Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41308 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41308 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a Reggio Calabria DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 28/11/2022
visti gli atti, il provvedimento impugNOME ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca; udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato quella pronunciata dal Tribunale di Roma del 22 novembre 2015 con la quale è stata dichiarata Ve.stinzibne dei reati di corruzione sub capo A), punti I e II, nei confrcnti di rla:ssirniHaft) COGNOME ed è stato assolto il predetto dall residue imputaz.ioni DEJ – del fatto in ordine ai reati di falso e a COGNOME conferma dPIle COGNOME st,atuizioni in
tema di confisca dei beni in sequestro, in particolare dell’orologio Rolex Oyster considerato prezzo della corruzione di cui al capo A).
Propone ricorso l’imputato con atto del difensore AVV_NOTAIO, il quale articola i motivi appresso sintetizzati.
2.1. Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 240 e 322-ter cod. pen. come interpretati dalla sentenza delle Sezioni Unite COGNOME, secondo cui la prescrizione intervenuta in primo grado non consente la confisca, pur nei casi in cui sia prevista come obbligatoria, in assenza di una formale pronuncia di condanna. Si osserva che ove si optasse per una diversa interpretazione la decisione del ricorso andrebbe rimessa alle Sezioni Unite, essendo indiscutibile in base ai principi affermati nella citata sentenza COGNOME che la prescrizione del reato maturata nel primo grado non consente la confisca, essendo richiesta come condizione per la conferma in appello della confisca che l’accertamento di responsabilità in primo grado sia funzionale ad una formale pronuncia di condanna.
2.2. Inosservanza o erronea interpretazione degli artt. 6 Cedu e 111 Cost. in tema di accertamento incidentale del fatto di reato in violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo.
Si rappresenta che la Corte territoriale, dopo aver preso atto della prescrizione del reato di corruzione maturata già prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, non ha tenuto conto che nel corso del giudizio di primo grado l’istruttoria è proseguita solo per l’accertamento dei diversi reati non prescritti, e che l’accertamento della responsabilità per il delitto di corruzione è avvenuto solo in via incidentale, sulla base della valutazione delle prove assunte per i diversi reati non prescritti, senza quindi che si sia stato svolto un pieno contraddittorio rispetto al reato prescritto, avendo le parti e, quindi, anche la difesa rinunciato ad assumere le prove testimoniali a discarico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Si tratta di una confisca obbligatoria diretta del prezzo del reato di corruzione che trova fondamento nell’art. 322-ter cod. pen., oltre che nell’art. 240, comma 2, n.1, cod. pen., e che è stata disposta nonostante l’intervenuta prescrizione del reato ed il conseguente proscioglimento dell’imputato dal reato presupposto di corruzione pronunciato nel giudizio di primo grado.
Come correttamente dedotto nel ricorso, con la sentenza delle Sez. U, n. 7 dei 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264434, è stato affermato il principio secondo
cui “il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell’art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l’accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell’imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio” .
Nel caso di specie, invece, nel primo grado di giudizio, essendo stata dichiarata la prescrizione del reato, il Tribunale, nell’accertare – peraltro in modo autonomo e non in via incidentale – la responsabilità per il reato di corruzione ai soli fini della confisca, ha violato l’art. 129 cod.proc.pen., come interpretato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244273.
La richiamata disposizione processuale, infatti, allorchè sia intervenuta la prescrizione del reato, preclude non solo la prosecuzione dell’istruttoria ma anche ogni valutazione approfondita del compendio probatorio, tanto da consentire il proscioglimento dell’imputato solo quando risulti evidente la insussistenza degli elementi di responsabilità per effetto di una mera constatazione senza che siano ammessi apprezzamenti di sorta.
È stato affermato che, in questi casi, il giudice procede, più che ad un “apprezzamento”, ad una “constatazione”.
Con la sentenza COGNOME è stato chiarito che il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, proprio per la preclusione che deriva dalla obbligatoria operatività delle cause di estinzione del reato, e ciò anche se la causa di estinzione del reato sopravvenga al termine dell’istruttoria, non potendosi procedere neppure in tale eventualità, ovvero al termine dell’istruttoria dibattimentale, a valutazioni approfondite del compendio probatorio, in ipotesi già acquisito, per le limitazioni che la regola, che predilige la chiusura immediata del processo, produce con riflessi inevitabili anche nei successivi gradi di giudizio.
Coerente con questa impostazione è anche la uniforme giurisprudenza di legittimità secondo cui deve escludersi che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre all’annullamento con rinvio, possa essere rilevato dal giudice di legittimità che, in questi casi, deve invece dichiarare l’estinzione del reato, perché in caso di annullamento, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione che gli impone l’obbligo della immediata declaratoria della causa di estinzione del reato.
2. In buona sostanza, con la sentenza impugnata sono state valorizzate le prove assunte per reati non ancora prescritti – per i quali è, peraltro, intervenuta la pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto con esclusione quindi di un accertamento incidentale di responsabilità conseguente all’affermazione di responsabilità per reato diverso da quello prescritto – per ritenere dimostrato che l’imputato, nella qualità di colonnello della Guardia di Finanza, avesse ricevuto un prestigioso orologio Rolex del valore di 12 mila euro ed altre utilità (cene in locali di lusso e inviti a sfilate di mode), in cambio de favori concessi ad un imprenditore nel corso di vari accertamenti tributari, omettendo di rilevare determinate irregolarità fiscali per agevolarlo con la riduzione del carico tributario.
In tal modo è stato chiaramente violato l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva con il correlato divieto di una approfondita valutazione di tutto il compendio probatorio acquisito agli atti, che può essere derogato, a norma del secondo comma dell’art. 129 cod. proc. pen., solo a favore dell’imputato con un proscioglimento pieno, ma a condizione che i relativi presupposti (l’inesistenza del fatto, l’irrilevanza penale dello stesso, il non averlo l’imputato commesso) risultino dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione avuto riguardo alla chiarezza della situazione processuale.
Prescindendo dal caso in cui sia intervenuta una rinuncia dell’imputato ad avvalersi della prescrizione, le uniche deroghe a tale principio – che discende dalla regola di economia processuale volta ad agevolare la fine del processo ove non appaia concretamente realizzabile la pretesa punitiva dello Stato – sono previste soltanto dall’art. 578 cod. proc. pen., in tema di costituzione di parte civile, e dall’art.578-bis cod. proc. pen. in tema di confisca obbligatoria.
La disposizione di cui al comma 2 dell’art. 129 cod. proc. pen. deve essere, infatti, coordinata con la presenza della parte civile e con la già disposta confisca obbligatoria nei soli casi in cui sia intervenuta la pronuncia di una condanna in primo grado, a parte i casi di confisca che prescindono dalla condanna e dall’accertamento di responsabilità (ad es. vedi, art. 240, comma 2, n. 2 cod. pen. che riguarda la confisca delle cose intrinsecamente pericolose).
Soltanto in tali casi, infatti, il giudice dell’impugnazione (appello e cassazione), e dunque non anche il giudice del primo grado, nel prendere atto di una causa estintiva del reato verificatasi nelle more del giudizio di impugnazione, è tenuto a pronunciarsi, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen. sull’azione civile, ed ai sensi dell’art. 578-bis sulla confisca.
Ed è, quindi, unicamente in tali casi ad essere consentito al giudice dell’imhugnazione, ai limitati fini previsti dalla normativa richiamata, oltre che
doverosamente imposto, procedere ad una valutazione approfondita dell’acquisito compendio probatorio, senza essere legato ai canoni di economia processuale che impongono altrimenti, senza ulteriori eccezioni, la declaratoria della causa di estinzione del reato quando la prova della innocenza non risulti ictu ocu/i.
L’eventualità della prosecuzione dell’istruttoria nel corso del processo di primo grado per altre imputazioni connesse, relative a reati non ancora prescritti, non consente di esprimere alcun giudizio sulle imputazioni relative ai reati prescritti anche ai soli fini della confisca, atteso che rispetto a dette imputazioni, una volta maturata la causa estintiva del reato, non solo risulta preclusa ogni ulteriore specifica indagine istruttoria che in ipotesi si rendesse necessaria per l’autonomia dei relativi giudizi, ma resta COGNOME ugualmente preclusa anche ogni valutazione sui presupposti della responsabilità penale.
Ciò, quindi, va affermato non solo perché una volta maturata la prescrizione non potrebbe svolgersi una istruttoria specifica per il capo di imputazione relativo al reato prescritto, con conseguente violazione del diritto ad un pieno contraddittorio (in tal senso risulta fondato anche il secondo motivo di ricorso), ma anche perché si instaurerebbe un procedimento che, in assenza di una espressa disposizione di legge, comporterebbe nei successivi gradi di impugnazione l’applicazione doverosa della regola della obbligatoria dichiarazione di estinzione del reato senza alcuna possibilità di vagliare i presupposti fondativi della responsabilità penale neppure a fini diversi dall’irrogazione di una pena (ovvero ai fini della confisca o delle statuizioni civili).
Costituisce principio consolidato, infatti, che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono neppure rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (vedi, Sez. U, COGNOME).
Rimane da chiedersi se ai fini della valutazione delle prove assunte per altri reati non prescritti, ove l’istruttoria sia proseguita legittimamente anche sui reati prescritti perché strettamente correlata con quella dei reati non prescritti, si possa derogare a tale principio, allorquando l’istruttoria sia stata svolta in modo esaustivo, sia pure indirettamente, anche per il reato prescritto dal cui accertamento dipenda la statuizione sulla confisca.
Va osservato che nel caso in esame tale ipotesi non si è verificata, avendo le parti espressamente rinunciato concordemente ad assumere le prove a discarico relative al reato r rescritto.
Sebbene, quindi, non sia pertinente al caso concreto, solo per completezza di analisi, si reputa che la risposta a tale quesito debba essere comunque negativa.
Si è già osservato che ogni valutazione sulla responsabilità per il reato prescritto è preclusa in ossequio al principio di legalità, per mancanza di una norma specifica come quella prevista dall’art. 578-bis cod.proc.pen. che consente di procedere all’accertamento della responsabilità ai soli fini della confisca anche in assenza di formale condanna nel solo caso di prescrizione maturata in appello o in cassazione, ma che presuppone, come detto, la formale pronuncia di una condanna in primo grado.
La disposizione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall’art. 6, comma 4, del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, e poi modificata dall’art. 1 comma 4, lett. f), della legge 9 gennaio 2019, n.3, ha certamente operato un ampliamento normativo del principio affermato dalle Sezioni Unite COGNOME unicamente per la confisca obbligatoria del prezzo del reato e, ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen., per la confisca diretta obbligatoria del prezzo o del profitto del reato, estendendone l’applicazione alle ipotesi di “confisca in casi particolari previste dall’art. 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall’articolo 322-ter del codice penale “, nonché, alle collegate ipotesi di confisca per equivalente tipicamente sanzioNOMErie, dapprima, invece, escluse dalla sentenza COGNOME in ragione della ravvisata prevalenza del carattere sanzioNOMErio di questa forma di confisca su quello preventivo proprio delle misure di sicurezza (vedi sul punto, Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Tuttavia, detta disposizione processuale – cui è stata, peraltro, anche riconosciuta una componente sanzioNOMEria ai fini del divieto di retroattività in materia penale (Sez. U, COGNOME, cit.) – non legittima la confisca (negli stessi casi) anche quando il proscioglimento per la prescrizione del reato sia intervenuto nel giudizio di primo grado, essendo presupposto indefettibile per la conferma della confisca (obbligatoria) lo svolgimento di un giudizio di primo grado conclusosi ritualmente con una pronuncia formale di condanna.
Se è pur vero che l’art. 578-bis cod. proc. pen. (“Quando è stata ordinata la confisca…”) diversamente da quanto previsto dall’art. 578 cod. proc. pen. in tema di effetti civili (“Quando… è stata pronunciata condanna…”), non contiene alcun testuale riferimento alla condanna in primo grado, venendo menzionata unicamente la necessità di una previa confisca, non vi è dubbio che il necessario antecedente della pronuncia di una sentenza di condanna trovi il suo fondamento neiV,ncipit dei richiamati ::rtt. 240-bis e 322-ter cod. proc. pen. che menzionano
la condanna (o la sentenza di applicazione della pena) come presupposto della confisca disposta nel giudizio di primo grado.
Peraltro, quanto alla confisca obbligatoria del prezzo del reato prevista in generale dall’art. 240, co.2, n.1, cod. pen. si è già osservato come con la sentenza delle Sezioni Unite COGNOME fosse stato trovato un ragionevole punto di equilibrio tra prescrizione del reato e confisca, limitando la compatibilità della prescrizione del reato con la sola confisca diretta perché priva di connotazioni di tipo punitivo, ma – come già chiarito – “nel solo caso in cui l’esistenza del reato e la circostanza che l’autore dello stesso abbia percepito il bene quale prezzo del reato abbiano formato oggetto di un formale giudizio di condanna, i cui termini essenziali, nel corso dei successivi gradi di giudizio, siano stati confermati secondo una prospettiva non dissimile da quella tracciata dall’art. 578 del codice di rito in tema di decisione sugli effetti civili nel caso di sopravvenuta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione”.
6. Né avrebbe senso richiamare il differente orientamento interpretativo affermatosi in tema di lottizzazione abusiva, secondo cui la confisca prevista dall’art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 può essere disposta in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione anche nel corso del giudizio di primo grado (come affermato dalle Sezioni Unite COGNOME che hanno escluso ai fini della confisca urbanistica la necessità, in primo grado, di una pronuncia di condanna).
La norma sanzioNOMEria urbanistica citata ricollega, infatti, la confisca non già alla pronuncia di condanna ma ad una sentenza definitiva di accertamento della lottizzazione abusiva, stabilendo testualmente che: «la sentenza definitiva che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite».
La diversa disciplina di detta confisca non è, perciò, assimilabile a quella prevista dagli artt. 240 e 322-ter del codice penale.
Va ricordato, tuttavia, che pure avuto riguardo a tale ipotesi di confisca speciale, fatta salva la diversità del dato normativo che ne legittima l’applicazione anche nel caso di proscioglimento in primo grado per intervenuta prescrizione, è stato comunque affermato, in ossequio ai principi generali sopra esposti, che è comunque richiesto che la sussistenza del fatto sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio, in applicazione dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può proseguire al solo
fine di compiere il predetto accertamento (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, COGNOME, Rv. 278870).
Deve, quindi, ribadirsi che gli effetti della sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato quale causa di estinzione dello stesso per rimanere immuni rispetto all’effetto caducante determiNOME dalla prescrizione stessa non possono che essere il frutto di disposizioni normative che, espressamente o implicitamente, li prevedano in deroga ai principi ed alle regole del processo che precludono ogni ulteriore seguito processuale anche sul piano del sindacato della corretta valutazione del compendio probatorio per le prevalenti ragioni di economia processuale, derogabili solo a favore dell’imputato ove ne risulti ictu ()culi l’innocenza, fuori dal caso in cui questi non abbia esercitato il diritto di rinunciare alla prescrizione con conseguente ripristino dei poteri di piena cognizione del giudice.
In conclusione, per la ritenuta fondatezza di entrambi i motivi di ricorso, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla confisca che deve essere esclusa con conseguente restituzione del bene in sequestro all’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, che elimina. Dispone la restituzione all’avente diritto dell’orologio Rolex in sequestro. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 13 settembre 2023
Il Presidente