Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 807 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 807 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SIENA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SIENA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/04/2022 del TRIBUNALE di SIENA
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il diniego di revoca della confisca dei beni in loro proprietà, specificamente dei rapporti bancari/finanziari cointestati con NOME COGNOME, condannato nei cui confronti è stata disposta la confisca ai sensi dell’art. 12-bis d. Igs. n. 74 del 2000 nella misura di euro 3.761.981,00 e, ove ciò non fosse risultato possibile, dei beni mobili o immobili e dei valori mobiliari nella sua disponibilità sino a conoscenza del predetto importo. Ha osservato il Tribunale che dalla disamina della documentazione bancaria può soltanto affermarsi la cointestazione dei rapporti bancari, senza che le richiedenti abbiano dato prova dell’alimentazione di tali conti con denaro proveniente anche da loro, terze estranee al reato.
Avverso il decreto ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, che ha dedotto vizio di violazione di legge. Il Tribunale ha errato nel ritenere che gravi sulle ricorrenti, terze estranee al reato, l’onere della prova sia della provenienza lecita del denaro depositato sui rapporti cointestati con il condannato, sia della alimentazione di questi ultimi con denaro proveniente anche dalle stesse. Invero, l’onere di dimostrare la provenienza illecita del denaro spetta esclusivamente al pubblico ministero, con la conseguenza che è illegittima la confisca eseguita sull’intera posta attiva di un rapporto di conto corrente cointestato tra il condannato e un soggetto terzo solo presumendo che tutto il denaro ivi depositato sia prodotto/profitto del reato. Del pari, non è onere del terzo estraneo al resto dimostrare l’esclusività della proprietà delle somme giacenti sul conto corrente bancario divenuto bersaglio del vincolo cautelare e poi del provvedimento di confisca. Si consideri, peraltro, che opera la presunzione civilistica di contitolarità del denaro in caso di cointestazione di un rapporto bancario.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il difensore delle ricorrenti ha prodotto memoria di replica, con cui ha insistito nelle ragioni del ricorso.
Considerato in diritto
I ricorsi sono inammissibili, per le ragioni di seguito esposte.
2. Il Tribunale ha, da un lato, affermato che grava sul terzo istante l’onere della prova che il denaro giacente su un conto corrente cointestato con il destinatario della confisca diretta del profitto del reato non provenga dal condannato e specificamente dalle sue illecite attività; ma, dall’altro, ha esercitato il potere istruttorio acquisendo copia della documentazione bancaria, sì come sollecitato dalla difesa delle terze istanti. L’affermazione di principio non è stata dunque la ragione del rigetto delle istanze, per l’ovvia considerazione che il Tribunale ha ritenuto necessario accertare la provenienza della provvista o quanto meno escluderne la riconducibilità alle richiedenti, dimostrando in tal modo di non voler fare uso della regola per la quale il mancato adempimento dell’onere della prova comporta ex se il rigetto della domanda.
2.1. Acquisita la documentazione bancaria, di cui peraltro la difesa ricorrente non ha denunciato l’incompletezza, il Tribunale ha evidenziato che da essa non si ricava “alcun indizio o elemento che dimostri che i conti correnti cointestati fossero alimentati fa proventi leciti provenienti da COGNOME NOME e COGNOME NOME“.
3. In tal modo il Tribunale ha mostrato di non fare applicazione del meccanismo presuntivo che fa seguire all’accertamento della cointestazione del conto corrente la conclusione, indimostrata, della appartenenza per intero del denaro all’indagato, ma ha desunto dalla documentazione inerente al conto corrente bancario gli elementi indiziari, di natura negativa, diretti ad escludere un collegamento di quelle somme di denaro con le terze richiedenti. Del resto, la cointestazione del conto corrente bancario, sì come non può far presumere che la somma di denaro giacente sia per intero dell’intestatario condannato, allo stesso modo non giustifica l’altra e non più accreditata presunzione che una parte di quella provvista appartenga agli intestatari terzi estranei al reato.
Il principio di diritto che ha sostanzialmente orientato le determinazioni del Giudice dell’esecuzione è proprio quello statuito dalla decisione evocata in ricorso, secondo cui “in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca del prezzo o del profitto del reato eseguito su conto corrente cointestato all’indagato ed a soggetto terzo, è necessario accertare la derivazione del denaro dal reato e la sua provenienza dall’indagato dovendosi verificare, anche solo a livello indiziario, se ed in che misura il conto sia stato alimentato con risorse derivanti dalla commissione del reato” – Sez. 6, n. 19766 del 11/12/2019, dep. 2020, Rv. 279277 -. E infatti, l’esercizio dei poteri istruttori è stato funzionale ad escludere l ricorrenza di elementi di collegamento del denaro giacente sul conto corrente con
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le terze richiedenti e quindi ad acquisire dati indiziari, sia pure di segno negativo, dell’attribuibilità di quel denaro al cointestatario condannato.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2022.