Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40793 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40793 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Cassino il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25 marzo 2025 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale di Cassino del 26 gennaio 2024 – che aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del delitto di cui agli artt. 2 e 12 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo A) perché in qualità di amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE, si avvaleva, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto, della fattura n. 2/2013 del 16 dicembre 2012, imponibile C 2.250.000,00, IVA C 495.000,00 relativa ad operazioni inesistenti, emessa dalla RAGIONE_SOCIALE, registrandola nelle scritture contabili obbligatorie, ed indicando, nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta, elementi passivi fittizi, in Ausonia il 30 settembre 2014, data della presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni annuali, e lo aveva prosciolto dal delitto di cui all’art. 10-quater d.lgs. cit (capo B) per non aver versato somme dovute pari ad C 84.067,00 risultanti dalla dichiarazione annuale IVA presentata in data 28 febbraio 2014 effettuando una
indebita compensazione di IVA pari a C 310.000,00 relativi ad un credito inesistente, commesso in Ausonia il 27 gennaio 2015, per essere il reato estinto per prescrizione, così condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, con confisca, anche per equivalente, di denaro, titoli di credito, beni immobili, mobili nella sua disponibilità per un valore corrispondente ad C 495.000,00 – dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato residuo di cui al capo A, perché estinto per intervenuta prescrizione, revocando le pene accessorie nonché la sola confisca per equivalente e confermando nel resto.
2 Avverso l’indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato che si è affidato a quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo, lamenta violazione di legge in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per omessa motivazione in ordine alla responsabilità dell’imputato con riferimento al capo A dell’imputazione che avrebbe dovuto legittimare e giustificare la conferma della (residua) misura di sicurezza della confisca diretta.
Si premette che, all’esito della pronuncia di secondo grado, a seguito del proscioglimento, in quanto estinto per la intervenuta prescrizione, anche dal delitto di cui al capo A (unico reato in relazione al quale era stata pronunciata condanna, posto che in primo grado era già stato dichiarato estinto per prescrizione il delitto di cui al capo B) e della conseguente revoca RAGIONE_SOCIALE pene accessorie e della confisca per equivalente irrogate con riferimento a tale capo di imputazione dal Tribunale, sopravvive unicamente la confisca diretta di denaro, titoli di credito, beni immobili, mobili nella disponibilità dell’imputato per un valore corrispondente ad C 495.000,00.
Ciò posto, la difesa lamenta che la Corte di appello, anche in parziale accoglimento di quanto dedotto e richiesto nella memoria difensiva e con i motivi nuovi depositati il 20 febbraio 2025, nel mantenere la confisca diretta, ha di fatto omesso di motivare in ordine alla responsabilità dell’imputato, nonostante la conferma della misura di sicurezza, sia pur solo di quella diretta, essendosi limitata ad una mera motivazione affermando che «nel caso di specie le prove orali e documentali inducono ad escludere una pronuncia assolutoria (come già riassunto supra circa la gravità indiziaria RAGIONE_SOCIALE prove raccolte al dibattimento di primo grado)».
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione all’accertamento della responsabilità dell’imputato, che avrebbe dovuto essere effettuato in considerazione della confisca diretta confermata dalla Corte territoriale.
Si osserva che la motivazione sul punto è fisicamente assente e che, se non dovesse essere ritenuta assente o incompleta, essa è comunque insufficiente e
contraddittoria, posto che l’istruttoria dibattimentale non ha dimostrato la contestata inesistenza dell’operazione sottostante la fattura di cui al capo A dell’imputazione, tanto che lo stesso pubblico ministero ebbe a rassegnare le conclusioni chiedendo l’assoluzione dal reato.
La Corte di appello non ha infatti tenuto conto della consulenza tecnico contabile a firma del dott. NOME COGNOME e del teste COGNOME; non ha considerato adeguatamente, se non sostanzialmente glissato su quanto dichiarato dalla d.ssa COGNOME, dal dott. COGNOME, dal dott. COGNOME, tutti testi dell’RAGIONE_SOCIALE che, in tesi, non confermavano l’assunto accusatorio.
2.3 Con il terzo motivo, la difesa lamenta vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all’art. 125 cod. proc. pen., deducendosi la nullità dell’impugnata ordinanza in ordine alla natura dei beni sottoposti a confisca ed alla prova di derivazione causale del bene rispetto al reato, elementi, questi, in ordine ai quali la parte motivazionale dell’impugnata sentenza è anche graficamente inesistente.
Né il giudice di primo grado, né la Corte territoriale hanno motivato in ordine alla qualificazione del bene da confiscare, se come prezzo o profitto e si citano a riguardo i principi di diritto oggi espressi da Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 – 01; 02; 03, osservando, in particolare, che nel caso di specie la Corte di appello, pur escludendo la confisca per equivalente, ha lasciato una forma di confisca che di diretta ha solo il nome, avendo vera e propria natura di confisca per equivalente, posto che non si individuano i beni, le somme di denaro e il nesso di pertinenzialità al reato.
Nel caso in esame non viene in rilievo il prezzo del reato e dunque la confisca riguarderebbe il profitto, che oggi, alla luce dei principi espressi da Sez. U, Massini, deve necessariamente essere accompagnato dal requisito della “pertinenzialità”, e si riportano sul punto ampi stralci della pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite da ultimo citate.
2.4 Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione nella parte relativa alla natura dei beni sottoposti a confisca ed alla prova di derivazione causale del bene rispetto al reato, posto che ai sensi dell’art. 578-bis cod. proc. pen. la confisca è applicabile solo nel caso in cui sia intervenuta condanna nel precedente grado di giudizio, e non anche in relazione ai reati dichiarati prescritti sin dalla sentenza di primo grado.
Ebbene, difettando la motivazione sulla natura dei beni confiscabili, e quindi in buona sostanza sul profitto, si assume che non si potrà prescindere dal considerare che l’unico profitto conseguito (semmai venisse confermata la responsabilità penale) è quello di cui al capo B che è già stato dichiarato prescritto
in primo grado, posto che dall’iscrizione della fatturazione fittizia di cui al capo A non è derivato alcun mutamento materiale attuale e di segno positivo.
Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Si osserva, quanto al primo ed al terzo motivo, che gli stessi appaiono infondati, posto che le doglianze scontano il mancato confronto con la decisiva evoluzione giurisprudenziale recata da Sez. Un Massini che hanno chiarito che la confisca del profitto illecito del reato ha una funzione, e quindi una natura, non già sanzionatoria, ma solo “ripristinatoria”, per cui, una volta accertato che un profitto o un prezzo sia effettivamente venuto ad esistenza e sia stato conseguito, la verifica (monofasica) necessaria ad applicare la confisca diretta è essenzialmente conclusa.
Inammissibile risulta il secondo motivo, per essere lo stesso integralmente versato in fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono fondati nei termini di seguito esplicitati.
1.1 La parte lamenta, con i quattro motivi di ricorso, la conferma della confisca diretta da parte del giudice di appello che, dichiarato estinto per prescrizione anche il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo A), per il quale era interven condanna in primo grado, con applicazione della confisca diretta e per equivalente, ha mantenuto la prima tipologia di confisca, revocando la seconda, senza tuttavia pronunciarsi sulla responsabilità del ricorrente in ordine al capo dichiarato prescritto, nonostante il corrispondente motivo di gravame sul punto (in questo senso espressamente il primo ed il secondo motivo di ricorso) e senza individuare la natura della confisca mantenuta in essere, difettando, laddove essa riguardi il profitto, il nesso di pertinenzialità, necessario in base alla recente evoluzione giurisprudenziale (in questo senso, il terzo ed il quarto motivo di ricorso).
1.2 La questione che dunque la difesa del ricorrente sottopone al vaglio di questa Corte riguarda il punto relativo alla confisca diretta, mantenuta dalla Corte di appello (a differenza di quanto disposto in ordine alla confisca per equivalente, revocata dalla Corte territoriale in ragione «della funzione prettamente sanzionatoria nei confronti dell’odierno imputato, persona fisica») poiché la stessa «va ad attingere direttamente il profitto del reato» sulla scorta della seguente motivazione. Si legge infatti nell’impugnata sentenza che il giudice, una volta rilevata la prescrizione maturata ed in presenza, dunque, di una causa di estinzione del reato, è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma
dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in applicazione del principio espresso da Sez. U, Tettamanti, e che «nel caso di specie le prove orali e documentali acquisite all’esito del dibattimento inducono ad escludere una pronuncia assolutoria (come già riassunto supra circa la gravità indiziaria RAGIONE_SOCIALE prove raccolte al dibattimento di primo grado)», con un rinvio a quanto riportato a pag 3 della decisione, dove vengono sinteticamente elencati gli elementi che hanno portato il Tribunale a pronunciare sentenza di condanna.
A fronte della motivazione adottata dalla Corte di appello di Roma, ritiene questa Corte che siano fondati i primi due motivi di ricorso, nei quali si lamenta l’omessa affermazione di responsabilità in ordine al capo dichiarato prescritto, con le precisazioni che di seguito si esplicano e con assorbimento degli ulteriori motivi.
2.1 Va premesso che la presenza di pronuncia che ha dichiarato estinto il reato per prescrizione potrebbe condurre apparentemente a ritenere che l’unico aspetto legittimamente deducibile dal ricorrente ed apprezzabile da questa Corte, potrebbe essere dato dalla omessa considerazione di elementi che, con evidenza, avrebbero dovuto condurre al proscioglimento nel merito dell’imputato ex art. 129 cod. proc. pen.
Al contrario, tuttavia, come già affermato in casi simili (cfr Sez. 3, n. 14743 del 20/02/2019, Amodio, n.m.) la devoluzione a questa Corte del tema in ordine alla motivazione spesa circa la sussistenza o meno degli elementi comprovanti la configurabilità del reato è giustificata in primo luogo dalla applicazione di un principio di diritto affermato in una decisione, che, seppur risalente, non è stato sconfessato e che deve ritenersi tuttora valido (in quanto sostanzialmente ripreso dall’art. 578-bis cod. proc. pen.), secondo cui il proscioglimento nel merito all’esito del giudizio, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, oltre che in caso di necessaria valutazione, in sede di appello, ai fini civilistici, del compendio probatorio, e in caso di ritenuta infondatezza nel merito dell’impugnazione del P.M. avverso una sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., anche laddove il giudice di appello – ed è proprio questo il caso che occupa – debba valutare compiutamente gli elementi di prova al fine di pronunciarsi, per confermarla o revocarla, sulla confisca dei beni disposta con la sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 6261 del 12/01/2010, Campolongo, Rv. 246187 – 01).
Non è superfluo rammentare, del resto, che sulla stessa scia del principio affermato nella sentenza Sez 3, Cannpolongo, si è posto il legislatore con l’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotto con il d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ed in vigore dal 6 aprile 2018, che espressamente dispone che «quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240-bis del codice
penale e da altre disposizioni di legge, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato», con una disposizione, che, come visto, prevede la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell’imputato, e che è stata ritenuta da questa Corte applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sia essa diretta che per equivalente (cfr. Sez. 3, n. 15655 del 02/02/2022, COGNOME, Rv. 283275 – 01 che ha ulteriormente precisato che quella per equivalente non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all’entrata in vigore del citato art. 578-bis cod. proc. pen., atteso il suo carattere afflittivo).
2.2 In presenza di una già disposta confisca da parte del giudice di primo grado, grava dunque sul giudice dell’impugnazione un onere di accertamento nel merito che oggi discende direttamente dall’art. 578-bis cod. proc. pen., applicabile come visto anche alla confisca tributaria (e già ritenuta applicabile alla confisca dei terreni, disposta con riferimento al reato di lottizzazione abusiva, come affermato da Sez. 3, n. 12731 del 18/12/2020, dep. 2021, Ferri, Rv. 281569-01 – in ossequio al principio espresso da Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, dep. 30/04/2020, Perroni, Rv. 278870-01 -, che ha ribadito l’onere, per il giudice dell’impugnazione, di valutare approfonditamente, in caso di intervenuta prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, il compendio probatorio ai fini della conferma della statuizione di confisca dei terreni, e non di limitarsi, invece, a considerare l’assenza di elementi indicativi, con evidenza, di cause di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.).
3 Tali principi non appaiono rispettati dalla Corte territoriale che nel provvedimento impugnato, richiamando Sez. U, Tettamanti, ha mantenuto la confisca diretta, a fronte della maturata prescrizione del reato tributario in relazione al quale essa era stata ordinata (in uno a quella per equivalente, opportunamente revocata), limitandosi ad utilizzare, per confermarla, il medesimo parametro di giudizio di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., fondato sulla mera rilevazione della assenza dell’evidenza dell’innocenza dell’interessato e di elementi indicativi di cause di proscioglimento nel merito, e non già quello richiesto dall’art. 578-bis cod. proc. pen.
Né può ritenersi che l’onere di accertamento nel merito sia stato assolto con il mero sintetico rinvio agli elementi che hanno fondato la pronuncia di condanna in primo grado, elencati nella parte iniziale della decisione, laddove si afferma sia pur per escludere, in applicazione di Sez. U, Tettamanti, un esito assolutorio-, che «nel caso di specie le prove orali e documentali acquisite all’esito del
dibattimento inducono ad escludere una pronuncia assolutoria (come già riassunto supra circa la gravità indiziaria RAGIONE_SOCIALE prove raccolte al dibattimento di primo grado)», dove il “supra” consta di una elencazione degli elementi indiziari raccolti in primo grado.
E’, questa, una motivazione apparente, in quanto si risolve nella mera elencazione del materiale probatorio, senza alcuna indicazione argomentata in ordine ai passaggi motivazionali della sentenza di primo grado idonei, non solo ad escludere un esito assolutorio, ma a fondare un accertamento di merito, e senza alcuna argomentazione valutativa degli specifici motivi di appello, in totale assenza, per altro, di confronto con quanto dedotto, a confutazione, nei motivi di gravame.
Sotto questo specifico profilo, integra, come noto, motivazione meramente apparente il provvedimento che si limiti a indicare le fonti di prova a carico, senza una valutazione argomentata e complessiva del materiale probatorio e senza un effettivo confronto con le specifiche deduzioni difensive (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263100-01; Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, COGNOME, Rv. 265322-01; da ultimo Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, COGNOME, Rv. 286406 – 01, così massimata: «In tema di sentenza di appello, incorre in una motivazione apparente il giudice che si limiti a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, senza tenere in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive, omettendo, altresì, di fornire adeguata spiegazione circa l’infondatezza, l’indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso»).
4 Tutto ciò impone l’annullamento della sentenza in punto di conferma della confisca diretta, con rinvio alla Corte di appello di Roma, che dovrà assolvere all’onere di accertamento nel merito che, in caso di maturata prescrizione del reato fondante la confisca già disposta in primo grado, discende oggi direttamente dall’art. 587-bis cod. proc. pen. e dai principi di diritto giurisprudenziali sopra riportati.
Il giudice in sede di rinvio, in ragione della già disposta confisca da parte del giudice di primo grado ed in presenza della ormai maturata prescrizione del reato, dovrà pertanto valutare approfonditamente – come già affermato in diversa fattispecie da Sez. 3, n. 12731 del 18/12/2020 cit, – il compendio probatorio ai fini della conferma della statuizione sulla confisca diretta, procedendo all’accertamento nel merito in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, contestat al capo A, ossia del reato che ha fondato la disposta confisca diretta, avendo cura di confrontarsi con le deduzioni difensive contenute nei motivi di gravame, e solo all’esito di tale accertamento, laddove positivo, dovrà valutare, alla luce dei criteri
giurisprudenziali in tema di confisca diretta, la sussistenza dei presupposti legittimano il suo mantenimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca in via diretta con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma Così deciso il 22/10/2025