Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 27657 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27657 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 808/2025
Relatore –
UP – 15/05/2025
R.G.N. 1064/2025
Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CITTANOVA il 05/06/1948
avverso la sentenza del 01/10/2020 della Corte d’appello di Reggio Calabria
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕannullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
1.NOME COGNOME ricorre per lÕannullamento della sentenza del 1 ottobre 2020 della Corte di appello di Reggio Calabria che, in riforma della sentenza del 19 luglio 2012 del Tribunale di Locri, pronunciata allÕesito di giudizio ordinario e da lui impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui allÕart. 6, comma 1, lett. b), d.l. n. 172 del 2008, conv. con
modificazioni dalla legge n. legge n. 210 del 2008, perchŽ estinto per prescrizione e ha confermato la confisca dei mezzi.
1.1.Con il primo motivo deduce lÕinosservanza o lÕerronea applicazione degli artt. 240, comma primo, cod. pen. e 578cod. proc. pen.
1.2.Con il secondo motivo deduce lÕinosservanza o lÕerronea applicazione dellÕart. 2, comma quarto, cod. pen. in relazione alla applicazione retroattiva dellÕart. 578cod. pen.
2.Il ricorso è fondato.
3.Osserva il Collegio:
3.1.lÕimputato era stato giudicato penalmente responsabile del reato di cui allÕart. 6, comma 1, lett. b), d.l. n. 172 del 2008, conv. con modificazioni dalla legge n. legge n. 210 del 2008, perchŽ, quale titolare di impresa edile che aveva effettuato il trasporto illecito con mezzi di sua proprietˆ, in concorso con altri, effettuava unÕattivitˆ di trasporto e scarico di rifiuti speciali non pericolosi in assenza di autorizzazione ed in territorio nel quale vigeva lo stato di emergenza;
3.2.il Tribunale aveva condannato lÕimputato alla pena di giustizia e ordinato la confisca dei mezzi ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 6 siccome utilizzati per la consumazione del reato;
3.3.la confisca di cui allÕart. 6, comma 1-bis, cit., ha natura prevalentemente sanzionatoria (tantÕè che non pu˜ essere disposta con il decreto penale di condanna: Sez. 3, n. 43547 del 27/04/2016, COGNOME, Rv. 267923 – 01; Sez. 3, n. 18774 del 29/02/2012, Staicue, Rv. 252622 – 01; Sez. 3, n. 36063 del 07/07/2009, COGNOME, Rv. 244607 – 01) e non pu˜ essere disposta in assenza di condanna;
3.4.è stato al riguardo affermato, e deve essere ribadito, il principio di diritto secondo il quale, in tema di gestione e trasporto dei rifiuti, la sentenza di condanna costituisce il presupposto per la confisca obbligatoria del veicolo ai sensi dell’art. 6, comma primo bis, della legge n. 210 del 2008, che non è, invece, possibile disporre, ove non si pervenga ad una affermazione di responsabilitˆ penale e dunque ad irrogazione o applicazione di una pena (Sez. 3, n. 18515 del 16/01/2015, COGNOME, Rv. 263773 – 01; Sez. 3, n. 39653 del 03/10/2024, COGNOME, non mass.), non rientrando tale ipotesi nei casi di confisca obbligatoria ex art. 240, comma secondo, cod. pen. (Sez. 3, n. 23081 del 16/04/2008, COGNOME, Rv. 240544 – 01);
3.5.si tratta di declinazioni pratiche dellÕinsegnamento secondo il quale anche nel caso di estinzione del reato, astrattamente non incompatibile con la confisca in forza del combinato disposto degli artt. 210 e 236, comma secondo, cod. pen., per stabilire se debba farsi luogo a confisca deve aversi riguardo alle previsioni di
cui all’art. 240 cod. pen. e alle varie disposizioni speciali che prevedono i casi di confisca, potendo conseguentemente questa esser ordinata solo quando alla stregua di tali disposizioni la sua applicazione non presupponga la condanna e possa aver luogo anche in seguito al proscioglimento (Sez. U, n. 5 del 25/03/1993, Carlea, Rv. 193120 – 01);
3.6.come spiegato in motivazione da Sez. 3, COGNOME, la confisca di cui allÕart. 6, comma 1legge n. 201 del 2008, è una confisca obbligatoria atipica, non completamente sovrapponibile alla confisca obbligatoria di cui al secondo comma dell’art. 240 cod. pen., in quanto la norma prevede espressamente che, per tutte le fattispecie penali tipizzate nell’art. 6 legge 210 del 2008, (solo) “alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo”. La sentenza di condanna (ovvero la sentenza di “patteggiamento”, ad essa equiparata) costituisce, pertanto, il presupposto per l’applicabilitˆ della misura di sicurezza patrimoniale, con la conseguenza che non è possibile disporre la confisca senza che si pervenga in ad una pronuncia di affermazione della responsabilitˆ penale e dunque di irrogazione o applicazione di una pena;
3.7.lÕart. 578-bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha introdotto la possibilitˆ di confermare la confisca quando la corte di appello dichiari la prescrizione del reato per il quale lÕimputato è stato condannato in primo grado purchŽ ne accerti la responsabilitˆ;
3.8.la disposizione è certamente applicabile anche alla confisca di cui allÕart. 6, comma 1, lett. b), d.l. n. 172 del 2008;
3.9.chiara, in motivazione, Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, COGNOME, che, non mass. sul punto, sostiene senza mezzi termini una lettura della disposizione inclusiva anche dei provvedimenti ablatori aventi portata sanzionatoria, richiamando, a sostegno, il di Sez. U, n. 6141 del 25/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274627, secondo cui il riferimento dell’art. cod. proc. pen. alle “altre disposizioni di legge” evoca Çle plurime forme di confisca previste dalle leggi penali specialiÈ, in tal modo condividendo la legittimitˆ di una lettura ad ampio raggio, non limitata alla sola confisca “per sproporzione”;
3.10.sennonchŽ osta alla concreta applicazione dellÕart. 578cod. proc. pen. il principio di irretroattivitˆ di cui allÕart. 2, comma quarto, cod. pen.;
3.11.ed invero, la disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen., ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che, come quella in esame, presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284209 Ð 01);
3.12.ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca che deve essere eliminata.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca che elimina.
Cos’ deciso in Roma, il 15/05/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME