Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20812 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20812 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a LUCCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 21.11.2022 la Corte d’appello di Firenze, pronunciandosi quale giudice del rinvio a seguito della sentenza di questa Corte, Sez. 3 n. 27007 del 22.7.2020, in parziale riforma della sentenza in data 12.5.2016 del Tribunale di Lucca in composizione monocratica, ha ridetermiNOME la pena irrogata a COGNOME NOME in mesi tre e giorni dieci di reclusione confermando nel resto la sentenza impugnata.
Riepilogando in sintesi la vicenda processuale:
con sentenza in data 12.5.2016 il Tribunale di Lucca in composizione monocratica all’esito di rito abbreviato condannava COGNOME NOME in relazione ai reati di cui all’art. 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000 (capi b) e c)) alla p condizionalmente sospesa di mesi quattro di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e lo assolveva con la formula “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato” in relazione alla fattispecie ex art. 10 ter citato, di cui al capo a). Veniva altresì disposta la confisca pe equivalente dei beni in sequestro e comunque dei beni dell’imputato fino alla concorrenza della somma di Euro 662.589,00;
la Corte d’appello di Firenze con sentenza del 12 settembre 2019 confermava detta pronuncia ritenendo che il Tribunale avesse disposto in via principale la confisca dei beni in sequestro e comunque dei beni dell’imputato fino alla concorrenza delle somme costituenti evasione senza aver preventivamente accertato la presenza di beni costituenti il profitto diretto del reato;
proposto ricorso per cassazione, la Terza Sezione penale con sentenza n.27007 del 22.7.2020, in accoglimento del quarto e quinto motivo del ricorso con cui si lamentava la motivazione apparente e l’erronea applicazione dell’art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000, evidenziava che, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte d’appello, il Tribunale aveva ordiNOME la confisca per equivalente dei “beni in sequestro e comunque dei beni dell’imputato”, nulla disponendo in ordine alla preliminare confisca diretta. Laddove invece costituisce consolidato indirizzo giurisprudenziale quello per cui, in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti del legale rappresentate di una società solo nel caso in cui, all’esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimon dell’ente, che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo necessaria, tuttavia, ai fini dell’accertamento di tale impossibilità, l’inut
escussione del patrimonio sociale se già vi sono elementi sintomatici dell’inesistenza di beni in capo all’ente.
Rilevava altresì la Corte che quanto al capo b) (già capo 5) era intervenuta la prescrizione per cui disponeva l’annullamento della sentenza limitatamente a tale capo di imputazione perché estinto per prescrizione e rinviava alla Corte d’appello limitatamente alla disposta confisca quanto al residuo capo c) (già capo 6) e per la rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio in relazione al capo c), ritenendo l’irrevocabilità quanto all’affermazione di responsabilità.
Avverso la sentenza della Corte d’appello del 21.11.2022 l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo deduce ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. l’erronea applicazione della legge penale ex art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000 in riferimento al decreto di sequestro preventivo ed alla confisca per equivalente dei beni in sequestro e comunque dei beni dell’imputato fino alla concorrenza delle somme costituenti evasione per assenza del preventivo accertamento della presenza di beni costituenti il profitto diretto del reato.
Si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che non é possibile sottoporre a sequestro i beni della società una volta dichiarata fallita, trattandosi di orientamento superato in quanto non può attribuirsi alla dichiarazione di fallimento effetti preclusivi rispetto all’operatività della tutela penale.
Tale nuovo orientamento é altresì corroborato da alcune disposizioni contenute nel d.lgs. n. 14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi di impresa).
Con il secondo motivo deduce ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. l’erronea applicazione della legge penale ex art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000 e 578 bis cod.proc.pen. in riferimento alla rideterminazione della pena ed alla possibilità di mantenere la confisca conseguentemente all’intervenuto proscioglimento per prescrizione del reato.
Si assume che la sentenza impugnata ha errato laddove ha ridetermiNOME la pena per il reato di cui al capo c) dell’imputazione ma non ha proceduto alla conseguente rideterminazione anche dell’importo delle somme sottoposte a confisca per equivalente.
Si osserva che l’art. 578 bis cod.proc.pen. si applica anche alla confisca tributaria che tuttavia, ove disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all’entrata in vigore della norma de qua atteso il suo carattere afflittivo.
4. La Procura generale presso la Corte di Cassazione ha rassegNOME conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata in relazione alla confisca diretta di cui al capo c).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo é fondato.
Ed invero secondo la più recente giurisprudenza il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto di un reato tributario può essere eseguito, ove questo sia stato commesso nell’interesse di una società dichiarata fallita, su beni societari compresi nell’attivo fallimentare, posto che la deprivazione dell’amministrazione e della disponibilità dei beni, vincolati dalla procedura concorsuale a garanzia dell’equa soddisfazione dei creditori mediante l’esecuzione forzata, non esclude che il fallito ne conservi la titolarità sino a momento della vendita e che non assume rilevanza, ai fini della confisca diretta, il criterio della disponibilità dei beni, ma quello, più ampio, della non estraneit rispetto al reato (Sez. 3, n. 5255 del 03/11/2022, dep. 2023, Rv. 284068).
Orbene, nel caso in esame, la Corte di merito, citando precedenti della giurisprudenza di legittimità facenti capo ad un orientamento da ritenersi superato, nel valutare la possibilità di una preliminare confisca diretta sui beni della società che avrebbe tratto vantaggio dal reato di omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10 ter D.Lvo 74/2000 di cui al capo c), ha confermato la disposizione di confisca per equivalente nei confronti dell’imputato, quale legale rappresentante legale della suddetta società, sulla base del rilievo per cui a seguito della pronuncia di fallimento (intervenuta, in realtà, già durante il processo in primo grado), la confisca non avrebbe potuto aggredire beni della società fallita, come tali entrati a far parte della massa fallimentare e gestiti da curatore fallimentare nell’interesse dei creditori.
2.11 secondo motivo é inammissibile.
Al di là dell’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 578 bis cod.proc.pen., questione oggi sollevata é coperta dal giudicato essendo stata rimessa al giudice del rinvio la sola rideterminazione della pena e la verifica di una confisca in via diretta nei confronti della società.
In conclusione la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla confisca in via diretta in ordine al reato di cui al capo c).
GLYPH
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca quanto al reato di cui al capo c), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 28.3.2024