Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 48567 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 48567 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22 novembre 2022 la Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Roma il 24 gennaio 2022 avente ad oggetto la richiesta di revoca, ex art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, del decreto emesso il 19 giugno 2000 dal medesimo Tribunale, definitivo il 22 febbraio 2007, con il quale è stata cisposta la confisca di beni immobili nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME (figli di NOME e NOME) e della società RAGIONE_SOCIALE della quale NOME e la NOME erano soci.
La richiesta di revoca ha tratto origine dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 (rectius 19) legge 22 maggio 1975, n. 152 nella parte in cui stabilisce che il sequestro e la confisca si applicano anche alle persone indicate nell’art. 1, n. 1, legge n. 1423 del 1956.
L’istanza di revoca originaria è stata respinta dal Tribunale sulla base della considerazione che, pur essendo stata formulata l’originaria richiesta di confisca sulla base di una pericolosità qualificata di NOME COGNOME, il provvedimento ablativo è stato giustificato sulla base della pericolosità generica essendo risultato il proposto sia abitualmente dedito ai traffici delittuosi (art. 1, n legge n. 1423 del 1956), sia soggetto che, per la condotta di vita, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, vivere abitualmente con i proventi di attività delittuose (art. 1, n. 2, legge n. 1423 del 1956).
Non essendo stata attinta tale seconda categoria di pericolosità dalla declaratoria di illegittimità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 24 de 2019, la richiesta di revoca è stata respinta.
Il ricorso per cassazione proposto avverso tale provvedimento è stato qualificato come appello e gli atti trasmessi alla Corte di appello di Roma.
La Corte ha preliminarmente ritenuto applicabile, ratione temporis, l’art. 7 legge n. 1423 del 1956, in luogo dell’art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
L’impugnazione è stata rigettata richiamando l’orientamento secondo cui, nel caso di affermazione della pericolosità ai sensi dell’art. 1, lett. a) e b) , d.lgs. n. 159 del 2011 (già art. 1, nn. 1 e 2, legge n. 1423 del 1956), le misure di prevenzione non perdono automaticamente efficacia se il giudice ha accertato, sulla base di specifiche circostanze, la sussistenza delle condizioni di cui alla lett. b) dell’art. 1 cit., non attinto dalla declaratoria di illegittimità.
Poiché, nel caso di specie, NOME è stato ritenuto soggetto pericoloso in quanto dedito stabilmente ed abitualmente alla commissione di «delitti lucrogenetici» e che i proventi illeciti sono stati utilizzati per l’acquisto di beni dei quali è s
disposta la confisca, l’appello è stato rigettato.
Pur essendo intervenuta sentenza assolutoria per i reati di cui all’art. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, sia il Tribunale che la Corte di appello, hanno evidenziato come NOME abbia riportato condanna per plurimi reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravati ai sensi degli artt. 73, comma 6 e 80, comma 2, medesimo d.P.R. e come, nella determinazione della pena, il giudice della cognizione abbia sottolineato l’estrema gravità delle condotte delittuose.
E’ stata messa in evidenza, inoltre, la circostanza che NOME controllava circoli dove si praticava il gioco d’azzardo e si trafficava in stupefacenti.
I giudici di merito hanno quindi affermato la sussistenza delle condizioni per ritenere le acquisizioni patrimoniali provento di attività illecite e, inoltre riconducibilità a NOME COGNOME della società RAGIONE_SOCIALE intestata, formalmente, anche alla moglie di NOME, NOME (priva di redditi propri tali da giustificare l’acquisto delle quote e degli immobili).
Hanno, altresì, motivato la riconducibilità a NOME COGNOME degli immobili formalmente intestati alla predetta società, oltre che per gli immobili formalmente intestati, con riserva di usufrutto ai genitori, ai figli NOME e NOME COGNOME per somme dichiarate di gran lunga inferiori all’effettivo valore stimato con perizia disposta dal Tribunale.
Avverso l’ordinanza hanno, con unico atto, proposto ricorsi per cassazione, per mezzo del comune difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME articolando un unico motivo con il quale hanno eccepito violazione di legge.
In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto la tesi della contraddittorietà della motivazione adottata dalla Corte di appello rispetto a quella del decreto emesso dalla Corte romana il 6 luglio 2005 con il quale è stata affermata la pericolosità sociale generica di NOME COGNOME e preso atto dell’assoluzione del medesimo per i reati più gravi di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 le cui imputazioni erano state poste a fondamento della richiesta di affermazione della pericolosità, così detta, qualificata.
COGNOME, secondo tale prospettazione, sarebbe stato ritenuto soggetto pericoloso solo a norma dell’art. 1, n. 1, legge n. 142:3 del 1956, senza alcuna possibile sussunzione del medesimo nell’ambito dei soggetti pericolosi anche a norma dell’art. 1, n. 2, stessa legge.
Avrebbe, quindi, errato la Corte di appello con il provvedimento impugnato a richiamare l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte relativo ai soggetti ritenuti socialmente pericolosi ai sensi dei nn. 1 e 2 dell’art. 1 citato.
Tanto si poteva desumere anche dal provvedimento di primo grado emesso
dal Tribunale di Roma il 19 giugno 2000.
Il giudizio formulato in sede di applicazione della misura non avrebbe potuto essere rivalutato in occasione della richiesta di revoca.
Pertanto, essendo stata la pericolosità del proposto, affermata solo sulla base della sua appartenenza alla categoria oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, sussistevano le condizioni per l’accoglimento della richiesta di revoca ai sensi dell’art. 7 legge n. 1423 del 1956.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi devono essere rigettati.
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento della Corte di appello di Roma che ha evidenziato come NOME COGNOME sia stato ritenuto soggetto pericoloso non già GLYPH in virtù GLYPH della fattispecie GLYPH normativa GLYPH oggetto di GLYPH declaratoria GLYPH di incostituzionalità, bensì in relazione alla sua appartenenza alla categoria di soggetti per i quali la Corte costituzionale ha pronunciato una sentenza interpretativa di rigetto.
Con la sentenza n. 24 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applicano anche ai soggetti indicati nell’art. 1, lett. a) e dell’art. 16 del medesimo d.lgs. n. 159, nella parte in cui stabilisce che le misure cli prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli articoli 20 e 24, si applicano anche ai soggetti indicati nell’art. 1, comma 1, lett. a) (relativamente, dunque, ai destinatari che debbano ritenersi «sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi»).
La sentenza ha reso una pronuncia interpretativa di rigetto con riferimento, invece, al presupposto per l’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti di «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» (art. 1, comma 1, lett. b) , del d.lgs. n. 159 del 2011).
In ordine alle misure di prevenzione patrimoniali ha sottolineato la necessità della relativa previsione attraverso una legge che possa consentire di prevederne la futura possibile applicazione, l’esigenza che la restrizione sia proporzionale rispetto allo scopo della sua applicazione che (ulteriore requisito) deve avvenire
all’esito di un giusto processo garantito dalla legge ed assicurando la piena tutela del diritto di difesa.
Si è soffermata sulle fattispecie di c.d. pericolosità generica oggetto delle questioni di legittimità sollevate in punto di «garanzia della previsione di legge», avendo dubitato i giudici rimettenti che le fattispecie normal:ive sopra indicate fossero in grado di «indicare con sufficiente precisione i presupposti delle misure in questione, sì da non consentire ai loro destinatari di poterne ragionevolmente prevedere l’applicazione».
In ordine alla legittimità delle ridette previsioni, è stata segnalata la sentenza della RAGIONE_SOCIALE De COGNOME del 23 febbraio 20:17 che, pur avendo escluso che le misure di prevenzione costituiscano sanzioni di natura punitiva soggette ai vincoli della Convenzione in materia penale, ha ritenuto le disposizioni non idonee a soddisfare gli standard qualitativi in punto di precisione, determinatezza e prevedibilità che deve «possedere ogni norma che costituisca la base legale di un’interferenza nei diritti della persona riconosciuti dalla RAGIONE_SOCIALE e dai suoi protocolli».
Prima di pervenire alla soluzione delle questioni poste, la Corte costituzionale ha evidenziato, segnalandone i relativi passaggi, la progressiva opera di «tassativizzazione» (o quanto meno il tentativo di pervenire alla stessa) operata dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle fattispecie di pericolosità sottoposte al suo esame giungendo ad esaminare, quindi, le norme «nella lettura fornitane dalla più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, al fine di verificare se tale interpretazione – sviluppatasi in epoca in larga misura successiva alla sentenza della Corte EDU De COGNOME – ne garantisca ora un’applicazione prevedibile da parte dei consociati».
Proprio tenuto conto dell’evoluzione giurisprudenziale puntualmente esaminata, la Corte ha ritenuto possibile «assicurare in via interpretativa contorni sufficientemente precisi alla fattispecie descritta dall’art. 1, numero 2), della legge n. 1423 del 1956, poi confluita nell’art. 1, lettera b), del d.lgs. n. 159 del 2011, sì da consentire ai consociati di prevedere ragionevolmente in anticipo in quali “casi” – oltre che in quali “modi” – essi potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nonché alle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca. La locuzione “coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, cori i proventi di attività delittuose” è oggi suscettibile, infatti, di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli “titoli” di reato, quanto di specifiche “categorie” di reato».
Ha dunque specificato che queste ultime, per essere assLnte a presupposto della misura, possono trovare concretizzazione purchè ricorra il triplice requisito «da provarsi sulla base di precisi “elementi di fatto”, di cui il tribuna dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) – per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano – o abbiano costituito in una determinata epoca – l’unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito».
In relazione alla fattispecie di cui all’art. 1, numero 1), della legge n. 1423 del 1956 confluita nell’art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 159 del 2011 la originaria «radicale imprecisione» è stata giudicata non «emendata» dalla giurisprudenza successiva alla sentenza COGNOME non essendo stato possibile «riempire di significato certo, e ragionevolmente prevedibile ex ante per l’interessato» la relativa normativa.
Sul concetto di «traffici delittuosi», ha evidenziato la Corte costituzionale, convivono due diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità che non soddisfano i requisiti indicati dalla giurisprudenza sovranazionale e che quindi rendono priva di «base legale» la misura di prevenzione personale e quella patrimoniale.
E’ pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte successiva alla pronuncia della Corte costituzionale, l’orientamento che esclude, vertendosi in materia di sentenza interpretativa di rigetto, l’effetto idoneo a travolgere il giudicat formatosi con riferimento alle confische disposte nei confronti dei soggetti pericolosi ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011.
Sez. 5, n. 38737 del 10/07/2019, Giorgitto, Rv. 276648 – 01 ha espresso il principio così massimato: «in tema di misure di prevenzione, la confisca disposta sui beni di un soggetto qualificato come pericoloso sia ai sensi della lett. a) che ai sensi della lett. b) dell’art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, conserva validità a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che ha dichiarato l’illegittimità della sola previsione di cui alla lett. a), relativa ai so “che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi”, rigettando invece la questione sollevata in relazione alla let b), concernente “coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose”.
In particolare, la Corte ha precisato che tale conclusione, nella fattispecie, si giustificava in quanto la misura di prevenzione patrimoniale era stata applicata
sia sulla base dell’ipotesi ritenuta incostituzionale (lett. a)), sia di quella la cui compatibilità con i principi della Costituzione è stata positivamente accertata, così da non consentire al giudice di legittimità «di scindere i due profili, dato che la superstite ragione della misura la giustifica, comunque, nella sua totalità ed integralità».
In termini pienamente conformi Sez. 2, Sentenza n. 12001 del 15/01/2020, COGNOME, Rv. 278681 secondo cui “le misure di prevenzione disposte nei confronti dei soggetti c.d. pericolosi generici che rientrano in entrambe le categorie di cui alle lett. a) e b) dell’art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non perdono la loro validità a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della sola prima categoria di soggetti, condizione che nella proposta e nel provvedimento applicativo non solo sia stata richiamata anche la categoria di cui alla lett. b) della norma citata, ma, altresì, che il giudice della misura abbia accertato, sulla base di specifiche circostanze di fatto, che il proposto si sia reso autore di delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale, da cui abbia tratto un profitto che costituisca ovvero abbia costituito in una determinata epoca – il suo unico reddito o, quanto meno, una componente significativa del medesimo»
Ancora più precisamente, rileva Sez. 6, n. 29551 del 07/10/2020, Terenzio, Rv. 279845 – 02 con la quale è stato deciso che: «le sentenze della Corte costituzionale, nella parte in cui dichiarino l’infondatezza della questione sollevata fornendo indicazioni interpretative che escludano il vizio di incostituzionalità, non consentono la revoca dei provvedimenl:i definitivi, tenuto conto che l’art.30, comma 4, legge 11 marzo 1957, n.87, prevede il superamento del giudicato solo nel caso di sentenza che dichiari l’incostituzionalità di una norma penale o processuale che incida sul trattamento sanzionatorio».
Il principio è stato affermato in fattispecie relativa a confisca disposta in relazione alla riconosciuta pericolosità del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b) , del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in cui la Corte ha precisato che, essendo il procedimento definito con decreto irrevocabille, il provvedimento ablatorio non poteva essere revocato sulla base delle indicazioni interpretative fornite dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 nella parte in cui non ha dichiarato l’incostituzionalità della norma.
Va, altresì ribadito quanto deciso da Sez. 5, n. 49480 del 13/11/2019, Pulpito, Rv. 277752, ossia che «in materia di misure di prevenzione, la Corte di cassazione, qualora sia investita del ricorso avverso un provvedimento applicativo di misura che, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lett. a), del d.igs. 6 settembre 2011, n. 159, ad opera della
sentenza della Corte cost. n. 24 del 2019, abbia inquadrato la pericolosità sociale del proposto facendo generico richiamo all’art. 1, non è tenuta a disporre l’annullamento con rinvio di tale provvedimento per una nuova valutazione del materiale probatorio, quando lo stesso, già delibato nel contraddittorio delle parti, venga ritenuto sufficiente per annoverare il proposto nella categoria criminologica di cui alla lett. b) dell’art. 1. (Nel caso di specie, il decr impugnato evidenziava come il proposto fosse risultato autore, per un decennio, di delitti contro il patrimonio e avesse mantenuto un tenore di vita incompatibile con le proprie capacità economiche e con fonti di reddito di prcvenienza lecita)».
Allo scopo di verificare l’applicabilità dei principi sin qui indicati a presente fattispecie, occorre, quindi, verificare, così come correttamente effettuato dalla Corte di appello di Roma, in quale categoria di pericolosità è stata fatta rientrare la condizione di NOME COGNOME.
Operando GLYPH un’analisi GLYPH del GLYPH provvedimento GLYPH applicativo della GLYPH misura patrimoniale, la Corte romana ha evidenziato come il proposto non sia stato ritenuto solo «dedito ai traffici delittuosi», trattandosi di soggetto che traev abitualmente i mezzi di sostentamento dalle attività illecite.
Ha infatti messo in rilievo come, a prescindere dalla decisione assolutoria per il delitto associativo di cui all’art. 416bis cod. pen. (che ha determinato l’esclusione della, originariamente prospettata, pericolosità qualificata), è stata valorizzata la dedizione abituale del proposto alla commissione di delitti lucrogenetici, il suo coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti e nei delitti di usura e ricettazione.
Si tratta di profili tutti valorizzati nel decreto applicativo della misura particolare, si tratta del decreto della Corte di appello di Roma del 6 luglio 2005, definitivo il 22 febbraio 2007) che, al di là dell’indicazione puramente nominalistica del soggetto come dedito ai «traffici delittuosi» ha, di fatto, valorizzato la commissione dei suddetti reati, tutti produttivi di redditi e de mezzo di sostentamento del proposto, oltre che dell’appartenenza ad un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (pagg. da 25 a 32 del decreto).
La Corte di appello di Roma, quindi, cori il provvedimento impugnato, non ha operato alcuna rilettura postuma del decreto applicativo che conteneva già la descrizione delle attività delittuose ascritte a NOME COGNOME e poste a fondamento del provvedimento di confisca.
Conformandosi, in sostanza, all’orientamento di questa Corte, per come sopra illustrato, la Corte di appello ha evidenziato come il fati:o sopravvenuto al giudicato costituito dall’intervenuta assoluzione dal reato associativo di cui
all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, deve essere letto unitamente alla ritenuta colpevolezza per i reati di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente ritenuti aggravati dall’ingente quantità.
Pertanto, non risulta in alcun modo il vizio eccepito dai ricorrenti avendo il provvedimento impugnato proceduto alla corretta qualificazione della pericolosità ritenuta dalla Corte di appello di Roma nel decreto applicativo della misura di prevenzione sulla scorta dei fatti illustrati nella richiesta di applicazione dell misura redatta dal Pubblico ministero.
Di particolare rilievo, peraltro, la valorizzazione della circostanza che le acquisizioni patrimoniali dei COGNOME non trovano alcuna giustificazione in fonti reddituali di lecita provenienza, stante la dimostrata sproporzione tra la capacità economica del proposto rispetto alle acquisizioni patrimoniali.
Da quanto esposto discende il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14/09/2023