Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35216 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35216 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BARI nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a GRAGNANO il DATA_NASCITA inoltre:
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, COMMISSIONE EUROPEA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso come da memoria scritta, insistendo per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in riferimento al secondo motivo di ricorso;
uditi, per l’imputato, gli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che hanno concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata ovvero per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari in data 20 novembre 2004, emessa all’esito di giudizio abbreviato, NOME COGNOME era stato condannato, con la riduzione per il rito, alla pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso con funzione di promotore e organizzatore (capo A), con la confisca di quanto in sequestro. Con la stessa sentenza era stato dichiarato il non doversi procedere nei confronti di COGNOME per i reati previsti dagli artt. 81 110, 112 cod. pen., 292 e 295, lett. d), d.P.R. n. 43 del 1973 e 2, legge n. 50 del 1994, 7, legge n. 203 del 1991, a lui contestati al capo 3) dell’imputazione, per difetto della condizione di procedibilità.
1.1. Con sentenza in data 20 febbraio 2008, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolse COGNOME per insussistenza del fatto in relazione al delitto di cui al capo A) dell’imputazione, revocando l’ordin di confisca di quanto sequestrato nei suoi confronti e disponendone la restituzione.
1.2. Con sentenza n. 13972 in data 4 marzo 2009, la Corte di cassazione, Prima Sezione penale, annullò la sentenza di appello, rilevando l’erronea ricostruzione e valutazione degli elementi probatori a carico dell’imputato in relazione al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. contestato al capo A), rinvian per un nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
1.3. Con sentenza del 28 gennaio 2011, la Corte di appello, giudicando in sede di rinvio, assolse nuovamente l’imputato dal reato ascrittogli al capo A) per non aver commesso il fatto, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.
1.4. Anche la nuova decisione fu però annullata dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, con sentenza n. 24612 del 18 maggio 2012 limitatamente alla posizione di COGNOME, rinviando per un nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
1.5. La Corte di appello di Bari, giudicando nuovamente in sede di rinvio, con sentenza del 9 luglio 2015, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, dichiarò non doversi procedere per essere il reato a lui ascritto al capo A) estinto per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
1.6. Pronunciandosi su ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari e dello stesso COGNOME, la Corte di cassazione, Prima Sezione penale, con sentenza n. 13571 in data 1 febbraio 2017 affermò che: a) la penale responsabilità dell’imputato per il reato associativo doveva ritenersi definitivamente accertata, non essendo stato proposto ricorso sul punto; b) la motivazione della sentenza della Corte di appello era illogica, sia nella parte in cui applicava le circostanze attenuanti generiche e le riteneva equivalenti alle
2 GLYPH
3J-
aggravanti, sia in quella relativa alla confisca. Pertanto, ritenendo fondati entrambi i ricorsi, annullò la sentenza impugnata limitatamente a tali punti, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per un nuovo giudizio su essi.
1.7. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 15 novembre 2018, decidendo nuovamente in sede di rinvio, ritenuta fondata l’eccezione formulata dall’imputato, dichiarò non doversi procedere nei confronti di COGNOME per il reato a lui ascritto al capo A), in quanto l’azione penale non doveva essere proseguita per ne bis in idem internazionale ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, disponendo la revoca della confisca e la restituzione all’avente diritto dei beni in sequestro.
1.8. In accoglimento di un nuovo ricorso del Procuratore generale, la Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, con la successiva sentenza n. 15818 del 19 febbraio 2020, annullò ancora una volta la decisione della Corte territoriale, ritenendo insussistente la preclusione del doppio giudizio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per un nuovo esame circa l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione e, in caso di scrutinio positivo di tal questione, per un nuovo esame circa la ricorrenza dei presupposti della confisca.
1.9. Con sentenza emessa il 3 febbraio 2021, la Corte di appello di Bari, ancora giudicando in sede di rinvio, negando stavolta il riconoscimento delle attenuanti generiche, confermò la sentenza di condanna del Giudice dell’udienza preliminare di Bari nella parte in cui accertava la responsabilità di COGNOME per il reato di cui al capo A); e, per l’effetto, dispose la confisca di quanto in sequestro.
1.10. A seguito di ricorso dell’imputato, la Corte di cassazione, Prima Sezione penale, con sentenza n. 35340 del 24 maggio 2022, ritenendo sussistenti i vizi motivazionali denunciati, annullò, senza rinvio, la sentenza impugnata ritenendo maturata l’estinzione per prescrizione del reato di cui al capo A) e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello territoriale quanto alla confisca. Nel frangente, la Suprema Corte rilevò che anche la sentenza impugnata, al pari delle precedenti pronunce annullate con rinvio, era viziata nella motivazione relativamente alla confisca dei beni nei confronti di COGNOME, essendosi limitata a confermarla, pur in presenza di una pronuncia di proscioglimento per prescrizione, senza motivare adeguatamente sui relativi presupposti.
1.11. Con sentenza in data 10 ottobre 2023, la Corte barese, dopo avere premesso che il reato ascritto a COGNOME è ormai estinto per prescrizione e avere qualificato la confisca ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., ha rigettato la richies di misura patrimoniale avanzata dal Pubblico ministero. Secondo il Collegio di merito, invero, l’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 21 del 2018 e novellato dalla legge n. 3 del 2019, a mente del quale il giudice, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, deve decidere sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato, non è applicabile
3 GLYPH
NOME—
rationae temporis al caso di specie, avendo essa natura sanzionatoria ed essendo i fatti che ne costituivano il presupposto anteriori alla sua entrata in vigore ( termini Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, COGNOME). Su tali basi, dunque, ritenuta la riconducibilità della confisca al previgente quadro normativo e giurisprudenziale, la Corte di merito ha concluso per l’insussistenza dei presupposti per confermare, in presenza di una declaratoria irrevocabile di estinzione del reato per prescrizione, la confisca nei confronti di COGNOME, disponendone la revoca, con immediata restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto. Nel frangente, la Corte di appello ha ritenuto di non condividere la tesi del Procuratore generale territoriale circa la formazione di un giudicato sostanziale sulla responsabilità d COGNOME per il reato ascrittogli.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 301, r.d. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. in materia doganale) che, quale disposizione speciale, dispone che è sempre ordinata la confisca del provento del contrabbando. Pur condividendo le conclusioni della Corte di appello in merito alla inapplicabilità dell’art. 578-bis cod. proc. pen., il ricorrente sottolinea che nel corso del giudizio di merito era stata richiesta alla stessa Corte di merito, senza che questa si fosse pronunciata, l’applicazione dell’art. 301, r.d. 23 gennaio 1973, n. 43, a mente del quale «è sempre disposta la confisca», anche in caso di prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado. A sostegno della prospettazione, il ricorso sottolinea come sia assolutamente certo che i beni sequestrati (quote societarie della RAGIONE_SOCIALE intestate alla RAGIONE_SOCIALE; quote societarie intestate a NOME COGNOME, figlia del ricorrente; appezzamento di terreno edificabile ubicato nel comune di Pianoro; due appartamenti ubicati nel comune di Monterenzio; saldo attivo di conti correnti e/o depositi bancari e/o rapporti finanziari; denar contante, gioielli, computer e cellulari dello yacht My Artema intestato alla RAGIONE_SOCIALE di Londra; disponibilità finanziarie esistenti presso la sede di Jersey della Unione Bancaire Priveé ammontanti a 7.800.000 euro e riconducibili a NOME COGNOME) siano il provento del reato di contrabbando di sigarette, a sua volta provento dell’associazione. Come affermato dal Giudice di primo grado, le società di COGNOME erano unicamente finalizzate «a creare l’apparenza di una attività commerciale lecita, attraverso la quale NOME, ossia la Maxim, potesse vendere la merce ai reali destinatari della stessa, ossia agli esponenti delle RAGIONE_SOCIALE» (pag. 193), in modo da «alimentare nel tempo un
sistema articolato e complesso (…) mediante il quale foraggiare il mercato del crimine assicurando a personaggi di spicco della RAGIONE_SOCIALEtà organizzata RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE l’appannaggio dell’attività di contrabbando di t.l.e. i cui proventi poi (… previo occultamento della illecita provenienza (…) confluivano nel territorio elvetico di tal guisa continuando a garantire ai fornitori di t.l.e. – protagon indiscussi del sistema – le risorse necessarie al funzionamento dello stesso».
Né rileverebbe che la Svizzera non abbia autorizzato il processo per il reato di contrabbando, essendosi al cospetto di una ipotesi di confisca obbligatoria. La possibilità di giudicare un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un reato-fine improcedibile, imporrebbe di concludere che si possa «in maniera ampia giudicare su come il patrimonio dell’associazione si sia formato».
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza della motivazione. In particolare, il Procuratore generale evidenzia come nella specie: sussistesse un giudizio definitivo sulla responsabilità penale, da considerarsi alla stregua di un giudicato di condanna; la prescrizione risultasse dichiarata dalla Corte di cassazione dopo una sentenza di condanna e per la sola concessione delle attenuanti generiche; si vertesse in una ipotesi di confisca obbligatoria, tale da consentire l’ablazione in presenza anche della sola condanna sostanziale; la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto che non sussistessero in radice i presupposti legali della confisca. Invero, secondo la Corte di cassazione nel caso di condanna in senso sostanziale si potrebbe procedere alla confisca nel caso in cui essa sia obbligatoria.
In data 7 maggio 2024 è pervenuta in Cancelleria una memoria a firma degli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori dell’imputato.
3.1. Quanto al primo motivo di ricorso, premesso che non si sarebbe in presenza di una condanna passata in «giudicato formale», essendo stata pronunciata una sentenza di proscioglimento, si evidenzia come la tesi secondo cui ricorrerebbe una «condanna in senso sostanziale» non permetterebbe di superare l’argomento secondo cui l’art. 578-bis cod. proc. pen., come riconosciuto dallo stesso ricorrente, non è operativo ratione temporis.
3.2. Quanto all’applicabilità dell’art. 301, r.d. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. in materia doganale), il termine «sempre» non consentirebbe l’operatività della misura anche in caso di prescrizione, rinviando l’avverbio al regime obbligatorio, anziché facoltativo/discrezionale di tale ipotesi di confisca. In ogni caso, nel presente procedimento il sequestro sarebbe stato finalizzato alla confisca prevista dagli artt. 416-bis, settimo comma, cod. pen. e 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992 (oggi art. 240-bis cod. pen.), mentre non sarebbe mai stato neanche contestato taluno dei reati doganali che costituiscono il presupposto della misura prevista dal
predetto art. 301, r.d. 23 gennaio 1973, n. 43. Di conseguenza, non sarebbe mai stata valutata la sussistenza di tali reati ovvero la responsabilità personale di COGNOME per i medesimi, né tantomeno sarebbe stata mai quantificata l’entità dei proventi che tali illeciti avrebbero generato, né sarebbe stata verificata la sussistenza di un qualsiasi nesso di pertinenzialità rispetto ai beni in sequestro, ipotizzandosi in ricorso, con il riferimento ai «beni acquistati col denaro» proveniente da tali reati, un’applicazione «per equivalente» della confisca, prevista soltanto con la riforma dell’art. 301, r.d. 23 gennaio 1973, n. 43, operata dal d.lgs. n. 156 del 2022, norma irretroattiva.
In data 16 maggio 2024 è pervenuta una ulteriore memoria a firma degli AVV_NOTAIO COGNOME e COGNOME, con la quale, in replica alle conclusioni del Procuratore generale presso questa Suprema Corte, si deduce che, nel caso di specie, non ricorrerebbe un caso di giudicato progressivo, essendo stata dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione e non essendo intervenuta alcuna definitività sull’an della confisca. A seguito dell’annullamento per vizio di motivazione, il Giudice del rinvio era investito di pieni poteri di cognizione sull confisca, che comprendevano anche l’applicabilità della confisca c.d. allargata in assenza di condanna ratione temporis, su cui la sentenza rescindente non si era espressa in alcun modo. Pertanto, esso avrebbe correttamente applicato i principi stabiliti dalle Sezioni unite con la sentenza n. 4145/2023, COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Come ricordato nella parte espositiva (v. supra §1 del «ritenuto in fatto»), infatti, a carico di COGNOME non si era proceduto per il reato previsto dagli artt. 81, 110, 112 cod. pen., 292 e 295, lett. d), d.P.R. n. 43 del 1973 e 2, legge n. 50 del 1994, per difetto di una condizione di procedibilità. Ne consegue che non può nemmeno farsi questione dell’eventuale applicazione della misura ablativa prevista dall’art. 301, d.P.R. n. 43 del 1973. La relativa doglianza è, pertanto, inammissibile.
Venendo, indi, alla censura dedotta con il secondo motivo, il ricorso assume che le pronunce precedenti abbiano portato alla formazione progressiva di un giudicato interno, al quale il Giudice del rinvio non si sarebbe attenuto, ma che il Giudice di legittimità avrebbe dovuto ‘rilevare anche d’ufficio.
6 GLYPH
3.1. Si assume, in particolare, che in sede rescindente fosse stato affermato che la responsabilità penale dell’imputato era stata definitivamente accertata. Ciò in quanto già la sentenza n. 13571 del 2017, pronunciata dalla Prima Sezione penale, aveva affermato che la responsabilità di COGNOME per il delitto contestato al capo A) doveva ritenersi definitivamente accertata in quanto l’imputato non aveva proposto ricorso sul punto; e atteso che, dall’istruttoria svolta, erano emersi numerosi elementi a sostegno dell’affermazione della riferibilità al medesimo dei fatti e della corretta qualificazione giuridica di essi. Inoltre, con tale sentenza, Corte di cassazione, pur affermando la possibilità di confiscare i beni anche in assenza di una espressa statuizione di condanna, avrebbe riscontrato un difetto di motivazione d+ provvedimento di merito in relazione al rapporto di pertinenzialità tra i beni confiscati e il reato previsto dall’art. 416-bis cod. pen. norma degli artt. 240, primo e secondo comma, n. 1, cod. pen., 416-bis, settimo comma, cod. pen., nonché con riferimento alla capacità reddituale e patrimoniale e alla titolarità dei beni medesimi, che non sarebbero state indagate. Inoltre, si assume che con la sentenza n. 15818/2020, pronunciata nella nuova fase rescindente, la Corte di cassazione avesse ribadito che anche in caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, il Giudice del rinvio possa pronunciarsi sulla confisca, di cui si sarebbe ammessa la legittimità. Profilo ulteriormente confermato dalla nuova sentenza rescindente della Prima Sezione n. 35440/2022, secondo cui «la circostanza che si versasse in ipotesi di confisca obbligatoria non esimeva il giudice dall’obbligo di motivare in ordine alla sussistenza dei presupposti della misura».
Dunque, dalla sequenza di tali sentenze rescindenti si ricaverebbe che il tema della astratta confiscabilità dei beni in sequestro anche in assenza di una statuizione formale di condanna sarebbe stato più volte valutato e deciso nel senso della ammissibilità del provvedimento ablativo, di tal che si sarebbe formato, sul punto, un giudicato interno, che il Giudice del rinvio avrebbe disatteso, ritenendo insussistenti i suoi presupposti astratti. Infatti, se la Corte di cassazione avesse ritenuto che l’art. 578-bis cod. proc. pen. era irretroattivo, una volta dichiarata l prescrizione con la sentenza del 2022 avrebbe dovuto annullare senza rinvio anche la statuizione sulla confisca. Viceversa, imponendo al Giudice del rinvio un nuovo giudizio di merito sulla confisca, essa avrebbe necessariamente ritenuto che la confisca fosse ammissibile rationae temporis.
3.2. Osserva il Collegio che la prospettazione del ricorrente non può essere condivisa nelle sue premesse, fermo restando che, come si dirà, il provvedimento impugnato deve essere comunque annullato per vizio motivazionale, non essendo stato chiarito, preliminarmente, quali ipotesi di confisca fossero state applicate nel caso in esame.
Invero, le prime due sentenze rescindenti, quella della Prima Sezione penale n. 13571 in data 1 febbraio 2017 e quella della Quinta Sezione penale n. 15818 del 19 febbraio 2020, non hanno mai affermato la confiscabilità dei beni in sequestro nonostante l’intervenuta prescrizione. Infatti, dalla lettura di entrambe le pronunce emerge nitidamente che la prescrizione non era mai stata accertata e che, anzi, in entrambi i casi le statuizioni di annullamento vertevano proprio sulla verifica dell’avvenuta prescrizione del reato, di tal che il tema della confiscabilit dei beni de quibus si poneva soltanto dopo aver sciolto, preliminarmente, il nodo della pronuncia di una condanna o di una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e, dunque, in via logicamente subordinata.
Soltanto con la sentenza n. 35340 in data 24 maggio 2022 della Prima Sezione penale, la Corte di cassazione, annullando senza rinvio la pronuncia di merito, ha ritenuto, indipendentemente dalla questione sino a quel momento dibattuta concernente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il relativo giudizio di comparazione con le ritenute aggravanti, che il delitto contestato al capo A) fosse prescritto. E solo a partire da tale momento, quindi, si è realmente posta la questione della confiscabilità dei beni in sequestro e, in definitiva, dell compatibilità della declaratoria di prescrizione con la confisca, rispetto alla quale, ancora una volta, la Suprema Corte ha rilevato la sostanziale mancanza di motivazione da parte del Giudice di merito e la conseguente necessità di un nuovo pronunciamento. A partire da tale pronuncia rescindente, la Corte di appello ha ritenuto che l’art. 578-bis cod. proc. pen. non fosse suscettibile di applicazione retroattiva in relazione alle ipotesi di confisca che sono venute in rilievo nel caso di specie, qualificate come confisca allargata ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. e come confisca ai sensi dell’art. 416-bis, settimo comma, cod. pen.
3.3. Tanto premesso, occorre ribadire, sia pure sinteticamente, il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di rapporti tra le varie tipologie di confisca e l’eventuale declaratoria di prescrizione che abbia interessato i reati in relazione ai quali essa sia stata disposta o richiesta.
Sul punto va evidenziato che la irretroattività delle disposizioni che, come l’art. 578-bis cod. proc. pen., stabiliscono che la prescrizione non osta all’adozione della confisca riguarda unicamente le ipotesi in cui la misura ablativa abbia natura sanzionatoria, come nel caso della confisca per equivalente (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284209 – 01). Viceversa, nei casi in cui essa abbia natura differente, come nell’ipotesi della confisca obbligatoria diretta, è stato affermato che, stante la natura di misura di sicurezza che deve essere riconosciuto a tali ipotesi, il divieto di applicazione retroattiva non opera, sicché la misura può essere disposta anche in presenza di una declaratoria di prescrizione, sempre che
vi sia stata condanna in primo grado e si verta in ipotesi di confisca obbligatoria (Sez. 2, n. 17354 del 8/03/2023, COGNOME, in motivazione).
Da ciò consegue, quale immediato corollario, che occorre necessariamente verificare in maniera puntuale quale ipotesi di confisca sia stata nel caso di specie disposta o richiesta, proprio per il differente regime giuridico che le caratterizza i relazione al profilo qui in rilievo.
3.4. Ora, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha indicato, contraddittoriamente, che la confisca era stata disposta ai sensi dell’art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992 (ora art. 240-bis cod. pen.); e, al tempo stesso, che la misura disposta dalla sentenza di primo grado aveva avuto ad oggetto vari beni (mobili, immobili, mobili registrati, quote societarie) oggetto di distinti provvedimenti di sequestro, ovvero: il decreto di convalida di sequestro preventivo ex artt. 321 cod. proc. pen., 416-bis, settimo comma, cod. pen., 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992, emesso il 31 gennaio 2000; il decreto di sequestro preventivo ex artt. 321 cod. proc. pen. e 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992, emesso in data 6 luglio 2000; il decreto di sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. e 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992, emesso il 26 luglio 2021. Ne consegue che la confisca parrebbe essere stata disposta, quantomeno in parte, ai sensi dell’art. 416-bis, settimo comma, cod. pen. rispetto a beni ritenuti essere, secondo la previsione di tale disposizione, «cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego». E dal momento che, in ipotesi siffatte, quando detti beni siano il prodotto o il profitto del delitto in parola la confisca è diretta e che, costituendo essa una misura di sicurezza, è consentita l’applicazione retroattiva del più volte citato art. 578-bis cod. proc. pen., deve concludersi nel senso che, ancora una volta, la Corte di appello di Bari non abbia fatto corretta applicazione dei principi in materia di confisca, affermando l’inapplicabilità retroattiva della citata disposizione senza distinguere tra le varie ipotesi di confisca che, secondo quanto riportato dalla stessa sentenza impugnata, sarebbero state, invece, applicate nel caso qui in rilievo. Ciò che, conclusivamente, impone un nuovo esame al fine di risolvere l’indicata questione afferente al profilo qualificatorio della misura, del tut preliminare rispetto alla individuazione della disciplina applicabile al caso esaminato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla qualificazione della confisca disposta e alla relativa disciplina applicabile, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso in data 24 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente