Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37392 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37392 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 26/04/2024 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione dei reati per prescrizione
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 26 aprile 2024 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza in data 23 gennaio 2020 del Tribunale di Rieti, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per i reati di cui ai capi G) e I), art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, perchØ estinti per prescrizione, e ha confermato nel resto l’accertamento di responsabilità per i reati dei capi H) e J), consistenti entrambi nella violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, lasciando la medesima pena.
Il ricorrente eccepisce preliminarmente la prescrizione dei reati di cui al capo H), commesso il 17 giugno 2014, e di cui al capo J), commesso il 27 febbraio 2015. Formula di seguito tre motivi di ricorso per cassazione. Eccepisce, con il primo motivo, la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena per il reato del capo J), perchØ il minimo edittale previsto dall’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 era di sei mesi di reclusione e non di un anno e sei mesi; con il secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione per mancanza di motivazione della pena superiore a quella stabilita nella sentenza di primo grado per il reato satellite di cui al capo H); con il terzo, la violazione di legge in ordine alla conferma
della confisca per equivalente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
La Corte territoriale ha dichiarato prescritti i reati di cui ai capi G) e I), ma ha confermato la pena originariamente irrogata dal Tribunale, sul presupposto che il reato piø grave del capo J) prevedesse un minimo edittale di un anno e sei mesi di reclusione e che l’aumento per la continuazione per il reato del capo H) potesse essere quantificato in mesi sei di reclusione. Il calcolo della pena Ł errato. Il reato del capo J), consistente nella violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, risulta essere stato commesso il 27 febbraio 2015. La pena prevista per tale reato fino al 21 ottobre 2015 Ł stata da sei mesi a cinque anni di reclusione. Pertanto, risulta immotivata l’indicazione di una pena di un anno e sei mesi di reclusione per tale reato. Inoltre, viola il divieto di trattamento sanzionatorio peggiorativo la previsione di un aumento di sei mesi di reclusione per il reato in continuazione del capo H), avendo stabilito il primo Giudice un aumento di pena pari a tre mesi di reclusione.
Consegue alla declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione la revoca della confisca per equivalente. Infatti, trattandosi di reati commessi prima della novella dell’art. 578bis cod. proc. pen., norma introdotta dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, non Ł possibile mantenere la confisca, pur a dispetto dell’accertamento di responsabilità. La giurisprudenza ha poi ulteriormente precisato che il mutamento giurisprudenziale intervenuto in ordine alla natura ripristinatoria della confisca per equivalente, per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024, dep. 2025, COGNOME, comunque non legittima l’applicazione della misura ablativa in caso di prescrizione dei reati commessi anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 578bis cod. proc. pen., in quanto l’interpretazione di quest’ultima disposizione in senso conforme all’art. 7 CEDU e all’art. 1 Prot. 1 CEDU impone di escludere l’efficacia retroattiva “in malam partem” del nuovo indirizzo ermeneutico, siccome ragionevolmente imprevedibile rispetto al pregresso quadro interpretativo consolidato in ordine alla funzione sanzionatoria dell’istituto (Sez. 6, n. 25200 del 18/06/2025, Rossi, Rv. 288488-01).
GLYPH P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchØ i residui reati sono estinti per prescrizione. Revoca la confisca per equivalente
Così deciso, l’1 ottobre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME