Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17056 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17056 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con decreto del 20 settembre – 20 novembre 2023 la Corte d’appello di Catanzaro, per quanto ancora rileva, salvo revocare la confisca dei buoni postali fruttiferi, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse del proposto NOME COGNOME e dei terzi interessati NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione al decreto del 21 febbraio 2022 con il quale il Tribunale di Catanzaro aveva emesso la misura della confisca in relazione a due immobili intestati alla COGNOME e a rapporti bancari e postali intestati ad NOME COGNOME, alla COGNOME, a NOME COGNOME e a NOME COGNOME.
Nell’interesse di NOME COGNOME è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 1, comma 1, lett. a), 4, comma 1, lett. c), 16 e 24 d. Igs. n. 159 del 2011, rilevando: a) che l’immobile oggetto di confisca era venuto ad esistenza nel 1999, ossia in epoca anteriore al periodo di ritenuta manifestazione della pericolosità qualificata dal COGNOME (2004 – 2010); b) che la ritenuta sussistenza, in epoca anteriore, della pericolosità generica del COGNOME, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), in relazione artt. 1, comma 1, lett. b) , d. Igs. n. 159 del 2011 non consentiva di applicare la confisca, alla luce di Corte cost., sent. n. 24 del 2019; c) che il riferimento del provvedimento impugNOME alla pericolosità di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) del medesimo d.lgs. n. 159 del 2011 non era sostenuto da alcuna indagine sul tenore di vita del proposto in riferimento alla fascia temporale 1990 – 2004; d) che, del resto, il COGNOME, sino al matrimonio celebrato nel 1998, aveva vissuto nel nucleo familiare d’origine potendo contare sulle risorse del padre; e) che l’appartamento era stato acquistato con le risorse fornite dai genitori del proposto e della moglie.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione degli artt. 597 cod. proc. pen. e 1, comma 1, lett. b) e 16 d.lgs. n. 159 del 2011, contestando l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale l’immobile sino ai primi mesi del 2004 non era abitato dal COGNOME e dalla moglie. Si rileva: a) che la difesa aveva dimostrato come sin dal 2001 il servizio idrico fosse attivo; b) che all’epoca i consumi erano registrati in maniera forfettaria, salvo conguagli; c) che, tra i documenti allegati ai motivi nuovi depositati dinanzi alla Corte d’appello il 10 agosto 2002, vi era un’ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro aveva autorizzato il COGNOME, all’epoca agli arresti domiciliari presso una comunità, a recarsi presso l’abitazione dove viveva con la sua famiglia, sita in Crotone, INDIRIZZO; d) che, come lo
stesso provvedimento impugNOME riconosce, quest’ultimo si identificava con l’appartamento oggetto di confisca; e) che tale dato fattuale superava quello formale della registrazione del trasferimento di residenza nell’aprile 2004; f) che in ogni caso, in pochi mesi, il COGNOME non poteva avere accumulato le risorse correlate alla sua pericolosità qualificata.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo è inammissibile.
Al riguardo, va, infatti, ribadito che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combiNOME disposto con l’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246 – 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, COGNOME; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 270080 – 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, COGNOME, Rv. 257007 – 01);
D’altra parte, la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 – 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno Rv. 221437 – 01); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per
clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, COGNOME, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 196361 – 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).
Ora, posto che il decreto impugNOME richiama esplicitamente, in tema di pericolosità generica del proposto, l’art. 1, comma 1, lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011, tutti i riferimenti svolti in ricorso quanto alla rilevanza della precedente lett. a) sono privi di decisività, tenuto conto della puntualizzazione secondo cui la Corte di cassazione, investita del ricorso in materia di confisca di prevenzione definitiva, adottata in relazione alle ipotesi di pericolosità generica ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per far valere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 24 del 2019, è tenuta all’annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull’ipotesi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474 – 02).
Per il resto, la Corte territoriale ha sottolineato come, nel periodo precedente al manifestarsi della pericolosità qualificata, il COGNOME, condanNOME sin dal 1993 per delitti in materia di traffico di stupefacenti, non avesse prodotto alcun reddito lecito, mentre la moglie, sposata nel DATA_NASCITA, aveva generato redditi esigui; indimostrate erano poi le erogazioni di denaro da parte dei genitori, anche alla luce dell’assenza di documentazione e RAGIONE_SOCIALE contraddittorie dichiarazioni rese da chi avrebbe trattato con tali genitori per l’acquisto dell’immobile.
In tale contesto, assertive e del tutto generiche sono le critiche sul punto del primo motivo di ricorso.
2.2. Il secondo motivo, alla luce RAGIONE_SOCIALE precisazioni di carattere AVV_NOTAIO sviluppate supra sub 2.1., si colloca, in AVV_NOTAIO, al di fuori dello spettro dei motivi di ricorso per cassazione, nella misura in cui mira a contestare le valutazioni sulla congruità dei consumi di acqua documentati dalla stessa difesa per un arco temporale significativo (ciò che rende il tema del sistema di misurazione e dei conguagli come del tutto genericamente introdotto).
Ora, a tacere del fatto che la rilevanza della pericolosità generica in epoca anteriore al 2004 rende le considerazioni dedicate al momento in cui l’immobile è stato completato e reso abitabile prive di decisività, si osserva, per mera completezza, quanto segue.
Non si coglie alcuna censura al rilievo fattuale del decreto impugNOME secondo il quale l’appartamento risultava disabitato ancora nel 2003, quando la p.g. cercò di eseguire un ordine di carcerazione a carico del COGNOME.
Ne discende che, in disparte la non certa identificabilità dell’immobile nel quale il COGNOME era stato autorizzato nel 2002 a recarsi con l’appartamento del quale si tratta (nel provvedimento autorizzatoria si fa riferimento in AVV_NOTAIO a Palazzo Arcuri), resta il rilievo: a) che nel 2003 l’appartamento confiscato era disabitato; b) che la pericolosità generica manifestatasi in epoca anteriore rende, come detto, il tema del mancato esame del documento privo di decisività; c) che resta razionalmente inspiegato un livello di consumi idrico incompatibile con l’abitazione dell’immobile.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che, in ragione RAGIONE_SOCIALE questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 19/03/2024