Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 27714 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27714 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
DELLA RAGIONE NOMECOGNOME nato a Bacoli il 27/03/1943
avverso la sentenza emessa il 12/09/2024 dalla Corte d’Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/09/2024, la Corte d’Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli – Sez. dist. Pozzuoli, in data 26/11/2015, con la quale – per quanto qui rileva – DELLA RAGIONE NOME era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 4 d.lgs. 74 del 2000, a lui ascritti al capo 5) della rubrica in qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE; il Tribunale aveva altresì disposto la confisca delle somme versate sui conti correnti intestati o cointestati all’imputato.
In particolare, la Corte d’Appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del DELLA RAGIONE, in ordine ai reati a lui ascritti, per essere gli stessi ormai estinti per prescrizione. Ha invece confermato, ai sensi dell’art. 578-bis cod. proc. pen., il provvedimento di confisca, nei limiti del valore delle imposte evase.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta applicabilità dell’art. 578bis cod. proc. pen. nella fattispecie in esame. Si evidenzia la contraddittorietà della motivazione, che – pur affermando la natura diretta della confisca di danaro disposta nei confronti del RAGIONE_SOCIALE – non aveva tenuto conto della sentenza delle Sezioni Unite n. 4145 del 2023, secondo cui l’art. 578-bis era applicabile ai soli fatti successivi alla sua entrata in vigore.
2.2. Violazione di legge con riferimento alla confisca anche di somme appartenenti alla cointestataria del conto, mai coinvolta nel processo.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Per ciò che riguarda il primo motivo, assume rilievo assorbente il fatto che la difesa non ha inteso contestare la natura di confisca diretta, attribuita dalla Corte territoriale all’intervento ablativo subito dal DELLA RAGIONE (è lo stesso difensore a ritenere anzi “l’impostazione normativa corretta”: cfr. pag. 4 del ricorso).
Ferma dunque tale natura, risulta allora privo di fondamento il rilievo difensivo imperniato sul divieto di applicazione retroattiva dell’art. 578-bis cod. proc. pen., dal momento che tale divieto riguarda le sole ipotesi di confisca in cui all’intervento ablativo debbano conferirsi connotazioni sanzionatorie (in argomento, cfr. Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023, COGNOME, Rv. 284529 – 01, la quale, nel ribadire il divieto di applicazione retroattiva dell’art. 578-bis in ipotesi di confisca per equivalente, ha precisato in motivazione che detta natura deve essere accertata rigorosamente, posto che la confisca “diretta” è qualificabile come misura di sicurezza e può, pertanto, essere applicata anche in caso di prescrizione del reato, nel caso in cui vi sia stata condanna in primo grado e si verta in ipotesi di confisca obbligatoria).
Né potrebbe farsi applicazione, ad oggi, dei principi di cui a Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287756, laddove alla confisca del denaro di conto corrente è stata attribuita la natura di confisca per equivalente, salva la provenienza di tale denaro dal reato, posto che, allo stesso tempo, dalla stessa
sentenza è stata assegnata a tale tipologia di confisca una valenza generalmente ripristinatoria e non più punitiva (salvo che sottragga al destinatario beni di valore
eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall’illecito).
Dunque, anche ove si ritenga possibile la trasposizione dei principi dettati da tale sentenza con riguardo alla confisca per reati contro la pubblica
amministrazione, alla confisca riguardante i reati tributari, caratterizzati, come noto, da un profitto rappresentato non da incremento ma da mancato decremento,
nessun risultato più favorevole rispetto all’esito di cui sopra potrebbe prospettarsi in capo al ricorrente.
3. Quanto alla residua doglianza, assume un rilievo preliminare ed assorbente il difetto di legittimazione del ricorrente a dolersi dell’ablazione integrale del
somme versate sul conto corrente: ferma restando, ovviamente, la possibilità per il soggetto contitolare del conto di far valere, con gli opportuni strumenti da
azionare in sede esecutiva, le proprie ragioni.
4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 03 giugno 2025
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