddittorio sul merito dell’istanza (a seguito di opposizione avverso l’iniz declaratoria di inammissibilità, adottata senza formalità) e la respingev ritenendo non adeguatamente dimostrate le circostanze di fatto addotte a suo sostegno.
2. NOME COGNOME ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo.
Nel motivo unico la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La prova della donazione indiretta sarebbe chiaramente emersa nel procedimento, avendo l’interessata prodotto, dopo essere riuscita a rinvenirla, documentazione di incasso di una polizza assicurativa, accesa dal fratello NOME e riscattata il giorno dell’acquisto immobiliare allo scopo di finanzia accompagnata dalle dichiarazioni dello stesso NOME (raccolte ai sensi degli art 391-bis ss. cod. proc. pen.) che ricostruivano i temini dell’intera operazi economica. La Corte di merito, da un lato, avrebbe ritenuto insufficiente documentazione e compiacenti le dichiarazioni, dall’altro, e contraddittoriamente avrebbe affermato che l’istante avrebbe dovuto per altra via provare l’acquist lecito del fondo con risorse proprie, senza indicare quale potessero essere modalità probatorie alternative astrattamente valide e senza impegnarsi i un’eventuale, sempre possibile, istruttoria officiosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Per consolidata giurisprudenza, il terzo inciso dal provvedimento di confisca estesa, di cui all’art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che non abbia partecipato al giudizio di cognizione, svoltosi anteriormente all’entrata in vigore del comma 1-quinques dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 6 del d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21), può tutelare la sua posizione sostanziale, dopo la formazione del giudicato, proponendo incidente di esecuzione (Sez. 2, n. 45105 del 04/07/2019, di Sumnno, Rv. 27695701; Sez. 2, n. 53384 del 12/10/2018, COGNOME, Rv. 274242-01; Sez. 1, n. 27201 del 30/05/2013, COGNOME, Rv. 257599-01).
Il titolare formale del bene è soggetto su cui grava, in sede di incidente, il dovere di allegare circostanze di fatto, che appaiano in grado di contrastare l’accertamento passato in giudicato e di convalidare la coincidenza tra l’intestazione formale e l’impiego di risorse proprie, o comunque diverse da quelle provenienti dal soggetto condannato, comprovando dunque la “realtà” dell’acquisto del bene (in termini, con riferimento alla confisca di prevenzione, Sez. 1, n. 6745 del 05/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280528-01, § 2.3 del Considerato in diritto).
Il titolare formale, che impieghi per l’acquisto disponibilità economiche proprie, è infatti immune da provvedimento di confisca, perché tale condizione (la titolarità effettiva, e non apparente, della posizione dominicale, conseguita a titolo oneroso) dissolve il nesso di riferibilità del bene alla persona che ha commesso il reato qualificato. In tal caso, la confisca, intesa come strumento di inibizione della pericolosità “trasferita” al bene in forza della ragionevole constatazione di una sua genesi illecita, non avrebbe più ragion d’essere; il bene rappresenta una proiezione della pericolosità del soggetto condannato solo se, e in quanto, immobilizzi ricchezze correlate alle attività contra legem del soggetto stesso, entrando nel suo patrimonio occulto, e non se le risorse finanziarie impiegate risalgano veramente a terze persone.
La ricorrente, intestataria del bene confiscato, conformemente a tale impostazione si è rivolta al giudice dell’esecuzione, allegando la provenienza lecita della provvista utilizzata per l’acquisto del fondo già confiscato in danno del coniuge, autore del reato-spia di cui all’art. 12-sexies, cit.; provvista che risalirebbe ad altro suo familiare e che sarebbe stata a lei ceduta a titolo di donazione remuneratoria.
La Corte di appello si è fatta carico di tale prospettazione difensiva, che ha disatteso con congrue argomentazioni.
Essa ha evidenziato il debole valore indiziario attribuibile al coevo riscat della polizza assicurativa e la prevalenza di ragioni logiche a sosteg dell’artificiosità della ricostruzione proposta. In tale ultimo senso depongon effettivamente, sia il mancato obiettivo riscontro delle ragioni che avrebber dovuto sostenere l’esistenza dell’atto di liberalità da parte del fratello ricorrente, sia la tardività della corrispondente deduzione, in uno c l’implausibilità della spiegazione in proposito addotta (il fortuito rinvenimento certificato del riscatto della polizza).
Nel dare il giusto peso a tali ultime circostanze, l’ordinanza impugnata non è incorsa in alcuna contraddizione. Né è chiaro quale dovesse essere l’ambito dell’istruttoria officiosa, di cui il ricorso lamenta la mancata effettuazione.
La decisione adottata consegue, così, all’insuperata valutazione di fittizie dell’intestazione formale del bene già oggetto di confisca estesa, restando esent da criticità rilevabili in questa sede.
Il ricorso è respinto alla stregua delle considerazioni che precedono.
Le spese del giudizio di legittimità restano a carico della ricorrente, a norm dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20/10/2023