Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11268 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11268 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/01/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a (ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/07/2025 del GIP TRIBUNALE di Torino udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con la quale il GIP del Tribunale di Torino, ha applicato la pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 73 co. 1 e 80 co. 2 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, un’ingente quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a quasi 7 chilogrammi.
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in relazione all’art. 240 cod. pen., in quanto il giudice a quo, nel recepire l’accordo tra le parti, ha disposto la confisca del denaro detenuto dal ricorrente ai sensi dell’art. 240 cod. pen. quale provento di reato in assenza dei presupposti di legge, essendo contestata la mera detenzione dello stupefacente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si premette che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza Ł ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc.
pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, diversamente, essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348). Si Ł infatti ritenuto che, anche dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, Ł ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l’applicazione della confisca, essendo la stessa un’ipotesi di “illegalità della misura di sicurezza”, rilevante come “violazione di legge” ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. (Sez.3, n. 4252 del 15/01/2019, Rv. 27494).
Altresì, si precisa che, essendo contestata la condotta di detenzione di sostanza stupefacente, e non la cessione della sostanza stupefacente, non Ł applicabile l’art. 240 cod. pen., non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione o di mero trasporto per cui Ł affermata la responsabilità. Infatti, in relazione ai reati di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, Ł possibile procedere alla confisca del danaro di cui sia in possesso l’imputato, purchŁ ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall’art. 240-bis cod. pen., applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248).
Nel caso in esame, concernente propriamente l’ipotesi in cui la confisca non Ł stata oggetto di accordo tra le parti, il giudice a quo ha disposto la confisca della somma di danaro ai sensi degli artt. 85 bis DPR 309/1990 e 240 bis cod. pen., atteso che il medesimo imputato ha affermato di aver perso il lavoro e di essersi dedicato al commercio di sostanza stupefacente, e non ai sensi dell’art. 240 cod. pen. quale provento del reato contestato. Si osserva altresì che la motivazione posta a fondamento della statuizione Ł congrua ed esente da vizi logico-giruidici e pertanto, non sindacabile in questa sede.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 30/01/2026