Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10060 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6   Num. 10060  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Latina il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Padova il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 12 gennaio 2024 dalla Corte d’appello di Roma,
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata. uditi i difensori:
AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso ed ha chiesto la declaratoria RAGIONE_SOCIALEa decadenza RAGIONE_SOCIALEa parte civile per la mancata presentazione in udienza RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato e per il mancato deposito RAGIONE_SOCIALEe conclusioni scritte;
AVV_NOTAIO, per RAGIONE_SOCIALE, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso e s è associato alla richiesta formulata in udienza dall’AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei ricorrenti, condannati in primo grado per il reato di cui agli artt. 110, 319 e 321 cod. pen., per intervenuta prescrizione del reato ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, in particolare, sia le statuizioni civili che la confisca.
NOME COGNOME ha dedotto due motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
2.1 Vizi di omessa, insufficiente e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione relativa alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘aggravante RAGIONE_SOCIALEa transnazionalità, rispetto alla quale, con il terzo motivo di appello, si era censurata la carenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo. Premette il ricorrente che l’interesse a contestare la sussistenza di detta aggravante è correlato al fatto che, ove questa fosse stata esclusa dalla Corte territoriale, si sarebbe dovuta rilevare l’intervenuta prescrizione del reato in data antecedente la sentenza di primo grado.
In particolare, si rileva che la insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo era desumibile dai seguenti elementi acquisiti nel dibattimento: i) la circostanza che COGNOME non si occupò personalmente RAGIONE_SOCIALE‘apertura del conto svizzero e che le somme prima di pervenire nella sua disponibilità, transitavano su conti di passaggio svizzeri; ii) le dichiarazioni rese da COGNOME, anche nel procedimento elvetico per riciclaggio, di non essere a conoscenza dei diversi passaggi di denaro in quanto COGNOME si era assunto l’onere, con l’aiuto di COGNOME, di fargli pervenire le somme pattuite a titolo d consulenza; iii) le dichiarazioni spontanee rese da COGNOME che ha ammesso di essersi occupato dei flussi finanziari, escludendo, così, il coinvolgimento di RAGIONE_SOCIALE; v) le dichiarazioni rese dal teste COGNOME che ha dichiarato che era stato COGNOME a mettere in contato COGNOME e COGNOME con il gruppo organizzato, confermando l’estraneità di RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Mancanza, insufficienza e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione relativa alla responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato, dedotta con il quinto motivo di appello, e alla richiesta di rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria dibattimentale.
La sentenza impugnata ha omesso di valutare le doglianze formulate con l’atto di appello in cui si era rilevato che le fonti di prova smentivano l’ipotesi accusatoria fondata sul presupposto che COGNOME avesse falsificato la documentazione contrattuale giustificativa RAGIONE_SOCIALEe somme percepite, una volta venuto a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘indagine a suo carico. Tale assunto, sostiene il ricorrente, è, infatti, smentito dai seguenti elementi: i) dalla documentazione contrattuale e, in particolare, dalle due missive intercorse tra NOME e COGNOME attestanti la durata del rapporto dal 10 maggio 2004 al 15 giugno 2011, documentazione presente in originale presso la società RAGIONE_SOCIALE di Lugano, di NOME COGNOME, che ha confermato la presenza di detti documenti in data antecedente a quella RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio del ricorrente; ii) dalla consulenza redatta dal consulente di parte NOME e dalle dichiarazioni da questo rese in dibattimento, da cui risulta l’inattendibilità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento svolto nel procedimento elvetico al fine di determinare la data di creazione del file rinvenuto nel computer RAGIONE_SOCIALEa compagna di NOME a Lugano; iii) dal fatto che nei documenti acquisiti presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE era rilevabile una difformità RAGIONE_SOCIALEe firme apposte da COGNOME, analoga a quella riscontrata “ad occhio” sulla documentazione ritenuta oggetto di falsificazione; iv) dalle dichiarazioni resa da COGNOME che ha confermato l’attività di promozione svolta da RAGIONE_SOCIALE a livello internazionale per conto RAGIONE_SOCIALEa ONG e al di fuori RAGIONE_SOCIALEe sue competenze istituzionali; v) dalle conversazioni intercorse tra COGNOME e COGNOME da cui emerge l’intenzione dei due, una volta acquisita contezza RAGIONE_SOCIALEe indagini, di consegnare la documentazione attestante l’attività effettivamente svolta in RAGIONE_SOCIALE.
Con successiva memoria COGNOME ha ulteriormente illustrato il primo motivo in merito alla carenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento psicologico RAGIONE_SOCIALEa contestata aggravante ed ha formulato istanza di correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale contenuto nella sentenza nella parte in cui non ha disposto la restituzione dei beni non confiscati.
COGNOME NOME NOME ha dedotto otto motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
4.1 Violazione di legge in relazione alla qualificazione RAGIONE_SOCIALEa confisca disposta dalla sentenza di primo grado come diretta, anziché per equivalente. Si rileva, infatti, che nel presente procedimento sono stati sottoposti a sequestro preventivo beni immobili e quote societarie, che, oltre ad essere beni infungibili, sono privi di qualunque nesso di pertinenzialità con il reato ascritto. Ne consegue, pertanto, che la loro confisca, confermata dalla sentenza impugnata, deve essere qualificata come confisca per equivalente, e, alla luce del principio diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4145 del 2023, COGNOME, non poteva essere disposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 578-bis cod. proc. pen., in quanto il reato ascritto è stato commesso in data antecedente la sua introduzione.
4.2. In via subordinata rispetto alla prima questione sulla natura RAGIONE_SOCIALEa confisca, con il secondo e con il quarto motivo, tra loro logicamente connessi, si deducono vizi di violazione di legge e di motivazione in merito al criterio di giudizio adottato per la conferma RAGIONE_SOCIALEa misura ablatoria, fondato sulla mancanza di evidenza RAGIONE_SOCIALEa prova e, dunque, sul canone indicato dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., anziché, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte e dalla Corte costituzionale (si richiamano le sentenze n. 49 del 2015 e n. 182 del 2021) sulla base di un accertamento pieno RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato e di un compiuto esame RAGIONE_SOCIALEe questioni da questo dedotte con l’atto di appello proprio su tale punto.
Si rappresenta, a tal fine, che con i motivi di appello, illustrati con maggiori dettagli nel quarto motivo, l’imputato aveva infatti dedotto: a) l’errata valutazione dei fatti e RAGIONE_SOCIALEe prove; b) il travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova in ordine al patto corruttivo e a passaggio di denaro transitato sui conti RAGIONE_SOCIALEa GBC, atteso che la consulenza tecnica ha dimostrato la piena concordanza tra l’attività svolta e le somme percepite da RAGIONE_SOCIALE; c) la mancanza di prove del patto corruttivo e l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese da RAGIONE_SOCIALE in altro procedimento penale per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 513 cod. proc. pen.; d) l’erronea valutazione degli indizi; e) il travisamento RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni di COGNOME; f) la causale lecita dei pagamenti in favore di COGNOME
NOME, in relazione alle sue prestazioni professionali nell’ambito del progetto RAGIONE_SOCIALE; g) l’erronea qualificazione giuridica del fatto contestato; h) la qualificazione del quantum confiscato come profitto del reato, e non come prezzo, senza considerare il grado di partecipazione di ciascun concorrente al profitto.
In particolare, nel quarto motivo si rileva che il giudizio di responsabilità, oltre a non considerare le allegazioni difensive in merito alla liceità del rapporto tra COGNOME e NOME, è fondato sul solo indizio relativo ai flussi di denaro tra i protagonisti RAGIONE_SOCIALEa vicenda, avvenuto attraverso uno schema, il passaggio tramite una società “cartiera”, proprio RAGIONE_SOCIALEe cd. operazioni soggettivamente inesistenti;
4.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione degli artt. 25 Cost., 2 cod. pen. e 322-ter cod. pen.
Si rileva, infatti, che l’art. 322-ter cod. pen., nella versione vigente all’epoca dei fatti, consentiva la sola confisca per equivalente del prezzo del reato.
Sulla base di tale premessa, si rileva che nella fattispecie in esame, non essendo stato provato alcun accordo corruttivo, la confisca disposta ha avuto ad oggetto l’equivalente del profitto generato da illeciti tributari (si richiamano, a tal fine, dichiarazioni rese da COGNOME in merito al ruolo RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE ed alla sua costituzione per abbattere fittiziamente gli utili).
Si afferma, inoltre, che, anche a voler ravvisare la contestata corruzione, l’importo RAGIONE_SOCIALEa confisca, disposta per euro 3.170.000, andava ridotto alla somma di euro 1.020.000, effettivamente corrisposta al pubblico ufficiale, mentre la restante somma percepita da COGNOME va, invece, qualificata come profitto di un «eventuale reato fiscale» mai stato contestato all’imputato. Tale somma è stata, peraltro, contraddittoriamente considerata come prezzo per la intercessione di COGNOME, giungendosi contraddittoriamente a considerare come corruzione una ipotesi in cui il destinatario RAGIONE_SOCIALEa tangente è il privato corruttore, anziché il pubblico ufficia
4.4. Con il quinto motivo si deducono vizi di violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 319 cod. pen. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 129 cod. proc. pen., di omessa motivazione sull’identificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto contrario ai doveri d’ufficio oggetto RAGIONE_SOCIALE‘accordo corruttivo e di contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa prova in ordine al preteso asservimento RAGIONE_SOCIALEa funzione.
Deduce in primo luogo il ricorrente che l’atto RAGIONE_SOCIALE‘ufficio individuato come termine RAGIONE_SOCIALE‘accordo corruttivo, ovvero l’emissione dei decreti direttoriali, non era un atto discrezionale, ma vincolato, costituendo attuazione degli accordi internazionali siglati il 30 giugno 2003 tra il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, allora rappresentato dal AVV_NOTAIO, e il rappresentante del governo provvisorio iracheno, oltre che i rappresentanti di altri Stati. Si trattava, dunque, di atti privi di discrezionalità
quanto COGNOME non poteva scegliere né quale progetto finanziare né in che misura farlo. Tale ricostruzione emerge chiaramente a pagina 26 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado dove sono state individuate le seguenti fasi RAGIONE_SOCIALEa procedura seguita per la definizione del programma: 1) sottoscrizione degli accordi di cooperazione; 2) definizione dei programmi di attuazione con l’individuazione dei finanziamenti da parte del RAGIONE_SOCIALE; 3) emissione del decreto del direttore generale per l’erogazione del finanziamento. Sostiene, dunque, il ricorrente che, poiché RAGIONE_SOCIALE è intervenuto in tale ultima fase, allorché erano stati definiti tutti gli aspetti del progetto, lo stesso aveva alcuna discrezionalità. Dalla sentenza di primo grado inoltre non risulta sia stata riscontrata alcuna scorrettezza nelle pratiche di finanziamento.
Si rileva, inoltre, che la contrarietà ai doveri di ufficio degli atti posti in es da COGNOME non è desumibile né dalla sentenza irrevocabile di patteggiamento, emessa nei confronti di COGNOME, stante la peculiarità di tale rito e la ridotta possibilità impugnazione per erronea qualificazione giuridica del fatto, né dalle dichiarazioni di COGNOME, che ha negato di essere stato a conoscenza di tangenti pagate all’esponente del AVV_NOTAIO italiano, o dal contenuto RAGIONE_SOCIALEe mail rinvenute nel computer di COGNOME, attestanti esclusivamente, secondo la ricostruzione su cui il motivo si diffonde alle pagine da 35 a 39, dei contrasti di natura commerciale tra i soggetti che avevano preso parte al consorzio.
Si aggiunge, inoltre, che anche a voler considerare come discrezionali gli atti posti in essere da COGNOME, in assenza di prove RAGIONE_SOCIALE‘accordo corruttivo e del rapporto di sinallagmaticità tra la dazione di denaro e la funzione svolta, la condotta ascritta va riqualificata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 318 cod. pen. nella versione vigente all’epoca dei fatt in quanto più favorevole.
Ne consegue che, trattandosi di una corruzione impropria susseguente prevista dal secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 318 cod. pen., dovrà essere considerato che tale disposizione non era richiamata dall’art. 320 cod. pen., nel testo all’epoca vigente.
Inoltre, quand’anche si volesse ravvisare l’ipotesi prevista dal primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 318 cod. pen., dovrà escludersi, in ragione RAGIONE_SOCIALEa previsione di una pena edittale massima di tre anni, la possibilità di applicare l’aggravante di cui all’art. 6 bis cod. pen. con conseguente prescrizione del reato in data anteriore la pronuncia di primo grado e le conseguenti determinazioni in ordine alla confisca e alle statuizioni civili.
4.5. Con il sesto motivo si deducono vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine ai presupposti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘aggravante RAGIONE_SOCIALEa transnazionalità.
Si premette, al riguardo, che la sentenza impugnata ha omesso di motivare sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘aggravante, limitandosi a reputare la correttezza RAGIONE_SOCIALEa contestazione sulla base RAGIONE_SOCIALEa sola circostanza relativa all’impiego da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di soggetti e società “veicolo” all’uopo predisposti al fine di consentire il passaggio RAGIONE_SOCIALEa provvista illecita alle casse di COGNOME e di COGNOME, passando per il conto di COGNOME. Si deduce, al riguardo, la erronea applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18374 del 2013 sull’aggravante in esame e sulla necessità che sia raggiunta la prova RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un gruppo transnazionale organizzato, costituito da almeno tre membri, prova non raggiunta nel corso del processo in cui è risultato, al più, il coinvolgimento RAGIONE_SOCIALEa GBC e, in particolare, secondo quanto riferito dal testimone NOME, del solo COGNOME NOME.
Sostiene il ricorrente che i Giudici di merito si sono limitati a considerare l’apporto fornito da soggetti operanti all’estero, elemento, questo, che non è tuttavia sufficiente a ravvisare un gruppo transnazionale.
Inoltre, si rileva che dall’istruttoria non è emersa alcuna prova del contributo materiale che il gruppo avrebbe dato alla commissione del reato, non essendo sufficiente il solo transito RAGIONE_SOCIALEe somme sui conti RAGIONE_SOCIALEa società.
4.6 Con il settimo motivo si deducono vizi di violazione di legge sostanziale e processuale e di apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza emessa 1’8/10/2018 con la quale è stata rigettata l’eccezione di genericità RAGIONE_SOCIALEa contestazione suppletiva RAGIONE_SOCIALEa circostanza aggravante di cui all’art. 61-bis cod. pen., priva RAGIONE_SOCIALEa descrizione RAGIONE_SOCIALEo specifico gruppo criminale organizzato e del contributo che avrebbe apportato, essendo, a tal fine, insufficiente il mero riferimento alle società impiegate per il sistema RAGIONE_SOCIALEa fatturazione.
Quale effetto di tale genericità, si eccepisce la nullità del decreto di giudizio immediato per violazione del diritto di difesa in quanto l’imputato non è stato interrogato sui fatti da cui discende la contestazione RAGIONE_SOCIALE‘aggravante.
4.7. Con l’ottavo motivo si deducono vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla quantificazione del danno risarcibile.
Oltre a richiamarsi le pronunce RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite Tettamanti e Calpitano, in merito al criterio di giudizio da adottare, si rileva che i Giudici di merito hanno erroneamente considerato la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di COGNOME, violando l’art. 445 comma 1-bis, cod. proc. pen., che ne esclude l’efficacia ai fini di prova nei giudizi civili. Nel caso in esame, peraltro, la sentenza è stata impiegata ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illecito civile da parte di un concorrente nel reato.
La sentenza impugnata, inoltre, non ha fornito RAGIONE_SOCIALEe risposte esaustive alle doglianze formulate con l’atto di appello sulla quantificazione RAGIONE_SOCIALEe somme liquidate a titolo di risarcimento del danno. La Corte territoriale, infatti, si è limitat considerare la somma sottratta al finanziamento (pari a 3.170.000 euro) e il danno all’immagine subito dallo Stato italiano, quantificato equitativamente in 1.000.000 di euro.
Quanto al primo profilo, si rileva che la sentenza ha omesso di considerare le prestazioni professionali svolte da COGNOME e non ha illustrato le ragioni RAGIONE_SOCIALEa ritenuta equivalenza RAGIONE_SOCIALEa tangente al danno cagionato. Si richiama, al riguardo, la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti n. 111 del 2004 che ha escluso tale automatismo, e si rileva che la tesi RAGIONE_SOCIALE‘equivalenza tra l’importo RAGIONE_SOCIALEa tangente e il danno patrimoniale diretto presuppone la prova RAGIONE_SOCIALEa lievitazione del finanziamento nella misura pari al valore RAGIONE_SOCIALEa tangente; ciò avrebbe permesso di valutare se il maggior costo rappresentato dalla tangente sia stato ripianato con la riduzione RAGIONE_SOCIALE‘utile RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore, determinando la riduzione o il venir meno del danno per la pubblica amministrazione.
Si aggiunge, inoltre, che la Corte territoriale ha seguito la giurisprudenza contabile, secondo la quale è ammessa l’equiparazione tra tangente e danno, ma non ha tenuto conto che tale orientamento presuppone che sussista la prova rigorosa che il costo RAGIONE_SOCIALEa tangente abbia causato l’aumento dei prezzi rispetto a quelli comuni di mercato o forniture di beni e servizi di qualità inferiore (si richiama la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte conti n. 160 del 2021).
Quanto al ritenuto danno all’immagine, si deduce la mancanza di motivazione dei criteri di quantificazione in via equitativa, quali la gravità RAGIONE_SOCIALEa condotta, qualifica rivestita dall’autore del danno e il cd. clamor fori.
Sotto un profilo processuale, si rileva, inoltre, che la richiesta risarcitoria de danno all’immagine è stata formulata dalla parte civile sulla base di mere clausole di stile, mentre la giurisprudenza di questa Corte (si richiama Sez. lavoro 8/2/21 n. 2968) richiede che il danno all’immagine sia allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, non sussistendo in re ipsa. Si rileva, a tal fine, che il progetto New RAGIONE_SOCIALE è stato regolarmente eseguito cosicché il RAGIONE_SOCIALE non ha subito alcun danno.
5.Con successiva memoria COGNOME ha presentato cinque motivi aggiunti, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, riprendendo molte RAGIONE_SOCIALEe considerazioni già svolte con gli originari motivi formulati nel ricorso, relativi alla conferma RAGIONE_SOCIALEa confisca.
5.1. Violazione di legge in relazione alla confisca disposta per equivalente e in misura superiore a quanto effettivamente conseguito dall’imputato.
5.2. Omessa motivazione sull’istanza di revoca del sequestro presentata in data 7/2/2023.
5.3. Illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione relativa alla omessa revoca RAGIONE_SOCIALEa confisca, da reputarsi per equivalente sulla base di quanto affermato a p. 168 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado nonché RAGIONE_SOCIALEe risultanze del verbale di sequestro preventivo.
5.4 Istanza di correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale contenuto nella sentenza impugnata nella parte in cui non dispone la restituzione dei beni.
5.5. Violazione del ne bis in idem in relazione all’art. 4, Prot. 7, CEDU. Si rileva, infatti, che nei confronti di COGNOME RAGIONE_SOCIALE è stata disposta, con decisione divenuta irrevocabile in data 1/2/2024, la confisca di prevenzione sulla base dei medesimi fatti oggetto del presente procedimento. Tale misura ablatoria è stata disposta sul prezzo del reato di corruzione, pari a euro 2.030.000, ed ha attinto beni diversi da quelli confiscati nel presente procedimento, ovvero rapporti finanziari e beni immobili.
Pertanto, nel richiamare l’interpretazione adottata da Corte Edu nelle sentenze Grande Stevens c. Italia e A e B contro Norvegia, si rileva la carenza di complementarietà tra i procedimenti, in quanto volti a sanzionare il medesimo aspetto RAGIONE_SOCIALEa condotta, apparendo il procedimento di prevenzione una duplicazione ingiustamente vessatoria e sproporzionata di quello penale.
Con ulteriore memoria COGNOME, considerando anche l’ipotesi che con la sentenza impugnata sia stata confermata la confisca diretta, ha eccepito l’illegittimità costituzionale degli articoli 322-ter cod. pen. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 578-bis cod. proc. pen. per contrasto con gli articoli 27 Cost. e 6, par. 2, RAGIONE_SOCIALEa CEDU, come interpretato dalla Corte Edu con la sentenza Episcopo e Bassani e. Italia, in relazione all’art. 117 comma 2 Cost., nella parte in cui prevede che “il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti RAGIONE_SOCIALEa confisca, previo accertamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato”. Sostiene il ricorrente che l’art. 578-bis cod. proc. pen. confligge con il principio costituzionale RAGIONE_SOCIALEa presunzione di innocenza in quanto l’imputato, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa confisca, deve essere ritenuto colpevole, nonostante l’estinzione del reato precluda ogni accertamento RAGIONE_SOCIALEa sua responsabilità penale.
Con istanza datata 19/12/2024 la parte civile RAGIONE_SOCIALE ha chiesto il differimento RAGIONE_SOCIALE‘udienza deducendo quanto segue: i) di avere appreso RAGIONE_SOCIALEa pendenza del giudizio di legittimità solo a seguito RAGIONE_SOCIALEa notifica, avvenuta il 14 novembre 2024, RAGIONE_SOCIALE‘avviso di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza; li) di non avere mai ricevuto alcuna notizia né del deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata né RAGIONE_SOCIALEa proposizione dei ricorsi per cassazione da parte degli imputati; iii) che la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 584 cod. proc. pen., pur non incidendo sull’ammissibilità dei ricorsi, ha gravemente pregiudicato il diritto di difesa RAGIONE_SOCIALEa parte civile, impedendole di controdedurre rispetto ai motivi di ricorso, allo stato non conosciuti.
Con ordinanza emessa all’udienza del 9/1/2025 questa Corte ha rigettato l’istanza di differimento, rilevando che la giurisprudenza di legittimità sull’art. 584 cod. proc. pen. non è applicabile al ricorso per cassazione e che, in ogni caso, la parte civile aveva ricevuto regolare e tempestivo avviso RAGIONE_SOCIALEa fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente deve essere esaminata e rigettata l’eccezione processuale dedotta dalla difesa di COGNOME nel corso RAGIONE_SOCIALEa discussione orale (eccezione di cui anche la difesa di COGNOME ha invocato l’accoglimento).
Va, infatti, considerato che l’art. 82, comma 2, cod. proc. pen. tipizza due fatti concludenti cui consegue per legge, senza possibilità di prova contraria, la revoca (tacita) RAGIONE_SOCIALEa costituzione di parte civile. Si tratta RAGIONE_SOCIALEa mancata presentazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 523, ovvero RAGIONE_SOCIALEa promozione RAGIONE_SOCIALE‘azione davanti al giudice civile.
Rileva, tuttavia, il Collegio che il riferimento alla specifica disposizione che disciplina lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa discussione nel corso del giudizio di primo grado (art. 523 cod. proc. pen.) costituisce un indice inequivoco RAGIONE_SOCIALEa volontà del legislatore di circoscrivere la portata RAGIONE_SOCIALEa mancata presentazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni al solo giudizio di primo grado, con esclusione, dunque, del giudizio di legittimità. Tale conclusione appare, peraltro, coerente con il principio di immanenza RAGIONE_SOCIALEa parte civile nel processo penale, codificato all’art. 76, comma 2, cod. proc. pen. in forza del quale “la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo”.
Proprio in virtù di tali considerazioni, la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 523 cod. proc. pen.,
deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado (cfr. Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, COGNOME, Rv. 273338; Sez. 6, n. 25012 del 23/05/2013, COGNOME, Rv. 257032).
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento al giudizio di legittimità, dovendosi, pertanto, ribadire che la mancata comparizione in udienza RAGIONE_SOCIALEa parte civile o l’omesso deposito RAGIONE_SOCIALEe conclusioni scritte nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione non comporta la revoca RAGIONE_SOCIALEa sua costituzione (Sez. 5, n. 35096 del 2010, Lakhlifi, Rv. 248398).
Ragioni di ordine logico e di economia di giudizio impongono di esaminare per primo il ricorso di COGNOME, stante la maggiore ampiezza RAGIONE_SOCIALEe questioni poste in ordine a tutti i capi e punti RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, la cui parziale fondatezza, per le ragioni che saranno di seguito esposte, ha una valenza assorbente rispetto all’esame RAGIONE_SOCIALEe questioni poste nel ricorso presentato da RAGIONE_SOCIALE. Ciò in quanto, come sarà chiarito, in disparte le lacune RAGIONE_SOCIALEa motivazione sulla responsabilità dei ricorrenti e sulla natura RAGIONE_SOCIALEa confisca, l’intera decisione è affetta da un vizio di fondo che attiene all’erroneo criterio di giudizio adottato in relazione al capo concernente la dichiarazione di prescrizione del reato e al punto relativo alla confisca, errore che ha RAGIONE_SOCIALEe inevitabili ricadute anche sulla conferma RAGIONE_SOCIALEe statuizioni civili; con la conseguenza che è necessaria una complessiva rivalutazione di tutti i citati capi e punti RAGIONE_SOCIALEa decisione da parte del Giudice del rinvio.
Innanzitutto, va invertito l’ordine di esame dei motivi presentati da COGNOME, partendo dalla doglianza relativa alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 129 cod. proc. pen. e alla qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEa condotta (quinto motivo di ricorso). Secondo la sequenza logica che si impone al giudice di appello allorché si trova a rilevare la intervenuta prescrizione del reato, tale questione ha, infatti, una valenza preliminare rispetto all’esame degli ulteriori temi concernenti la conferma RAGIONE_SOCIALEe statuizioni civili e RAGIONE_SOCIALEa confisca.
Come anticipato, si tratta di un motivo fondato il cui accoglimento ha una valenza assorbente rispetto all’esame del secondo motivo dedotto da COGNOME, rendendo necessario un nuovo accertamento di fatto in sede di rinvio secondo i criteri che saranno di seguito esposti.
3.1. Osserva, in primo luogo, il Collegio che, come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite, nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna RAGIONE_SOCIALE‘imputato
anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto RAGIONE_SOCIALEa causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri di giudizio enunciati dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza RAGIONE_SOCIALEa parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880).
Come già precedentemente affermato da Sez. U, 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-244274, il Supremo Consesso ha ribadito che, ove maturi la causa estintiva nel giudizio di appello, in assenza di una rinuncia alla prescrizione, la presenza RAGIONE_SOCIALEa parte civile apre ad una cognizione piena sull’accusa penale, consentendo il proscioglimento nel merito RAGIONE_SOCIALE‘imputato secondo il canone di giudizio dettato dall’art. 530, commi 1 e 2 cod. proc. pen.
Si è, infatti, affermato che, divenendo in tal caso recessiva l’esigenza di speditezza del processo, «è logico che riemerga l’imperativo di assolvere l’imputato non solo a fronte RAGIONE_SOCIALE‘evidenza RAGIONE_SOCIALE‘innocenza, come espressamente previsto dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ma anche nel caso in cui, pur essendovi alcuni elementi probatori a carico, essi siano inidonei a fondare una dichiarazione di responsabilità penale secondo la regola di giudizio di cui al secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 530 del codice di rito».
Tale soluzione ermeneutica è stata confermata dalle Sezioni Unite con la citata sentenza “Calpitano” anche in relazione all’interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE‘art. 578 cod. proc. pen. operata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 182 del 2021. Il Supremo Consesso, infatti, ha puntualizzato che, trattandosi di una sentenza interpretativa di rigetto, essa pone un vincolo negativo di interpretazione, impedendo che, una volta esaurita la vicenda penale con la declaratoria di prescrizione del reato, l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità civile da parte del giudice penale possa comportare, sia pure incidenter tantum, una affermazione di responsabilità penale RAGIONE_SOCIALE‘imputato in violazione del principio RAGIONE_SOCIALEa presunzione di innocenza.
In altre parole, si è chiarito che mentre il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza “Tettamanti” investe il rapporto tra prescrizione del reato e proscioglimento nel merito RAGIONE_SOCIALE‘imputato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 129 cod. proc. pen., allorché sia presente in giudizio la parte civile, l’esegesi RAGIONE_SOCIALE‘art. 578 cod. proc. pen. offert dalla Corte costituzionale attiene alla decisione, successiva alla dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione del reato, sull’impugnazione ai soli effetti civili, decisione da adottare
secondo la regola processual-civilistica del “più probabile che non” ex artt. 2043, 2054 e 2059 cod. civ.
3.2. Seguendo tale impostazione, va rilevato come la sentenza impugnata si presenti gravemente deficitaria sia in merito al canone di giudizio adottato che alla motivazione posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa dichiarata prescrizione del reato.
Quanto al primo profilo, infatti, la Corte territoriale, omettendo di considerare la maggiore ampiezza RAGIONE_SOCIALEa sua cognizione agli effetti penali, conseguente alla presenza in giudizio RAGIONE_SOCIALEa parte civile, si è limitata ad affermare – in termini, peraltr meramente apodittici – che né dalla sentenza impugnata né dai motivi di appello, emerge con evidenza la prova RAGIONE_SOCIALE‘innocenza degli imputati.
Nulla, dunque, è detto sulla idoneità degli elementi agli atti a fondare un giudizio di responsabilità dei ricorrenti.
3.3. Ma, ancor di più, nella sentenza impugnata non vi è alcuna risposta alle doglianze relative alla configurabilità del reato e, soprattutto, alla qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEa condotta.
Solo nella parte RAGIONE_SOCIALEa motivazione relativa al rigetto RAGIONE_SOCIALEa eccezione di indeterminatezza del capo di imputazione si afferma che, nel caso di specie, vi sarebbe stata una “vendita” RAGIONE_SOCIALEa discrezionalità amministrativa accordata a RAGIONE_SOCIALE con riferimento alla erogazione del finanziamento, avvenuta non sulla base di una imparziale comparazione degli interessi in gioco, ma RAGIONE_SOCIALEa prospettazione di un indebito compenso.
Ebbene, in disparte ogni considerazione sul carattere meramente assertivo di tale argomento, rileva il Collegio che siffatta affermazione, per la sua genericità e la mancanza di precisi riferimenti agli elementi acquisiti nella corposa attività istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, non consente di ravvisare alcuna risposta alle obiezioni difensive in merito alla prospettata assenza di discrezionalità RAGIONE_SOCIALEe determinazioni assunte da COGNOME e alla loro non contrarietà ai doveri di ufficio.
Si tratta di questioni la cui soluzione ha una portata decisiva non solo sulla qualificazione giuridica del fatto, ma anche sulla possibilità, espressamente prospettata dalla difesa dei ricorrenti, di riconoscere la intervenuta prescrizione già nel corso del giudizio di primo grado, con evidenti inevitabili ricadute anche sulle statuizioni civili. Ciò senza trascurare che la questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto è stata oggetto di una diversa valutazione nel passaggio dalla fase RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari, nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale fu contestato il reato di peculato (in ragione RAGIONE_SOCIALEa permanente natura pubblica del denaro erogato con il finanziamento),
a quella del giudizio immediato in cui, con l’emissione del decreto di giudizio immediato, si è qualificato il fatto ai sensi degli artt. 319 e 321 cod. pen.
A fronte RAGIONE_SOCIALEe specifiche doglianze al riguardo formulate dalla difesa, la Corte territoriale, in virtù RAGIONE_SOCIALEa pienezza RAGIONE_SOCIALEa cognizione agli effetti penali devolutale avrebbe dovuto esaminare la questione relativa alla sussistenza o meno di una discrezionalità nell’emissione dei decreti da parte di COGNOME: tenendo, peraltro, presente che, secondo l’indirizzo oggi maggioritario nella giurisprudenza di legittimità, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, la mera accettazione da parte del pubblico agente di un’indebita utilità a fronte del compimento di un atto discrezionale non integra necessariamente il reato di corruzione propria, dovendosi verificare, in concreto, se l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività sia stato condizionato dalla “presa in carico” RAGIONE_SOCIALE‘interesse del privato corruttore, comportando una violazione RAGIONE_SOCIALEe norme attinenti a modi, contenuti o tempi dei provvedimenti da assumere e RAGIONE_SOCIALEe decisioni da adottare; ovvero se l’interesse perseguito sia ugualmente sussumibile nell’interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, nel qual caso la condotta integra il meno grave reato di corruzione per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione (Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, dep. 2024, Virga Rv. 286376 – 07; Sez. 6, n. 44142 del 24/05/2023, COGNOME, Rv. 285366 – 02; Sez. 6, n. 1594 del 10/11/2020, dep. 2021, Siclari, Rv. 280342 – 01).
Ai fini RAGIONE_SOCIALEa qualificazione RAGIONE_SOCIALEa condotta non è, dunque, sufficiente, come sembra affermare la Corte territoriale, il laconico riferimento alla natura discrezionale RAGIONE_SOCIALE‘atto compiuto dal pubblico ufficiale, ma occorre verificare se il suo mercimonio abbia influito sulla realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico; e se il “meccanismo” attuato dagli agenti, invece che integrare gli estremi esecutivi di un mero patto corruttivo, non abbia realizzato gli elementi costitutivi di un peculato appropriativo.
Strettamente correlata al tema RAGIONE_SOCIALEa qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEa condotta è l’ulteriore questione oggetto del sesto motivo dedotto da COGNOME in merito alla non contestabilità RAGIONE_SOCIALEa circostanza aggravante RAGIONE_SOCIALEa transnazionalità ed alla sua configurabilità.
Va, infatti, considerato che, qualora si qualificasse il fatto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 318 cod. pen., la cornice edittale prevista da tale norma all’epoca dei fatti (da sei mesi a tre anni di reclusione), avrebbe una valenza preclusiva rispetto alla contestazione RAGIONE_SOCIALE‘aggravante, con evidenti ricadute anche sulla individuazione RAGIONE_SOCIALEa data di scadenza del termine di prescrizione del reato.
4.1. Anche a prescindere dal tema RAGIONE_SOCIALEa qualificazione giuridica del fatto, le doglianze formulate dal ricorrente in merito alle carenze RAGIONE_SOCIALEa motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALE‘aggravante in esame appaiono, comunque, fondate ed il loro accoglimento esplica una valenza assorbente rispetto all’esame RAGIONE_SOCIALEe doglianze articolate da COGNOME con il primo motivo del suo ricorso, trattandosi di censure che hanno come presupposto la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘aggravante ed investono il profilo RAGIONE_SOCIALEa sua imputabilità al ricorrente.
4.2. Al riguardo va rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità RAGIONE_SOCIALE‘aggravante RAGIONE_SOCIALEa transnazionalità, prevista dall’art. 61-bis cod. pen., è necessario che alla consumazione del reato transnazionale contribuisca consapevolmente un gruppo criminale organizzato, che sussiste in presenza RAGIONE_SOCIALEa stabilità dei rapporti fra gli adepti, di un’organizzazione seppur minimale, RAGIONE_SOCIALEa non occasionalità o estemporaneità RAGIONE_SOCIALEa stessa e RAGIONE_SOCIALEa finalizzazione alla realizzazione anche di un solo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255034; Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, Rv. 285702 – 02).
Come chiarito dalle Sezioni Unite, infatti, il gruppo criminale organizzato, cui fanno riferimento gli artt. 3 e 4 RAGIONE_SOCIALEa I. n. 146 del 2006, è certamente un quid pluris rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifica anche dall’associazione a delinquere di cui all’art. 416 cod. pen. che richiede un’articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati.
A tal fine è irrilevante che all’imputato, la cui posizione è in valutazione, sia stata contestata ovvero ritenuta la partecipazione ad un siffatto sodalizio criminale, in quanto la circostanza in esame, ha natura oggettiva ed è estensibile ai concorrenti nel reato sulla base degli ordinari criteri di valutazione previsti dall’art. 59, comma secondo, cod. pen., ovvero se conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa (Sez. 2, n. 27379 del 08/02/2023, COGNOME, Rv. 284853; Sez. 2, n. 5241 del 15/10/2020, dep. 2021, COGNOME Shazly, Rv. 280645 – 02).
4.3. La sentenza impugnata con una motivazione estremamente sintetica, non ha fatto buon governo di tale consolidata regula iuris, e, sovrapponendo erroneamente alla nozione di “gruppo criminale organizzato”, come definito dalla giurisprudenza sopra richiamata, quella di concorso di persone nel reato, ha respinto le censure difensive e ravvisato la circostanza in esame sul solo presupposto, ripreso dalla sentenza di primo grado, relativo all’apporto di «soggetti e società veicolo
all’uopo predisposti» che avevano consentito alla RAGIONE_SOCIALE di far transitare la provvista nelle casse di COGNOME e di RAGIONE_SOCIALE.
Si è, dunque, ritenuto sufficiente tale rapporto di mera strumentalità rispetto alla consumazione RAGIONE_SOCIALEa condotta criminosa con il “ritrasferimento” a COGNOME e, per suo tramite, a COGNOME, di parte del finanziamento erogato dallo Stato italiano per ravvisare la sussistenza di un gruppo criminale organizzato: omettendo completamente di valutare se dette società o soggetti “veicolo” avessero presentato gli elementi costitutivi – relazionali, organizzativi e funzionali – e una sfera operatività a livello internazionale che, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite nella innanzi richiamata sentenza “Adami”, consentono di superare la soglia del mero concorso di persone nel reato.
4.4. Va, infine, precisato che la questione relativa alla configurabilità o meno RAGIONE_SOCIALE‘aggravante in questione non ha una valenza meramente teorica in quanto, quand’anche si mantenesse ferma la qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEa condotta contestata agli imputati ai sensi degli artt. 319 e 321 cod. pen., la sua eventuale esclusione potrebbe avere riflessi sulla diversa individuazione del termine di prescrizione.
Il settimo motivo di ricorso del AVV_NOTAIO è, invece, inammissibile in quanto generico e meramente confutativo, essendosi il ricorrente limitato ad insistere sulla già dedotta indeterminatezza RAGIONE_SOCIALEa contestazione suppletiva RAGIONE_SOCIALEa circostanza aggravante, senza, tuttavia, evidenziare alcun vizio di legittimità RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Seguendo la sequenza logica indicata nel punto 3 – benché l’esame RAGIONE_SOCIALEa questione relativa alla conferma o meno RAGIONE_SOCIALEe statuizioni civili, censurata con l’ottavo motivo di ricorso, debba ritenersi assorbito nella riconosciuta fondatezza del quinto motivo – ad avviso del Collegio è, comunque, necessario correggere un errore di diritto in cui è incorsa la Corte territoriale allorché ha valorizzato, ai fini de valutazione RAGIONE_SOCIALE‘an debeatur, la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di COGNOME: violando, così, il divieto espressamente previsto dall’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., che, anche nel testo precedente la riforma introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, esclude l’efficacia nei giudizi civili di tale sentenza, quand’anche pronunciata all’esito del dibattimento.
 Altro profilo di illegittimità RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, di cui il Giudice del rinvio dovrà tenere conto in caso di eventuale conferma RAGIONE_SOCIALEe statuizioni civili, attiene alla mancanza di una motivazione relativa al quantum debetaur e, in particolare, alle sue
due componenti del danno patrimoniale e del danno all’immagine. La Corte territoriale, infatti, si è limitata ad affermare, senza alcuna valutazione RAGIONE_SOCIALEe deduzioni difensive anche in ordine alle ragioni RAGIONE_SOCIALEa ritenuta equivalenza tra danno patrimoniale e tangente, che il danno liquidato è pari alla somma tra l’importo del finanziamento pubblico sottratto alla sua destinazione e del danno all’immagine, liquidato equitativamente in euro 1.000.000.
Tale ultimo importo è stato determinato senza alcuna adeguata motivazione in ordine agli elementi valorizzati e al parametro quantitativo adottato (cfr. Sez. 1 civ., n. 20871 del 26/7/2024, Rv. 672085), non potendosi ritenere tale il tautologico riferimento al pregiudizio all’immagine e al prestigio internazionale RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano. Va, a tale ultimo riguardo, precisato che la liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. “pura”, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell’esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e RAGIONE_SOCIALE‘integralità de risarcimento. Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni RAGIONE_SOCIALE‘operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.) sia nel vizio di violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1226 cod. civ. (Sez. 6 civ., n. 18795 del 02/07/2021, Rv. 661913; Sez. 3 civ., n. 22272 del 13/09/2018, Rv. 650596).
Venendo, infine, alle plurime doglianze concernenti la confisca formulate nel ricorso di COGNOME NOME, da esaminare congiuntamente stante la loro evidente correlazione logica, va detto che sono fondati il primo, secondo e quarto motivo, avuto riguardo sia all’incerta motivazione sulla natura RAGIONE_SOCIALEa misura ablatoria, se diretta o per equivalente, sia al criterio di giudizio adottato dalla Corte territoriale a fini RAGIONE_SOCIALEa conferma RAGIONE_SOCIALEa medesima misura. Il terzo motivo del ricorso è, invece, parzialmente fondato, limitatamente al tema RAGIONE_SOCIALEa solidarietà passiva tra coimputati, mentre è inammissibile nel resto per le ragioni che saranno di seguito esposte.
8.1. In tema va ricordato che, come chiarito dalle Sezioni Unite, la disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino, comunque, una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale
e, pertanto, la norma è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284209).
La Corte territoriale, investita RAGIONE_SOCIALEa questione relativa alla natura RAGIONE_SOCIALEa confisca proprio in ragione RAGIONE_SOCIALEa inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEa confisca per equivalente alla fattispecie in esame, con una motivazione meramente assertiva, ha sostenuto che la confisca disposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 322-ter cod. pen. dalla sentenza di primo grado deve essere qualificata come confisca diretta, avente ad oggetto il prezzo RAGIONE_SOCIALEa corruzione, e, pertanto – in applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza “COGNOME” (n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264435) – ha confermato la misura ablatoria.
Tale passaggio motivazionale è solo formalmente corretto, ma risulta, in realtà, viziato dal momento che i Giudici di secondo grado hanno omesso di rispondere alle specifiche doglianze sulla concreta individuazione dei beni che sono attinti dalla confisca, non essendo stato in alcun modo chiarito se la misura ablatoria è stata disposta in relazione al solo denaro percepito dagli imputati o ai beni di valore equivalente precedentemente sequestrati: elemento fattuale, questo, che inevitabilmente incide sulla effettiva qualificazione RAGIONE_SOCIALEa confisca.
Tale carenza motivazionale non può considerarsi superabile con il richiamo all’apparato argomentativo RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, in quanto anche questa è connotata da profili di incertezza: là dove, da un lato, fa riferimento al fatto che il denaro oggetto di confisca rappresenta il prezzo del reato e, dall’altro, richiama il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite “Caruso” del 2009 in forza del quale, in tema di peculato, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca “per equivalente” disciplinata dall’art. 322-ter, comma primo, cod. pen., può essere disposto, in base al testuale tenore RAGIONE_SOCIALEa norma, soltanto per il prezzo e non anche per il profitto del reato.
Tale ambiguità sulla natura RAGIONE_SOCIALEa confisca, se diretta o per equivalente, risulta ancora più evidente se si considera che, come sottolineato dal difensore di COGNOME nel corso RAGIONE_SOCIALEa discussione orale, nel presente procedimento non sembrerebbe che il sequestro preventivo abbia avuto ad oggetto denaro, ma solo beni di altra natura. Circostanza, questa, che sembrerebbe riscontrata dal contenuto del decreto di sequestro preventivo agli atti, da cui risulta che la misura cautelare reale è stata disposta sui beni mobili ed immobili dei due imputati “fino alla concorrenza” RAGIONE_SOCIALEe somme percepite da ciascuno (1.020.000 per COGNOME e 2.030.000 per COGNOME);
nonché dal fatto che nessuna RAGIONE_SOCIALEe sentenze di merito ha disposto la restituzione dei beni oggetto di sequestro preventivo.
8.2. Va, inoltre, considerato che, quand’anche risultasse che la confisca abbia effettivamente avuto ad oggetto solo ed esclusivamente il denaro e non altri beni che, qualora ancora in sequestro dovrebbero essere restituiti – secondo la recente pronuncia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite “Massini” del 26/09/2025, di cui si conosce solo la notizia di decisione, la natura fungibile del denaro non comporta automaticamente la natura diretta RAGIONE_SOCIALEa confisca, in quanto la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene.
Si tratta, dunque, di un principio che appare superare il diverso e consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, invece, la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio RAGIONE_SOCIALE‘autore RAGIONE_SOCIALEa condotta, e che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova RAGIONE_SOCIALE‘origine lecita RAGIONE_SOCIALEa specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C. Rv. 282037; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264437).
Anche di tale innovativo profilo la Corte di appello dovrà tenere conto nel giudizio di rinvio.
8.3. Altro tema sul quale la Corte territoriale non ha ritenuto di spendere alcuna riflessione attiene alla questione del rapporto di solidarietà o meno tra i coimputati, in ordine alla quale la sentenza di primo grado aveva riservato ogni determinazione alla fase esecutiva. Si tratta, invece, di una questione oggetto di un contrasto giurisprudenziale che è stato risolto dalle Sezioni Unite con la innanzi richiamata sentenza “Massini” attraverso una perimetrazione del principio di solidarietà passiva tra i concorrenti nel reato, stabilendo – secondo quanto risulta dall’informazione provvisoria – che in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito e il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti; e che, solo in caso di mancata individuazione RAGIONE_SOCIALEa quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio RAGIONE_SOCIALEa ripartizione in parti uguali.
8.4. La medesima carenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione si riscontra anche in relazione al criterio di giudizio adottato ai fini RAGIONE_SOCIALEa conferma RAGIONE_SOCIALEa confisca, disposta dalla Corte
territoriale nei medesimi termini meramente assertivi che connotano la trama argomentativa RAGIONE_SOCIALE‘intera decisione impugnata, senza alcuna valutazione RAGIONE_SOCIALEe deduzioni difensive né una adeguata motivazione in ordine alla responsabilità degli imputati, non potendosi ritenere tale la parafrasi RAGIONE_SOCIALE‘imputazione adottata né il generico rinvio al contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado.
Ciò in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 578-bis cod. proc. pen. che impone al giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione che dichiara l’estinzione del reato per prescrizione (o per amnistia) di accertare, con pieno apprezzamento del merito RAGIONE_SOCIALEa regiudicanda, la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 9456 del 19/01/2024, Marchetti, Rv. 286025 – 01).
8.5. L’accoglimento dei considerati motivi del ricorso del AVV_NOTAIO in ordine alle statuizioni relative alla confisca, di natura non esclusivamente personali, produce i suoi effetti in forma estensiva anche in favore del coimputato COGNOME.
Sono, invece, inammissibili le ulteriori doglianze, formulate nel terzo motivo di ricorso del AVV_NOTAIO in quanto versate in fatto e di contenuto meramente confutativo.
Il ricorrente, infatti, si limita a prospettare, sulla base di argomenti congetturali e, comunque, esclusivamente di merito, una diversa qualificazione del denaro percepito quale profitto di non ben specificati reati tributari.
Invero, secondo l’insegnamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, il prodotto del reato rappresenta il risultato empirico, ovvero le cose trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato (Sez. F, n. 44315 del 12/9/2013, COGNOME, Rv. 258636); il profitto, a sua volta, è costituito dal vantaggio economico derivante in via immediata e diretta dalla commissione RAGIONE_SOCIALE‘illecito (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264436); il prezzo rappresenta, infine, il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato (Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707).
Sulla base di tale premessa, rileva il Collegio che, qualunque sia la qualificazione RAGIONE_SOCIALEa corruzione, la somma percepita dal pubblico ufficiale costituisce prezzo del reato e tale qualifica non muta nel caso in cui una parte del “corrispettivo” ricevuto venga divisa con il concorrente extraneus.
Le istanze di correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale omissivo, relativo alla mancata restituzione dei beni non confiscati, dedotte da COGNOME con il motivo aggiunto e da COGNOME con il quarto motivo aggiunto, devono ritenersi assorbite nell’accoglimento
dei motivi relativi alla natura RAGIONE_SOCIALEa confisca, in quanto gli elementi incerti emergenti dalle sentenze di merito non consentono a questa Corte di valutare quali beni siano ancora in sequestro e se si tratti o meno degli stessi beni confiscati: si tratta, dunque, di questione – inerente alla restituzione di beni eventualmente non confiscati – che dovrà essere valutata dal Giudice in sede di rinvio.
Per le stesse ragioni indicate nel precedente punto, nel riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa fondatezza di motivi principali deve ritenersi assorbito l’esame RAGIONE_SOCIALEe ulteriori questioni dedotte da COGNOME RAGIONE_SOCIALE con i primi tre motivi aggiunti, riguardanti la quantificazione RAGIONE_SOCIALEa confisca, ritenuta dal ricorrente per equivalente, e la revoca del sequestro.
È, invece, infondato il quinto motivo aggiunto del ricorso di RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente, infatti, invoca erroneamente la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU sul tema del doppio binario sanzionatorio, muovendo dal presupposto, infondato, che la confisca di prevenzione e quella disposta a suo carico nel presente procedimento abbiano natura sanzionatoria.
Si è già innanzi chiarito come, nel caso di specie, sia possibile solo la conferma RAGIONE_SOCIALEa confisca diretta, misura di sicurezza patrimoniale che, a differenza RAGIONE_SOCIALEa confisca per equivalente, è priva di natura sanzionatoria, come recentemente riconosciuto dalla Corte EDU con la sentenza del 19 dicembre 2024, Episcopo e Bassani c. Italia.
Quanto alla confisca di prevenzione disposta a carico di COGNOME, rileva il Collegio che si tratta di una misura di prevenzione patrimoniale priva di contenuto sanzionatorio, ma di natura sostanzialmente ripristinatoria, come è stato recentemente confermato dalla Corte EDU con la sentenza del 21 gennaio 2025, Garofalo e altri c. Italia, che ha ritenuto tale misura non punitiva, ove non attinga il prodotto del reato (situazione, questa, non ravvisabile nel caso di specie) e, pertanto, non rientrante nella sfera di tutela assicurata dall’art. 7 CEDU.
13. La questione di legittimità costituzionale, posta, peraltro, da RAGIONE_SOCIALE in termini assai generici, è irrilevante sia se riferita alla confisca per equivalente che, in base a quanto affermato al punto 8.1., non è applicabile ratione temporis al caso di specie, sia se riferita alla confisca diretta, trattandosi di un punto RAGIONE_SOCIALEa decisione rimesso a nuovo giudizio in sede di rinvio.
14. Alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni sopra esposte, va disposto l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma che, nel nuovo giudizio, nel rispetto dei principi di diritto sopra enunciati, dovrà colmare le riconosciute lacune motivazionali, dando adeguata risposta alle specifiche allegazioni difensive, sui seguenti capi e punti: a) qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEa condotta contestata; b) possibilità di contestazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza aggravante di cui all’art. 61-bis cod. pen. e, in caso positivo, sussistenza dei suoi elementi costitutivi; c) individuazione del termine di prescrizione; d) sussistenza di elementi per pervenire ad un proscioglimento nel merito degli imputati, anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 530, comma 2, cod. proc. pen; e) nel caso in cui si pervenga ad una dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato, ove questa sia maturata successivamente alla sentenza di primo grado, il Giudice del rinvio valuterà, secondo il criterio di giudizio del “più probabile che non” se confermare o meno le statuizioni civili disposte con la sentenza di primo grado, previa adeguata motivazione, alla luce RAGIONE_SOCIALEe deduzioni difensive, in merito al quantum liquidato a titolo di risarcimento dei danni; e1) alle medesime condizioni di cui al punto e), il Giudice del rinvio provvederà, previa individuazione dei beni eventualmente in sequestro e secondo il criterio di giudizio indicato dall’art. 578-bis cod. pen., in merito alla confisca diretta del denaro, previa adeguata motivazione, strettamente conseguenziale alla qualificazione giuridica del fatto, sulla sua natura di prezzo o di profitto del reato, sulla sua derivazione causale dal reato e sulla quota da porre eventualmente a carico di ciascun imputato in proporzione alla quantificazione, ove possibile, RAGIONE_SOCIALEa rispettiva quota di arricchimento dal reato.
Quanto alla individuazione del Giudice del rinvio, ad avviso del Collegio, nel caso di specie non trova applicazione l’art. 622 cod. proc. pen., in quanto l’annullamento pronunciato non riguarda solamente le disposizioni o i capi concernenti l’azione civile, essendo stata cassata la decisione gravata anche agli effetti penali, con riferimento alla sussistenza degli elementi per escludere un proscioglimento nel merito, anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 530, comma 2, cod. proc. pen., dei due imputati; nonché al tema RAGIONE_SOCIALEa configurabilità RAGIONE_SOCIALE‘aggravante ad effetto speciale, la cui esclusione, come già detto, potrebbe avere significative ricadute sul termine di prescrizione del reato e sulla individuazione del segmento processuale in cui la stessa è maturata, aspetto, questo, rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEe censure sulle statuizioni civilistiche.
Va, pertanto, data continuità all’indirizzo ermeneutico secondo il quale, in tema di giudizio per cassazione, il rinvio al giudice civile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 622 cod. proc pen., non può essere disposto qualora l’annullamento RAGIONE_SOCIALEe disposizioni o dei capi
RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata concernenti l’azione civile dipenda dalla fondatezza del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘imputato agli effetti penali (Sez. 3, n. 15216 del 24/01/2022, Sparta, Rv. 283229; Sez. 6, n. 31921 del 06/06/2019, COGNOME, Rv. 277285). Non apparendo, nella fattispecie, conferente il diverso indirizzo ermeneutico – secondo cui, laddove il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello, nel dichiarare non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, abbia omesso di motivare sulla responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato ai fini RAGIONE_SOCIALEa conferma RAGIONE_SOCIALEe statuizioni civili, l’annullamento va disposto a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 622 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28848 del 21/9/2020, COGNOME, Rv. 279599; Sez. 5, n. 26217 del 23/7/2020, Rv. 279598-02) – perché tale orientamento si è formato con riferimento a situazioni processuali diverse da quella oggetto del presente processo, nel quale, come si è visto, le decisioni su quelle statuizioni accessorie sono condizionate dall’esito definitorio di altre questioni pregiudiziali di natura più strettamente penalistica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma.
Così deciso il 9 gennaio 2025
SEZIONE VI PENALE