Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47410 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47410 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7.12.2022, la Corte di appello di Trento, in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato l’ammontare della disposta confisca diretta e per equivalente in complessivi euro 488.081,54, ivi compresa la confisca diretta delle somme di denaro attualmente versate al FUG, in relazione ai reati di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000 contestati NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali amministratori di fatto della società RAGIONE_SOCIALE, per avere emesso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, al fine di consentire a terzi l’evasione dell’IVA, relativamente ai periodi di imposta 2009, 2010 e 2011.
La sentenza rescindente della Cassazione, in sintesi, aveva annullato la prima sentenza di appello limitatamente alla disposta confisca, per non avere accertato per l’emittente delle fatture il conseguimento di un utile dalla commissione del reato, peraltro già dichiarato prescritto nei confronti di COGNOME NOME.
La Corte trentina ha ritenuto dimostrato il conseguimento, da parte degli imputati, del suddetto importo, sulla scorta della documentazione contabile acquisita dalla Guardia di Finanza, corrispondente alla differenza tra vendita e acquisto di ogni singola transazione effettuata nell’ambito della complessiva operazione di “frode carosello” oggetto di indagine, avendo i giudici di merito accertato che le società estere degli imputati agivano da centrale di acquisto a vantaggio dei successivi operatori-cartiera che reimportavano il prodotto in Italia, svolgendo attività di “sponda” nella catena delle fatturazioni fraudolente che consentivano la commercializzazione in Italia di merci in evasione IVA.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME NOME, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione secondo i seguenti profili.
Violazione del principio del ragionevole dubbio in punto di quantificazione della confisca, in quanto basato su un calcolo approssimativo ed ipotetico, determinato sul margine medio sulle vendite pari all’1,32%.
Deduce che: a) si tratta di un mero calcolo cartolare e non di cassa dell’utile; b) esso è computato sul margine lordo e non sul margine netto societario; c) la RAGIONE_SOCIALE è stata trasformata da società “sponda” a società cartiera, in violazione del giudicato; d) è stato sovrapposto il presunto utile societario con il prezzo conseguito dagli imputati.
II) Errata applicazione delle norme in tema di confisca a persona giuridica e persona fisica, visto che, se si considerano le società reali ed esistenti, ne consegue che il profitto aggredibile e quindi confiscabile è solamente quello societario.
III) Violazione del giudicato e del divieto di reformatio in peius, avendo la sentenza impugnata applicato ad RAGIONE_SOCIALE solo la confisca diretta.
IV) Erroneità dei beni assoggettati a confisca diretta, avendo i giudici trentini considerato tutte le somme versate a COGNOME come somme di denaro, compresi i quattro buoni postali cartacei cointestati ad NOME e alla sig.ra NOME, i quali non sono equiparabili al denaro contante.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.
Colgono nel segno le censure con cui il ricorrente deduce la manifesta illogicità del criterio adottato dai giudici del rinvio per individuare l’entità d somme di denaro costituenti prezzo del reato in questione, come tali da sottoporre a confisca.
La Corte trentina ha delineato e ribadito il meccanismo delle c.d. “frodi carosello” perpetrato dagli imputati, per il tramite delle due società da essi rappresentate, le quali, dall’estero, agivano da centrale di acquisto a vantaggio dei successivi operatori-cartiera, i quali reimportavano il prodotto in Italia svolgendo attività di “sponda” nella catena delle fatturazioni fraudolente, consentendo la commercializzazione in Italia di merci in evasione IVA. Di fatto, tutti gli anelli della frode si spartivano il 20% di IVA incamerato dalle cartiere e detratto dai loro clienti.
Tuttavia, nella quantificazione di quello che la sentenza impugnata definisce “ammontare del profitto del reato”, cioè a dire di quanto asseritamente ricavato dagli imputati per la emissione delle fatture soggettivamente inesistenti, i giudici di merito hanno preso come riferimento le fatture di acquisto della merce ceduta alle “cartiere” italiane, rinvenute presso la sede di Vienna della società RAGIONE_SOCIALE. Sulla base del raffronto, per ogni singola transazione, tra le fatture di acquisto e le fatture di vendita, i giudici hanno “determinato
quanto la RAGIONE_SOCIALE aveva guadagnato nei termini di margine lordo e, quindi, differenza tra vendita e acquisto da ogni singola transazione”. In tal modo, confrontando le fatture di acquisto e quelle di vendita emesse negli anni 2009, 2010 e 2011, sono stati desunti determinati profitti ed i relativi coefficienti costituenti il margine medio sulle vendite per i tre anni in riferimento (4% nel 2009, 3,86% nel 2010 e 1,32% nel 2011).
Pertanto, partendo dal presupposto che vi fosse stato necessariamente un profitto nelle operazioni commerciali fraudolente commesse dagli imputati, la Corte territoriale ha ritenuto di calcolare tale profitto, in via prudenziale, relazione a tutte e tre le annualità in riferimento, sulla base del margine minimo indicato dalla Guardia di Finanza per l’anno 2011, pari all’1,32%, rideterminando in complessivi euro 488.081,545 l’ammontare “dei profitti” e, quindi, l’importo della disposta confisca diretta e per equivalente nei confronti degli imputati.
5. Il citato ragionamento, che in relazione al calcolo del margine medio sulle vendite la stessa Corte territoriale definisce “approssimativo ed ipotetico”, appare manifestamente illogico in quanto fondato su un accertamento cartolare che si basa su importi desunti da fatture prive di effettiva valenza probatoria, trattandosi di documentazione costruita ad hoc per attribuire una parvenza di liceità ad operazioni commerciali palesemente fraudolente.
In altri termini, le verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza, per come descritto in sentenza, si basano su documentazione inattendibile per definizione, perché riconducibile ad un ente che operava sistematicamente in maniera illecita, con la conseguenza che i calcoli dianzi richiamati non possono essere considerati a loro volta attendibili, quantomeno secondo i canoni di certezza che informano il nostro sistema penale, che devono trovare applicazione anche nella individuazione dell’esatto ammontare del prezzo del reato da sottoporre a confisca, trattandosi di misura certamente gravosa per chi la subisce, avente una indubbia componente sanzionatoria.
Peraltro, la sentenza impugnata è anche incorsa nello stesso equivoco delle precedenti sentenze di merito, le quali, come osservato dalla stessa sentenza rescindente della Terza Sezione penale di questa Corte, avevano erroneamente fatto generico e indistinto riferimento ai concetti – fra loro ontologicamente e normativamente distinti – di profitto e prezzo del reato in disamina, al fine di giustificare la disposta confisca. La sentenza impugnata persiste nell’errore, ponendosi alla ricerca di un “profitto” calcolato sulla base di un coefficiente congetturale applicato agli importi derivanti dalle operazioni di vendita fatturate, mentre avrebbe dovuto, piuttosto, ricercare quello che tecnicamente costituisce (non il profitto ma) il “prezzo” del reato tributario in questione, vale a dire
compenso versato agli imputati dagli utilizzatori delle fatture emesse per operazioni inesistenti.
Le superiori considerazioni, in cui rimangono assorbite le restanti censure, impongono l’annullamento della sentenza impugnata relativamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice di merito individuato in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio in ordine alla confisca, alla Corte di appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano. Così deciso in data 18 ottobre 2023
Il Consigli COGNOME estensore COGNOME
Il Presidente
COGNOME
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