Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 14/01/1994
avverso la sentenza del 11/03/2024 del TRIBUNALE di MILARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni ex art, 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto Proc. gen NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafei deducendo violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui veniva disposta la confisca della somma di denaro in sequestro.
Il ricorrente, in particolare, deduce l’insussistenza dei presupposti di legge per l’applicazione della confisca.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il PG ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. . indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il proposto ricorso è inammissibile (cfr. in un caso del tutto speculare a quello che ci occupa Sez. 7, n. 35649 del 17/09/2024, COGNOME, non mass.).
Ed invero, in punto di ammissibilità del ricorso la giurisprudenza di legittimità, ai suoi massimi livelli, ha chiarito che nel “patteggiamento” l’accordo delle parti può avere ad oggetto anche l’applicazione delle misure di sicurezza nel qual caso il giudice è tenuto a recepirlo integralmente nella sentenza ovvero a rigettare la richiesta (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, COGNOME NOME COGNOME, Rv. 279348 -02). E che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza, ove quest’ultima sia stata oggetto dell’accordo tra le parte, è ricorri bile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e solo quando la stessa sia rimasta estranea al patto la sentenza è ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U. n. 21368 del 26/09/2019, NOMECOGNOME Rv. 279348 01).
Ebbene, come si rileva dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag 3 della sentenza impugnata) e come conferma la lettura del verbale di udienza dinanzi al Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nell’accordo tra le parti è stata compresa la confisca del danaro in sequestro. E quell’accordo è stato ratificato dal giudice del patteggiamento, non avendo margini per valutare diversamente la richiesta di confisca del danaro se non quello di rigettare il patteggiamento.
La sentenza imougnata non era impugnabile per vizio di motivazione in punto di disposta confisca, non esseno quest’ultima illegale.
È vero, come rileva il ricorrente che la giurisprudenza di legittimità è concorde nell’escludere la confiscabilità, ex art. 240 cod. pen. e 73, comma 7-bis, dpr 309/1990, delle somme di denaro rinvenute nella disponibilità dell’imputato nelle ipotesi in cui il reato per cui viene pronunciata condanna sia la mera detenzione di sostanze stupefacenti e non anche pregresse condotte di vendita a cui siano eventualmente ricollegabili dette somme (da ultimo Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248; Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Rv. 267900, in motivazione; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, Rv. 265247).
Tuttavia, diversamente da quanto opina il ricorrente, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può procedersi alla confisca dei danaro trovato in possesso dell’imputato anche quando ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall’art. 240-bis cod. pen., applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero si tratti di denaro, beni o altra utilità di c il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valo sproporzionato al proprio reddito (per cui basta che sia accertato che non vi sia giustificazione causale della sua disponibilità, cfr. Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Aprovitola, Rv. 282687-01). E l’art. 85 bis d.P.R. n. 309/90, è stato, di recente, modificato dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159: sulla base del nuovo testo, la confisca per sproporzione, ivi contemplata, è stata estesa a tutte le fattispecie previste dall’art. 73, e, dunque anche a quella di cui all’art. 73, comma 5.
La norma come novellata era in vigore sia alla data di commissione del fatto (06/12/2023) che a quella di emissione della sentenza i – ripugnata (11/03/2024).
Peraltro, Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024 NOME COGNOME Rv. 286103 – 01 (conf. Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285602 – 01) ha — gti rchiarito che in tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il disposto di cui all’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ncvellato dall’art. 4, comma 3-bis d. I. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, in legge 13 novembre 2023, n. 159, che ha incluso il delitto di cui al; art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nel novero di quelli costituenti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240 – bis. cod. pen., si applica retroattivamente entro i limiti previsti dall’art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, per l’individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge vigente al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado.
4. Va dunque affermato il seguente principio di diritto: “In caso di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 e ss. cod. proc. pen. per detenzione illecita di
sostanza stupefacente si sensi dell’art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90 che sia intervenuta nella vigenza dell’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come novellato dall’art. 4, comma 3-bis d. I. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, in legge 13 novembre 2023, n. 159 1 Ia confisca del danaro non può essere oggetto di ricorso per cassazione per vizio di motivazione allorquando la statuizione in questione sia stata ricompresa nel patto, in quanto tale statuizione non rientra nei casi di cui all’art. 448 comma 2 cod. proc. pen., non trattandosi di statuizione illegale”.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28/11/2024