Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31125 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31125 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: NOME, nato a Valone ( Albania) il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza in data 15/2/2024 del GIP del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni trasmesse in data 22/4/2024 dal Pubblico ministero, in persona del Sosti
Procuratore generale, AVV_NOTAIOsa NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 15/2/2024, il GIP del Tribunale di Bari, quale giudice dell’esecuzio respinse l’opposizione proposta avverso l’ordinanza in data 22.12.2022 che aveva respinto la richiesta di restituzione del furgone Mercedes Benz TARGA_VEICOLO avanzata nell’interesse d RAGIONE_SOCIALE.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione NOME, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione dell’art. 606 comma 1 lett.b), c) ed e) “per erronea applicazi della legge penale”. Il ricorrente, dopo aver sommariamente ricostruito la sequela provvedimenti che avevano preceduto l’ordinanza impugnata, ha rappresentato che la vicenda processuale imponeva alla Corte di valutare “se siano stati o meno rispettati i dettami del co procedurale in ordine”: all’omessa notifica a COGNOME del verbale di sequestro preventivo provvedimento di confisca; alla trasformazione dell’appello in giudizio di opposizione alla conf operata dal Tribunale di Bari “essendo i profili analizzati nell’atto di impugnazione ex art. cod. proc. pen. relativi solo al fumus boni iuris e periculum in mora”; alla idoneit
provvedimento di archiviazione, adottato per l’insufficienza del quadro probatorio a sosten l’accusa in giudizio, a consentire la confisca del veicolo appartenente a un terzo rimasto estra al procedimento. Sotto quest’ultimo profilo, ha dedotto che: il provvedimento di archiviaz non provava l’integrazione del reato di contrabbando; il quantitativo di tabacco lavorato es rinvenuto nel mezzo, se riferito al numero di soggetti che il “pullman avrebbe potuto trasport avrebbe determinato l’irrilevanza penale della vicenda”; l’art. 301 comma 3 del d.P.R. n. 43/ prevede la confisca “solo in presenza di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ovvero all’esistenza di un titolo che accerti l’esistenza del fatto r
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. L’unico motivo articolato dal ricorrente denuncia la violazione di legge processual sostanziale e il vizio di motivazione con l’unica specificazione “per erronea applicazione legge penale”. Nel corpo del ricorso, poi, il ricorrente ipotizza che possano non essere rispettati “i dettami del codice di procedura penale” a causa dell’omessa notifica a Karaboll decreto di sequestro e del provvedimento di confisca e della conversione in opposizion dell’appello cautelare, ma non indica quale norma sarebbe stata violata, quali prerogati difensive siano state compromesse o sotto quale profilo sarebbe ravvisabile un deficit motivazione.
Si tratta di una tecnica espositiva insufficiente, che comporta l’inammissibilità del motiv genericità della formulazione non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funz rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi suscettibili di un utile scrutinio (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020 Filardo Rv. 280027) ” 2, n. 13565 del 13/10/2023 (dep. 2024), COGNOME).
Le censure, in ogni caso, sono manifestamente infondate.
In vero è pacifico l’orientamento giurisprudenziale, al quale aderisce il Collegio, secondo cu mancata notifica del decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice delle indag preliminari, su richiesta del pubblico ministero, che ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen. comma va notificato all’interessato e quindi anche al terzo non indagato, che abbia disponibilità del bene temporaneamente vincolato, non determina alcuna nullità, né comporta l’inefficacia del decreto stesso, producendo soltanto l’effetto di ritardare la decorren termine d’impugnazione da parte dell’interessato, poiché l’inefficacia consegue alla sola ipo di sequestro d’urgenza, in caso di mancata osservanza dei termini previsti dall’art. 321, comm 3-bis, cod. proc. pen. per la trasmissione del verbale al pubblico ministero del luogo in provvedimento è stato eseguito o in caso di mancata convalida del giudice nei dieci giorni da ricezione della richiesta, ai sensi dell’art. 321, comma 3-ter cod. proc. pen.” (Sez. 3, n. 4 04/12/2018 (dep. 2019 ), COGNOME, Rv. 274851-01). Si è anche al riguardo osservato, più i generale, che “il sequestro preventivo si esegue mediante apprensione del bene sequestrato e la notifica del provvedimento è destinata solo a consentirne l’impugnazione” (Sez. 3, n. 161 del 10/4/2024, COGNOME; conf. Sez. 5, n. 18841 del 15/3/2024, COGNOME). A ciò consegue ch
l’omessa notifica del verbale di sequestro, così come del provvedimento di confisca, comport solo il differimento del termine d’impugnazione per l’interessato, ma non dà luogo a null perché non ne pregiudica l’intervento, l’assistenza o la rappresentanza (Sez. 3, n. 40362 06/07/2016, COGNOME, Rv. 268585 – 01).
E r sbene, nel caso di specie, l’istanza di restituzione depositata il 19/12/2022, richiamata ricorso, rivela che il difensore, a quella data, aveva piena conoscenza del decreto adottato GIP del Tribunale di Bari che aveva disposto il sequestro preventivo del furgone tg. TARGA_VEICOLO. provvedimento che rigettò la richiesta di dissequestro rivelò, poi, alla difesa che era stata l’archiviazione nei confronti di colui che era alla guida del furgone al momento del cont originante il procedimento, NOME COGNOME, in relazione al reato di cui agli artt. 291 bis comm 291 ter comma 1 e comma 2 lett. d) dPR 43/73 e le ragioni per le quali era stata disposta confisca del mezzo. Il provvedimento del Tribunale del Riesame depositato il 6/4/2024 qualificando dell’impugnazione come opposizione ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen. e disponendo la trasmissione degli atti al GIP quale giudice dell’esecuzione, mise, infine, la d in condizione di poter integrare la linea difensiva mediante la deduzione di nuovi argomenti. risulta che dinanzi al giudice dell’opposizione la richiesta di restituzione sia stata sosten argomenti ulteriori rispetto a quelli in precedenza dedotti.
La presentazione dell’appello cautelare e la successiva instaurazione del procedimento dinanzi al giudice cautelare, quindi, rilevano che COGNOME ebbe conoscenza degli atti processu intervenuti e si avvalse di tutti gli strumenti riservati dal codice di rito al terzo per suo diritto di proprietà sul bene attinto da un provvedimento cautelare o di confisca.
Non è, quindi, configurabile nella vicenda alcuna ipotesi di nullità.
5. Si lamenta, poi, che la confisca troverebbe ostacolo nella mancanza di un titolo che accert reato di contrabbando.
Dal provvedimento impugnato si evince che il procedimento ic GLYPH origine da un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza che rinvenne sul furgone Mercedes Benz tg. TARGA_VEICOLO, alla cui guida si trovava NOME COGNOME, sei chilogrammi di tabacco lavorato estero collocati i “doppiofondo ricavato artificiosamente sotto l’intero pianale del minibus”. Oltre al fatto furgone era stato adattato allo stivaggio fraudolento di merci, il GIP, nel provvedimento in 22/12/2022, valorizzò il fatto che il mezzo era transitato svariate volte in Italia dall desumendone che il veicolo “era stato stabilmente utilizzato per il trasporto di sigarette”.
Il ricorso con tali informazioni non si confronta limitandosi a dedurre che le “trenta ste sigarette” rinvenute al momento del controllo erano “astrattamente compatibili” con detenzione lecita e che non sussisteva un titolo che avesse accertato il contrabbando.
La censura incentrata sul quantitativo di tabacco sequestrato, tuttavia, non considera c l’illeceità del trasporto discendeva dall’integrazione dell’ipotesi di cui alla lett. d) de dell’art. 291 ter d.P.R. 43/73 che, giova ricordarlo, ricorre “nel caso in cui vengano all’interno dell’automezzo dei vani di carico, nei quali occultare il prodotto, che alte caratteristiche che ne hanno consentito l’omologazione, e ostacolano l’intervento degli organ
polizia che devono adottare particolari accorgimenti tecnico-accertativi per individuarli” ( S Sentenza n. 42726 del 05/07/2016, COGNOME, Rv. 267905 – 01).
6. La confisca doganale, ancora, prescinde dalla previa pronuncia di una sentenza di condanna ritenendo il costante orientamento di legittimità formatosi in materia che la misura di sicur si applichi in ogni caso di obiettiva sussistenza dell’illecito e del nesso fra quest’ultimo oggetto di ablazione ( Sez. 3, n. 28506 del 4/6/2009,Vedani, Rv. 244780-01, relativo a un confisca disposta in presenza di un provvedimento di archiviazione per mancanza dell’elemento soggettivo del reato; Sez. 3, n. 18535 del 8/2/2022, COGNOME, Rv. 283134 – 01 che motivazione ha precisato che “la confisca obbligatoria, nei casi previsti dalla legge, può es disposta infatti anche allorché venga pronunciata l’assoluzione o il proscioglimento dell’inda per cause che non incidono sulla materialità del fatto e non interrompono il rapporto tra la e il reato” sottolineando come l’incidente di esecuzione garantisca comunque il contradditto fra le parti).
Presupposti configurabili nel caso di specie, essendo stato il tabacco lavorato estero rinven all’interno “del doppiofondo ricavato artificiosamente sotto l’intero pianale del minibus” dopo che il mezzo era appena sbarcato a Bari dalla motonave proveniente dall’Albania.
Il nesso strumentale effettivo e immediato ritenuto esistente fra il veicolo e il r contrabbando è stato, poi, utilizzato dal giudice dell’opposizione per respingere la richie restituzione sulla base di una duplice motivazione: il veicolo, per il vano ricavato sotto il chiaramente finalizzato allo stivaggio fraudolento di merci, rientrava fra quelli contem dall’art. 301 comma 2 d.P.R. n. 43 del 1973 per i quali è prevista la confisca obbligato chiunque appartenenti; COGNOME non aveva assolto all’onere probatorio su lui gravante no avendo provato di non aver potuto prevedere l’illecito impiego e di non essere incorso in difetto di vigilanza.
Anche tale argomentazione è stata ignorata dal ricorrente che non ha confutato che il furgon rientri fra quelli per i quali l’art. 310 comma 2, a differenza della disciplina previge consentiva la restituzione del mezzo al terzo estraneo al reato a condizione che il veicolo f stato previamente “ridotto in modo da non prestarsi ulteriormente alla frode”, prescriv confisca obbligatoria “in ogni caso” e “a chiunque appartenenti” ( in tale senso Sez. 3, n. 2 del 13/4//2011, Chorney, Rv. 250642 – 01), così come non ha preso posizione in ordine all’assolvimento da parte di COGNOME dell’onere probatorio lui imposto dal comma successi della norma.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricor al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nell determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. cod. proc. pen..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, così deciso il 25/6/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente