Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 51556 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51556 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Nocera Inferiore il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 15/03/2023 dal Tribunale di Nocera Inferiore visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15/03/2023, il Tribunale di Nocera Inferiore dichiara ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., non doversi procedere nei confr COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME in ordine al reato di cui agli artt. 40, comma 1 lett. b e 4, 49 d.lgs. n. 504 del 1995, loro a concorso, per essere detto reato estinto per intervenuta prescrizione. Il Tri disponeva altresì, al passaggio in giudicato della sentenza, la confisc smaltimento del prodotto petrolifero in sequestro.
e
Propone ricorso immediato per cassazione COGNOME NOMENOME a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla dispo confisca. Si deduce, al riguardo, che – al di là della mancata precisazione del giuridico della confisca – era del tutto mancato non solo una sentenza di condan ma anche un mero accertamento incidentale della responsabilità: avendo i Tribunale chiarito, in motivazione, che non era stato possibile alcun vaglio vicenda per la mancata acquisizione di elementi di prova dichiarativ documentale.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO solleci una declaratoria di inammissibilità del ricorso, richiamando un precede giurisprudenziale relativo alla competenza del giudice dell’esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dopo una nutrita serie di rinvii disposti a partire dalla prima udienza marzo 2021, e determinati da difetti di notifica ed altro (rinvii in parte ric a pag. 2 della sentenza impugnata), il Tribunale di Nocera Inferiore, all’ud del 15/03/2023, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorr (oltre che dei coimputati COGNOME NOME NOME COGNOME NOME) dai reati di cui agli artt. 40 e 49 d.lgs. n. 504 del 1995, loro ascritti in concorso, per es reati estinti per intervenuta prescrizione. In motivazione, il Tribunale ha pre di non ritenere sussistenti le condizioni per un proscioglimento nel merito, ai del comma 2 dell’art. 129 cod. proc. pen., “alla luce dello stadio embrional giudizio, il cui approfondimento è stato sbarrato dalla immediata declarator estinzione del reato” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Con il dispositivo della sentenza emessa nei confronti degli imputati Tribunale ha altresì disposto la confisca e lo smaltimento del prodotto petrol in sequestro. Tale statuizione è stata giustificata, in motivazione, con la se frase: “Va infine disposta, al passaggio in giudicato della presente decisio confisca e lo smaltimento dei prodotti petroliferi in sequestro (all’uopo deleg con facoltà di subdelega, la medesima Autorità di P.G. che appose il vincolo rea (cfr. pag. 3, cit.).
In tale contesto, deve anzitutto convenirsi con il rilievo dife concernente la mancata indicazione del titolo giuridico in forza del quale è disposta la confisca. Si è visto infatti che la tautologica motivazione conten sentenza non fa alcun riferimento non solo ai presupposti fattuali e alle ra giuridiche fondanti la statuizione, ma anche alla concreta tipologia di confis cui si è ritenuto di fare applicazione.
Peraltro, anche a voler prescindere da tale assoluta genericità, ritenendo si sia fatto implicito riferimento alle norme in tema di confisca obbligatoria al combinato disposto degli artt. 44 d.lgs n. 504 del 1995 e 301 d.P.R. n. 4 1973 (per effetto del rinvio alle “disposizioni legislative vigenti in doganale”, contenuto nel predetto art. 44), il Tribunale non -ha mostrato di confrontarsi con i principi dettati dalle Sezioni Unite e dalla successiva elabor giurisprudenziale in tema di confisca obbligatoria disposta dal codice penale d all’art. 240, secondo comma, cod. pen., in fattispecie di reato estin intervenuta prescrizione.
Viene in rilievo, in particolare, Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, 264434 – 01, secondo la quale «il giudice, nel dichiarare la estinzione del per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell’art. 240, comma second n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell’art. 322 ter cod confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia st precedente pronuncia di condanna e che l’accertamento relativo alla sussiste del reato, alla penale responsabilità dell’imputato e alla qualificazione del b confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gr di giudizio». Una chiara applicazione di tali principi, nella materia c specificamente rileva, si rinviene in Sez. 3, n. 13671 del 01/04/2020, COGNOME, 278771 – 01, secondo cui «in tema di violazione della disciplina delle accise idrocarburi, il giudice di appello, nel pronunciare declaratoria di estinzi reato previsto dall’art. 40 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 per prescr maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata, non ha l’obbligo revocare la confisca dei prodotti petroliferi e degli automezzi disposta ai dell’art. 44 dello stesso d.lgs., sempre che sia integralmente ribadito incidentale, l’accertamento già operato in primo grado in ordine alla sussis del reato ed alla sua attribuibilità all’imputato». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’assoluto silenzio della sentenza impugnata non consente neppure d comprendere se il Tribunale – nonostante lo “stato embrionale del giudizio” di si è detto (cfr. supra, § 2) – sia stato comunque in grado di operare un accertamento incidentale sulla sussistenza del reato, ed abbia disposto la con ponendosi nella prospettiva richiamata dal AVV_NOTAIOatore AVV_NOTAIO ha fa riferimento nella propria requisitoria (cfr. Sez. 3, n. 1503 del 22/06/2017 2018, COGNOME Rosa, Rv. 273534 – 01, secondo la quale l’intervenuta prescrizione di reato in relazione al quale è prevista la confisca obbligatoria non pr l’adozione del provvedimento ablativo sempre che ne siano stati accertati elementi oggettivi e soggettivi).
In definitiva, la totale carenza motivazionale in ordine alla statu relativa alla confisca non può che determinare l’annullamento della sente
impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa persona fisica.
Così deciso in data 8 novembre 2023 Il Consigli GLYPH stensore GLYPH
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