Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16016 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16016 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. 70 sez.
NOME COGNOME
U.P. – 15/01/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 31260/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Cina il 22-12-1982, avverso la sentenza del 01-12-2023 del Tribunale di Busto Arsizio; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME che ha concluso per l ‘annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione della confisca, con conseguente restituzione dei beni in sequestro al legittimo titolare.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza predibattimentale del 1° dicembre 2023, il Tribunale di Busto Arsizio dichiarava non luogo a procedere nei confronti di NOME COGNOME perché il fatto non sussiste, in relazione al reato di cui all’art. 517 cod. pen., che era stato a lui ascritto per aver posto in vendita una pluralità di dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei a indurre in inganno il compratore circa la loro origine, qualità e provenienza, in quanto certificato da un ente non abilitato alla certificazione; fatto accertato in Vanzaghello il 19 gennaio 2022. Con la medesima decisione, veniva disposta la confisca e distruzione di quanto in sequestro.
Avverso la sentenza del Tribunale lombardo, NOME COGNOME tramite il difensore di fiducia proponeva appello, che veniva convertito in ricorso per cassazione con ordinanza del 10 settembre 2024 della Corte di appello di Milano.
2.1. L’impugnazione è affidata a un unico motivo, con cui la difesa, nel censurare la statuizione della confisca, deduce la violazione dell’art. 240 cod. pen. e il vizio di motivazione, evidenziando che solo la consumazione del reato avrebbe potuto qualificare come illegittima la commercializzazione dei dispositivi di protezione individuale, dispositivi che, stante il proscioglimento dell’imputato con la formula perché il fatto non sussiste, devono essere invece considerati conformi alla normativa U.E. ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. n. 475 del 1992, e quindi liberamente commerciabili, per cui la confisca non poteva essere adottata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In via preliminare, come sottolineato sia dal Procuratore generale sia dalla Corte di appello nell’ordinanza di conversione dell’impugnazione , deve essere rimarcata la ricorribilità per cassazione del provvedimento impugnato, non ostando a ciò il principio affermato da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024, Rv. 286724) relativo all’impugnabilità con appello e non il ricorso per cassazione della sentenza di non luogo a procedere emessa, ex art. 544 ter cod. proc. pen., in esito all ‘ udienza di comparizione predibattimentale, stante l’esplicita deroga ricavabile dal disposto letterale del comma 1, lett. b), dell’art. 544 quater cod. proc. pen.; da tale norma si evince infatti l’imputato non può proporre appello , ma solo ricorso per cassazione, avverso la sentenza predibattimentale nei casi in cui, con tale sentenza, sia stato dichiarato che il fatto non sussiste, come appunto avvenuto nel caso di specie, o che l ‘ imputato non lo ha commesso.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che l’ odierna impugnazione sia meritevole di accoglimento, nei termini di seguito esposti.
Ed invero, il giudice monocratico , nel prosciogliere l’imputato perché il fatto non sussiste dal contestato reato di cui all’art. 517 cod. pen., ha ordinato la confisca e distruzione di quanto in sequestro, ai sensi dell’art. 240 cod. pen .
Tale statuizione non è stata tuttavia in alcun modo argomentata, per cui si impone l ‘ annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Busto Arsizio in diversa persona fisica, dovendosi verificare in sede di merito se ricorra o meno nel caso di specie un’ipotesi di confisca obbligatoria eventualmente operante anche in caso di proscioglimento dell’imputato . In caso negativo, dovrà essere disposta la restituzione all’avente diritto dei dispositivi di protezione individuale in sequestro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Busto Arsizio in diversa persona fisica.
Così deciso il 15.01.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME