Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12668 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12668 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
Deposhaa in Cancelleria
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Velletri il 26/01/1985; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 15/10/2024 della Corte di appello di Rom 1 2 PPR, 2025 Oggi, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; GLYPH IL udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME NOME letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Roma, riformando la sentenza del tribunale di Velletri del 16.1.2023 con la quale COGNOME NOME era stato condannato in ordine al reato di cui all’art. 256 comma 3 del Dlgs. 152/06, per avere realizzato una discarica non autorizzata, dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo per intervenuta prescrizione del reato.
Avverso la predetta sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione mediante i suoi difensori, deducendo un solo motivo di impugnazione.
Deduce il vizio di motivazione per omessa motivazione circa la mancata revoca della disposta confisca espressamente richiesta dalla difesa e il vizio di violazione dell’art. 256 comma 3 del Dlgs. 152/06. Si osserva che in caso di estinzione per prescrizione del reato in questione non può disporsi la confisca.
Si aggiunge che l’imputato avrebbe anche assolto all’obbligo di bonifica come allegato con atto di appello.
GLYPH Va ricordato che la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs 152/2006 deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice, prevedendo la norma che alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e segg. cod.proc. pen., consegua la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. La misura non può essere applicata, dunque, solo qualora l’area su cui la discarica abusiva è realizzata sia di proprietà di un soggetto terzo, ossia di un soggetto che non è autore dell’illecito ovvero concorrente nel medesimo. Si precisa, inoltre, e rileva per il caso di specie connotato da intervenuta prescrizione del reato, che non può essere disposta la confisca dell’area adibita a discarica abusiva, in caso di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione e, ove precedentemente disposta, l’estinzione del reato fa venire meno la confisca (Sez. 3, 13 marzo 2019, n. 10873). La confisca obbligatoria dell’area deve, invece, essere disposta anche qualora essa sia stata sottoposta a bonifica (cfr Sez.3 n.847 del 19/11/2019, dep.13/01/2020, Rv. 278281 – 01, che ha affermato il principio in tema di sequestro preventivo dell’area su cui è stata realizzata una discarica abusiva, precisando che, esso deve essere mantenuto anche qualora i luoghi siano stati sottoposti a bonifica, in quanto, trattandosi di bene del quale è prevista la confisca obbligatoria ex art. 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, tale circostanza non fa venir meno le esigenze di cautela sottese all’adozione del provvedimento) (in tal senso Sez. 3 – n. 17387 del 03/02/2021 Rv. 281070 01; Sez. 3 – n. 16436 del 21/01/2020 Rv. 279273 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata limitatamente alla disposta confisca, nonostante l’intervenuta estinzione del reato, che si elimina.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca che elimina. Così deciso i Roma, il 20.3.2025.