Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32108 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32108 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/09/2023 del Tribunale di Varese visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udito il difensore, AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 settembre 2023, il Gip del Tribunale di Varese ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME, per esito positivo del programma di messa alla prova, richiesto ai sensi degli artt. 168-bis cod. pen. e 464-ter cod. proc. pen., con conseguente estinzione del reato di cui agli artt. 282, comma 1, lettera a), 293 e 295, commi 1 e 3, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, contestato all’imputato per avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco ad introdurre merci estere, in violazione delle prescrizioni,
A&-
divieti, limitazioni stabiliti dall’art. 16, e in particolare, per aver, al valico Gaggiol proveniente dalla Svizzera, detenuto a bordo dell’autovettura, di cui era alla guida, una valigetta contenente 24 orologi di contrabbando; con l’aggravante dell’essere l’ammontare dei diritti di confini dovuti maggiore di euro 49.993,00 (in Gaggiolo, 17 febbraio 2020). Il Tribunale ha inoltre disposto la confisca degli orologi ai sensi dell’art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore, chiedendone l’annullamento in punto di confisca. Lamenta il difensore che la stessa è stata disposta senza il presupposto richiesto dall’art. 301 citato, consistente nell’accertamento del reato di contrabbando nei suoi elementi oggettivi e soggettivi; accertamento che sarebbe stato omesso.
La difesa ha depositato memoria, con cui sostiene che, in caso di estinzione del reato, il giudice non dispone di poteri ablativi e che, comunque, si sarebbe dovuto procedere ad un accertamento pieno della colpevolezza. Con ulteriore memoria, nel replicare alle conclusioni scritte del pubblico ministero, la difesa sottolinea che è mancato un rigoroso vaglio del materiale probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Va premesso che, in tema di reati doganali, la misura di sicurezza patrimoniale della confisca obbligatoria prevista dall’art. 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, deve essere disposta dal giudice sia nel caso di condanna sia nel caso di proscioglimento od assoluzione per cause diverse da quelle che incidono sulla materialità del fatto, sempre che non venga escluso il rapporto tra la res ed il fatto di contrabbando (ex plurimis, Sez. 3, n. 34537 del 21/04/2017, Rv. 270963; Sez. 3, n. 25887 del 26/05/2010, Rv. 248057; Sez. 3, n. 38724 del 21/09/2007, Rv. 237924 – 01).
1.2. Quanto al caso in esame, appare dirimente il fatto che la motivazione del provvedimento impugnato citi espressamente l’accertamento compiuto per verificare i presupposti per la concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova. Si legge, in proposito (pag. 3), «che non ricorrono i presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., essendo sufficiente constatare come gli atti confluiti nel fascicolo del Pubblico Ministero (comunicazione della notizia di reato e relativa documentazione allegata), siano tali da dimostrare la condotta posta in essere in termini corrispondenti a quanto riportato nell’addebito». Se ne ricava che il giudice del merito, prima di disporre la misura estintiva, ha compiuto l’accertamento richiesto
per verificare, allo stato degli atti, la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, per escludere la possibilità di emettere una pronuncia di proscioglimento. D’altra parte, dalla contestazione emerge chiaramente che l’imputato era stato fermato dopo aver passato la frontiera in possesso di orologi per i quali non erano stati pagati i diritti, con ciò integrando in modo evidente sia il requisito della materialità tipica del reato sia l’intenzione relativa al compimento dell’azione illecita. Né tali circostanze sono state compiutamente contestate con il ricorso per cassazione, del tutto privo di puntuali riferimenti critici alla motivazione della sentenza impugnata.
Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Co à deciso il 19/04/2024.
Gast GLYPH