Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40954 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40954 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 4 novembre 2021 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Forlì
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la confisca.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Forlì, previo riconoscimento del vincolo della continuazione esterna con i reati di cui alla sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Forlì il 26 febbraio 2019, ha
applicato a NOME COGNOME la pena di mesi cinque di reclusione ed euro 1800,00 di multa a titolo di aumento in continuazione sulla pena già inflitta con la predett sentenza; inoltre, per quanto rileva in questa Sede, ha disposto la confisca della somma di euro 1620,00.
Ricorre per cassazione il difensore di NOME COGNOME deducendo i vizi di violazione di legge e di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazio relativa alla confisca del denaro, tenuto conto che, in relazione ai reati ascr all’imputato, tutti già qualificati ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del è consentita la sola confisca facoltativa del denaro di cui la stessa sentenza afferma non sussisterne i presupposti stante l’incertezza del nesso di derivazione delle condotte criminose ascritte.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nella sua requisitoria, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al punto della confisca, affinché si chiarisca se questa è stata disposta ai sensi dell’art. 240, comma primo o dell’art. 240-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
2.Va, innanzitutto, premesso che poiché nel caso di specie la confisca del denaro non rientrava nel negozio processuale, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto per tutti i motivi previsti dall’art. 606 cod proc. pen. e non solo per quelli previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348).
Ciò premesso, appaiono fondate le censure dedotte dal ricorrente soprattutto nella parte in cui rileva la contraddittorietà della motivazione relativa alla conf del denaro. L’impianto argomentativo sul punto risulta, infatti, connotato da ambiguità in quanto se da un lato si fa riferimento alla possibilità di disporre confisca facoltativa del denaro, in quanto profitto del reato, dall’altro, si menziona i presupposti della confisca c.d. per sproporzione di cui all’art. 240-bis cod. pen misura ablatoria che, tuttavia, non è consentita per il reato di cui all’art. 73, com 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (art. 85-bis del d.P.R. citato). Tale ambiguità dell
motivazione sulla natura della confisca disposta è ulteriormente rafforzat incertezze argomentative sulla sussistenza o meno di un nesso di derivazion reato, affermandosi, ora, che le somme di denaro sono «riconducibili alla i attività», ora, invece, che il denaro, pur non derivando necessariamente dal r «ricollegabile all’azione e al livello di pericolosità, anche patrimoniale, es condannato».
All’accoglimento del ricorso consegue, dunque, l’annullamento della sent impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto relativo alla eventuale con del denaro da parte del Tribunale di Forlì, Ufficio del Giudice per le i preliminari e le udienze preliminari, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di F Ufficio del Giudice per le indagini preliminari e le udienza preliminari, in persona fisica.
Così deciso il 12 settembre 2023
Il Consiqliere estensore
Il Presi ,ente