Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 19643 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 19643 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MARINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 del GIP TRIBUNALE di VELLETRI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del PG, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 sig. NOME COGNOME ricorre per l’annullamento della sentenza del 18 ottobre 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri che, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. peri., ha applicato nei suoi confronti la pena, concordata con il Pubblico ministero, di cinque anni di reclusione e 40.000,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 416, 110, 112 n. 2, 642, comma secondo, 648-ter.1, 612 cod. pen., 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990, contestato come commesso in Colleferro dal 18 febbraio 2015 al 16 giugno 2023.
1.1.Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione mancante e contraddittoria in ordine al capo relativo alla ritenuta sussistenza dei delitti a lui contestati, con particolare riferimento al reato associativo, rubricato al capo 1, e a quelli di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, rubricati ai capi 37, 38 e 39.
1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione mancante e contraddittoria relativamente alla confisca dei beni a lui riconducibili.
2.11 ricorso è inammissibile.
3.0sserva il Collegio:
3.1.1’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ha limitato la possibilità di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione pena «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza»;
3.2.ne consegue che il primo motivo, esclusa la natura illegale della pena, peraltro nemmeno dedotta, si pone radicalmente al di fuori dei casi nei quali è consentito il ricorso per cassazione;
3.3.il secondo motivo deduce questioni relative alla confisca che, seppur deducibili avverso sentenza di applicazione pena quando, come nel caso di specie, si tratta di misura estranea all’accordo (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, COGNOME, Rv. 279348 – 01), sono inammissibili per la loro genericità;
3.4.il Giudice ha disposto, ai sensi dell’art. 648 -quater, primo e secondo comma, cod. pen., la confisca diretta dei diritti proprietari del ricorrente sui campi e sulle strutture in sequestro, acquistati il 30 settembre 2021 mediante aggiudicazione ad asta immobiliare, in favore dell’imputato e di terzi, al valore di euro 207.000,00, siccome prodotto immediato delle condotte del delitto di
autoriclaggio rubricato al capo 31, nonché la confisca cd. “allargata” del denaro, dei beni o altre utilità nella materia disponibilità del ricorrente sino all’ammontare di euro 165.700,00, in quanto disponibilità economiche e patrimoniali sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati ai fini tributari;
3.5.il ricorrente se ne duole lamentando che il Giudice nulla abbia specificato in ordine alla effettiva titolarità dei beni oggetto di sequestro e, quindi, in ordine alla loro riconducibilità a lui stesso ovvero a terze persone, con conseguente mera apparenza e contraddittorietà della motivazione sul punto;
3.6.il motivo, così formulato, è – come anticipato – generico,:
3.7.premessa la natura obbligatoria della confisca, correttamente disposta ai sensi dell’art. 648-quater, commi primo e secondo, cod. pen., il ricorrente non ne contesta in maniera specifica i presupposti (con riferimento, in particolare, alla natura di prodotto dei beni già sequestrati nonché alla sproporzione delle disponibilità economiche e patrimoniali dei beni rispetto ai redditi dichiarati), ma solo la mancanza di motivazione sulla effettiva titolarità dei beni i quali, afferma, potrebbero anche appartenere a terzi;
3.8.orbene, il provvedimento impugnato fa riferimento a beni di sicura titolarità del ricorrente (“i diritti proprietari” del ricorrente) e ad altri in disponibilità: i primi già sequestrati, i secondi mai sottoposti a cautela reale;
3.9.in relazione ai primi, il ricorrente nulla deduce circa la proprietà di altre persone;
3.10.quanto ai secondi, la possibilità che, in sede di esecuzione, possano essere appresi beni di proprietà altrui è questione astratta ed eventuale che, in ogni caso, non legittima il ricorrente a farsene sin d’ora carico, non potendo egli agire in giudizio per difendere situazioni giuridiche soggettive che non gli appartengono;
3.11.ed invero, il giudice che dispone la confisca di beni che non siano già stati sequestrati non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al “quantum” indicato nel provvedimento è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (in tal senso, anche se con riferimento al decreto di sequestro preventivo, Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, COGNOME, Rv. 271736 – 01; Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015, COGNOME, Rv. 264282 – 01; Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262893 – 01; Sez. 3, n. 37848 del 07/05/2014, COGNOME, Rv. 260148 – 01; Sez. 2, n. 35813 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 256827 – 01; Sez. 3, n. 1447 del 28/09/2023, dep. 2024, COGNOME, non mass.);
3.12.tale giurisprudenza è stata, in epoca recente, recepita dal legislatore L’art. 41, comma 1, lett. i), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha infatti aggiunto, nel testo dell’art. 86 disp. att. cod. proc. pen., un nuovo comma 1-bis, che stabilisce che, in caso di confisca per equivalente di beni non sottoposti previo sequestro, o comunque non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l’esecuzione si svolga con le modalità previste per l’esecuzione delle pene pecuniarie, ossia secondo la disciplina dell’art. 660 cod proc. pen., il quale (nel testo riformulato dall’art. 38, comma 1, lett. c, d.lg 150 del 2022) affida appunto al Pubblico ministero il compito di dare impulso alla procedura esecutiva.
4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20/03/2024.