Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28467 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 28467 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/06/2024
Ordinanza
sul ricorso proposto da l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Catania del 22 Gennaio 2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, con la quale, con la quale, sul presupposto della ritenuta applicabilità al caso di specie del combinato disposto di cui gli 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., la parte pubblica ha chiesto qualificarsi il ricorso in opposizione e la conseguente trasmissione degli atti Corte del merito quale giudice dell’esecuzione;
letta la memoria trasmessa dall’ RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità o comunque per la infondatezza del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
rilevato che con l’ordinanza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Catania, quale giudice dell’esecuzione, accogliendo l’istanza proposta dalli RAGIONE_SOCIALE, terzo interessato rimasto estraneo al procedimento penale promosso nei confronti di NOME COGNOME, definito con sentenza irrevocabile il 7 giugno 2016, ha disposto la revoca della confisca adottata, in quel determinato giudizio, ai danni dell’imputato ai sensi degli artt. 12sexies legge n. 356 del 1992 e 416-bis, comma 7, cod. pen., limitatamente ai terreni e ai fabbricati indicati nel relativo dispositivo, ritenuti di propri dell’istante, ordinandone la restituzione in favore del citato istituto;
rilevato, ancora, che aperso detto provvedimento ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, lamentando per un verso una asserita violazione del contraddittorio, per avere la Corte del merito accolto la richiesta di revoca senza coinvolgere nel giudizio l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, parte necessaria dell’incidente di esecuzione interposto dal terzo, e iper altro verso, la violazione dell’art. 28, comma 1, lettera a), e comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011;
ritenuto che, secondo le indicazioni di principio offerte nella materia in oggetto da questa Corte (Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Rv. 259454; Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Rv. 283858), il terzo proprietario – che non abbia potuto partecipare al giudizio perché non all’epoca non era ancora vigente l’attuale il disposto di cui all’ad 104-bis disp. att. cod. proc. pen. – deve riteners legittimato a contrastare la confisca tramite incidente di esecuzione ex art 676 cod. proc. pen., e che, in siffatti casi, avverso il provvedimento assunto dal giudice dell’esecuzione – sia che questi abbia deciso “de plano”, sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., come avvenuto nella specie – è prevista solo la facoltà di proporre opposizione in ragione di quanto previsto dall’art. 667, comma 4, dello stesso codice, sicché come tale deve essere riqualificato l’eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio AVV_NOTAIO della conservazione degli atti giuridici e del “favor impugnationis”, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente;
ritenuto, ancora, che una tale soluzione non entra in contrasto con quanto rilevato da questa stessa Corte (Sez. 1, n. 31025 del 15/02/2018, Rv. 273669)
laddove si è precisato che, in presenza, come nel caso a mano, di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 12-sexies di. n. 306 del 1992, convertito con legge n. 356 del 1992, all’esito di procedimenti iscritti nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen prima del 13/10/2011, l’incidente di esecuzione finalizzato RAGIONE_SOCIALE tutela dei diritti dei terzi deve seguire le forme del rito camerale partecipato ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen. (con la conseguenza che, avverso il provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione dovrebbe ritenersi proponibile unicamente il ricorso per cassazione e non l’opposizione di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.), atteso che siffatto arresto è stato reso in applicazione di una norma di interpretazione autentica – contenuta nell’art. 37 della legge n. 161 del 2017 – riguardante disposizioni (le previsioni di cui all’art. 1, commi da 194 a 206, della legge n. 228 del 2012) che non rilevano nel caso di specie, perché dirette a disciplinare aspetti estranei RAGIONE_SOCIALE regiudicanda che occupa.
PQM
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone trasmettersi gli atti RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Catania per il giudizio
Così deciso il 27/6/2024.